Comune di Livorno 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER LA DIRIGENZA DEL COMUNE DI LIVORNO


In applicazione delle previsioni  del Contratto Nazionale di lavoro della dirigenza  del comparto  Regioni – Autonomie locali, del 23/12/99 (concernente il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 – 1999); 

viste le intese già raggiunte e ratificate dalle parti trattanti nell’accordo decentrato del 5/3/02, che le parti richiamano nel merito; 

viste le ulteriori previsioni di cui al nuovo CCNL della dirigenza del 12/2/02 (concernente il secondo biennio economico 2000 – 2001); 

vista la piattaforma sindacale (susseguente al sopra citato contratto nazionale) per il contratto integrativo aziendale 2000-2001 della dirigenza, presentata in data 27/5/02;  

a seguito dei vari incontri svoltisi tra le delegazioni trattanti, al fine di definire i contenuti di tale accordo integrativo; 

le delegazioni trattanti 

composte per la parte pubblica dai rappresentanti dell’Amministrazione e, per la componente sindacale, dai rappresentanti di R.S.U. e OO.SS. di categoria 

concordano 

in ultimo sui contenuti degli accordi di cui agli Allegati, assunti: 

1.      in sede contrattuale (Allegato A) 

2.      in sede di concertazione (Allegato B) 

procedendo alla relativa sottoscrizione, perché ad essi possa essere riconosciuta efficacia.  

Livorno, lì  4 dicembre 2002

 Per l’Amministrazione Comunale

per la R.S.U.

per le OO.SS. di Categoria

 

ALLEGATO A 

Contratto decentrato

1) PREMESSA

 Il presente accordo decentrato, formulato ai sensi dell’art. 4 del CCNL per l’area della dirigenza, si applica ai dirigenti a tempo indeterminato del Comune di Livorno.   

L’accordo, in particolare, recepisce le istanze di riqualificazione delle quote di indennità attinenti al trattamento accessorio, definendo il modello di distribuzione delle risorse finanziarie tra il fondo per la retribuzione di posizione e quello per il risultato. Le determinazioni sui cui le parti hanno concordato fanno peraltro seguito ai processi di riorganizzazione dei servizi avvenuti nell’Ente, con rideterminazione dei centri di responsabilità, conseguente anche ai processi di ridefinizione delle dotazioni organiche ed agli esiti delle risoluzioni consensuali. 

2) DETERMINAZIONE FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

Le maggiori disponibilità di risorse nel fondo - derivanti dai risparmi conseguiti per le cessazioni di figure dirigenziali e per l’ulteriore applicazione dell’art. 17 del vigente CCNL, nonchè per i reintegri del fondo che si prefigurano in conseguenza dei pagamenti degli incentivi ex regolamento Merloni e Avvocatura (anche per le competenze annuali pregresse) - rideterminano le complessive possibilità di ridistribuzione per i finanziamenti delle retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti in servizio, rispetto a quanto contemplato dall’art. 26 del contratto nazionale.  

Le  parti, prendendo atto della difficoltà di attivazione di risorse aggiuntive, convengono che siano fatte salve, tuttavia, le integrazioni al fondo stesso derivanti dalla cessazione di personale dirigenziale (di cui in particolare al citato art. 26, c. 1 lett. g) e  c. 6 del CCNL del 23/12/99, e art. 1 c. 6 del CCNL del 12/2/02). 

Per valorizzare la finalizzazione al risultato dell’attività dirigenziale, le parti convengono di destinare una quota corrispondente al 15% delle complessive risorse del fondo per il trattamento accessorio di ciascun anno al fondo per la retribuzione di risultato

Detto fondo verrà attivato con tali risorse già dal corrente anno 2002, che corrisponde all’anno di prima applicazione della nuova metodologia valutativa, già concordata dalle parti nell’accordo del 5/3/02 e che contempla una preliminare e più puntuale definizione di obiettivi e sistemi di valutazione articolati, anche rispetto ai diversificati livelli di competenza esercitata. 

3) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

Per quanto concerne la “clausola di salvaguardia” (art. 4 CCNL del 12/2/02) relativa al caso di conferimento - in presenza di processi di riorganizzazione - di un incarico dirigenziale per cui sia prevista una retribuzione di posizione inferiore a quella in precedenza percepita dal dirigente interessato, ove ciò non sia derivato da una valutazione complessiva negativa, la delegazione di parte pubblica concorda sulla seguente modalità applicativa. 

