Comune
di Livorno
ACCORDO
DECENTRATO INTEGRATIVO |
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In
applicazione delle previsioni del
Contratto Nazionale di lavoro della dirigenza
del comparto Regioni
– Autonomie locali, del 23/12/99 (concernente il quadriennio normativo
1998-2001 ed il biennio economico 1998 – 1999); viste
le intese già raggiunte e ratificate dalle parti trattanti nell’accordo
decentrato del 5/3/02, che le parti richiamano nel merito; viste
le ulteriori previsioni di cui al nuovo CCNL della dirigenza del 12/2/02
(concernente il secondo biennio economico 2000 – 2001); vista
la piattaforma sindacale (susseguente al sopra citato contratto nazionale)
per il contratto integrativo aziendale 2000-2001 della dirigenza,
presentata in data 27/5/02; a
seguito dei vari incontri svoltisi tra le delegazioni trattanti, al fine
di definire i contenuti di tale accordo integrativo; le
delegazioni trattanti composte
per la parte pubblica dai rappresentanti dell’Amministrazione e, per la
componente sindacale, dai rappresentanti di R.S.U. e OO.SS. di categoria concordano in
ultimo sui contenuti degli accordi di cui agli Allegati, assunti: 1.
in
sede contrattuale (Allegato A) 2.
in
sede di concertazione (Allegato B) procedendo
alla relativa sottoscrizione, perché ad essi possa essere riconosciuta
efficacia. Livorno,
lì 4
dicembre 2002
Per
l’Amministrazione Comunale per
la R.S.U. per
le OO.SS. di Categoria ALLEGATO A
Contratto decentrato Il
presente accordo decentrato, formulato ai sensi dell’art. 4 del CCNL per
l’area della dirigenza, si applica ai dirigenti a tempo indeterminato
del Comune di Livorno. L’accordo,
in particolare, recepisce le istanze di riqualificazione delle quote di
indennità attinenti al trattamento accessorio, definendo il modello di
distribuzione delle risorse finanziarie tra il fondo per la retribuzione
di posizione e quello per il risultato. Le determinazioni sui cui le parti
hanno concordato fanno peraltro seguito ai processi di riorganizzazione
dei servizi avvenuti nell’Ente, con rideterminazione dei centri di
responsabilità, conseguente anche ai processi di ridefinizione delle
dotazioni organiche ed agli esiti delle risoluzioni consensuali. 2)
DETERMINAZIONE FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO Le
maggiori disponibilità di risorse nel fondo - derivanti dai risparmi
conseguiti per le cessazioni di figure dirigenziali e per l’ulteriore
applicazione dell’art. 17 del vigente CCNL, nonchè per i reintegri del
fondo che si prefigurano in conseguenza dei pagamenti degli incentivi ex
regolamento Merloni e Avvocatura (anche per le competenze annuali
pregresse) - rideterminano le complessive possibilità di ridistribuzione
per i finanziamenti delle retribuzioni di posizione e risultato dei
dirigenti in servizio, rispetto a quanto contemplato dall’art. 26 del
contratto nazionale. Le
parti, prendendo atto della difficoltà di attivazione di risorse
aggiuntive, convengono che siano fatte salve, tuttavia, le integrazioni al
fondo stesso derivanti dalla cessazione di personale dirigenziale (di cui
in particolare al citato art. 26, c. 1 lett. g) e
c. 6 del CCNL del 23/12/99, e art. 1 c. 6 del CCNL del 12/2/02). Per
valorizzare la finalizzazione al risultato dell’attività dirigenziale,
le parti convengono di destinare una quota corrispondente al 15% delle
complessive risorse del fondo per il trattamento accessorio di ciascun
anno al fondo per la retribuzione di risultato. Detto
fondo verrà attivato con tali risorse già dal corrente anno 2002, che
corrisponde all’anno di prima applicazione della nuova metodologia
valutativa, già concordata dalle parti nell’accordo del 5/3/02 e che
contempla una preliminare e più puntuale definizione di obiettivi e
sistemi di valutazione articolati, anche rispetto ai diversificati livelli
di competenza esercitata. 3) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA Per
quanto concerne la “clausola di salvaguardia” (art. 4 CCNL del
12/2/02) relativa al caso di conferimento - in presenza di processi di
riorganizzazione - di un incarico dirigenziale per cui sia prevista una
retribuzione di posizione inferiore a quella in precedenza percepita dal
dirigente interessato, ove ciò non sia derivato da una valutazione
complessiva negativa, la delegazione di parte pubblica concorda sulla
seguente modalità applicativa. Qualora
nel corso del periodo di efficacia dell’incarico conferito ed in
presenza di processi di riorganizzazione, intendendosi per tale
l’attribuzione di nuovi incarichi o processi di mobilità dovuti ad
esigenze organizzative dell’Amministrazione, ad un dirigente sia
revocato l’incarico ricoperto e ne sia conferito uno nuovo per cui sia
prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella
connessa al precedente incarico, al dirigente stesso compete la
retribuzione di posizione precedentemente in godimento per il periodo
mancante alla scadenza del nuovo incarico. Al
momento del conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito della
scadenza degli incarichi precedentemente attribuiti, in caso di
conferimento di un nuovo incarico per cui sia prevista una retribuzione di
posizione di importo inferiore al precedente,
l’indennità si riduce al 50% della differenza tra la
retribuzione di posizione goduta e quella nuova attribuita per tutto il
periodo di conferimento del nuovo incarico. In ogni caso per tale periodo
la nuova retribuzione di posizione non può essere economicamente
inferiore di più di una fascia, nello step corrispondente, rispetto a
quella precedentemente rivestita. Nel
periodo transitorio di cui al precedente capoverso non competono al
dirigente aumenti della retribuzione di posizione stabiliti in sede di
contrattazione decentrata, se non per la parte eventualmente eccedente la
citata differenza del 50%. Allo scadere dei termini di cui sopra il
dirigente è collocato nella fascia corrispondente al nuovo incarico
conferito. Le presenti disposizioni non trovano applicazione in caso di procedure sanzionatorie ovvero nell’eventualità che il dirigente chieda l’attribuzione di nuovo incarico tra quelli previsti dall’ordinamento organizzativo dell’ente. ALLEGATO B Verbale
di Concertazione 1)
AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto
della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore al mandato
del Sindaco. Sono
definiti, per ciascun incarico, l'oggetto, la durata dell'incarico, nonché
il corrispondente trattamento economico. Nelle
more della adozione di apposita norma regolamentare in materia, le parti
concordano che al momento dell’affidamento e/o revoca degli incarichi
siano verificati congiuntamente i criteri da adottare per
l’effettuazione delle scelte. Le
parti concordano inoltre che siano incrementati i valori delle fasce
attuali di retribuzione di posizione secondo lo schema allegato
A1, a valere dal 1/1/2002, con un recupero parziale (per
circa 1/3 medio) della quota di riduzione dei 6,5 milioni di lire
applicata ex CCNL del 12/2/02 (art. 1, comma 3). Al fine di verificare le possibilità di ulteriore incremento di dette indennità a partire dal 1/1/2003, fino al reintegro della quota corrispondente ai citati 6,5 milioni di lire, l’Amministrazione si impegna, inoltre, ad effettuare un’attenta ricognizione delle disponibilità di risorse del fondo, in relazione ai nuovi incarichi dirigenziali (e relative indennità di posizione) che da tale data saranno assegnati. Le
parti concordano che la 4^ fascia di indennità di posizione abbia valore
residuale ad esaurimento; per i dirigenti collocati nel terzo step della
fascia 4 è comunque garantito l’adeguamento al minimo contrattuale,
come riportato in allegato A1.
Si
conviene infine che possa essere raggiunta la indennità di posizione
massima, così come previsto dal C.C.N.L., come riportato in allegato
A1.
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