  Qualora nel corso del periodo di efficacia dell’incarico conferito ed in presenza di processi di riorganizzazione, intendendosi per tale l’attribuzione di nuovi incarichi o processi di mobilità dovuti ad esigenze organizzative dell’Amministrazione, ad un dirigente sia revocato l’incarico ricoperto e ne sia conferito uno nuovo per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, al dirigente stesso compete la retribuzione di posizione precedentemente in godimento per il periodo mancante alla scadenza del nuovo incarico. 

Al momento del conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito della scadenza degli incarichi precedentemente attribuiti, in caso di conferimento di un nuovo incarico per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore al precedente,  l’indennità si riduce al 50% della differenza tra la retribuzione di posizione goduta e quella nuova attribuita per tutto il periodo di conferimento del nuovo incarico. In ogni caso per tale periodo la nuova retribuzione di posizione non può essere economicamente inferiore di più di una fascia, nello step corrispondente, rispetto a quella precedentemente rivestita. 

Nel periodo transitorio di cui al precedente capoverso non competono al dirigente aumenti della retribuzione di posizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, se non per la parte eventualmente eccedente la citata differenza del 50%. Allo scadere dei termini di cui sopra il dirigente è collocato nella fascia corrispondente al nuovo incarico conferito. 

Le presenti disposizioni non trovano applicazione in caso di procedure sanzionatorie ovvero nell’eventualità che il dirigente chieda l’attribuzione di nuovo incarico tra quelli previsti dall’ordinamento organizzativo  dell’ente.                                                                     


ALLEGATO B

 Verbale di Concertazione

 1)      AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 

Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore al mandato del Sindaco. 

Sono definiti, per ciascun incarico, l'oggetto, la durata dell'incarico, nonché il corrispondente trattamento economico. 

  Nelle more della adozione di apposita norma regolamentare in materia, le parti concordano che al momento dell’affidamento e/o revoca degli incarichi siano verificati congiuntamente i criteri da adottare per l’effettuazione delle scelte. 

Le parti concordano inoltre che siano incrementati i valori delle fasce attuali di retribuzione di posizione secondo lo schema allegato A1, a valere dal 1/1/2002, con un recupero parziale (per circa 1/3 medio) della quota di riduzione dei 6,5 milioni di lire applicata ex CCNL del 12/2/02 (art. 1, comma 3).  

Al fine di verificare le possibilità di ulteriore incremento di dette indennità a partire dal 1/1/2003, fino al reintegro della quota corrispondente ai citati 6,5 milioni di lire, l’Amministrazione si impegna, inoltre, ad effettuare un’attenta ricognizione delle disponibilità di risorse del fondo, in relazione ai nuovi incarichi dirigenziali (e relative indennità di posizione) che da tale data saranno assegnati.

Le parti concordano che la 4^ fascia di indennità di posizione abbia valore residuale ad esaurimento; per i dirigenti collocati nel terzo step della fascia 4 è comunque garantito l’adeguamento al minimo contrattuale, come riportato in allegato A1.  

Si conviene infine che possa essere raggiunta la indennità di posizione massima, così come previsto dal C.C.N.L., come riportato in allegato A1.


 ALLEGATO A1 - AGGIORNAMENTO FASCE DIRIGENZIALI - dicembre 2002
 Ind. attuale

 Ind. Ipotetica

 n.dir  Differenza  Maggiore spesa  Ind. Ridotta 1/3  Differenza  Maggiore spesa
   68.500.000   35.377,30 81.323.340      42.000     -    12.823.340                             -      37.584,87      4.274.447                           -
 1    68.500.000   35.377,30 75.514.530     39.000    3      7.014.530           21.043.590      36.584,87      2.338.177             7.014.530
           
           
   58.500.000   30.212,73 65.833.180      34.000    4      7.333.180           29.332.720      31.475,15      2.444.393             9.777.573
 2    53.500.000 27.630,44 60.024.370      31.000    9      6.524.370           58.719.330      28.753,63      2.174.790           19.573.110
   48.500.000 25.048,16 54.215.560      28.000    2      5.715.560             11.431.120      26.032,11      1.905.187             3.810.373
           
           
   38.500.000 19.883,59 46.470.480      24.000    6      7.970.480           47.822.880      21.255,73      2.656.827           15.940.960
 3    33.500.000 17.301,31 40.661.670      21.000    2      7.161.670           14.323.340      18.534,20      2.387.223             4.774.447
   28.500.000   14.719,02 34.852.860      18.000    5      6.352.860           31.764.300      15.812,68      2.117.620           10.588.100
           
           
   23.500.000   12.136,74 29.044.050      15.000    2      5.544.050            11.088.100      13.091,16      1.848.017             3.696.033
 4     18.500.000     9.554,45    23.235.240      12.000     -      4.735.240      10.369,64      1.578.413                           -
    13.500.000     6.972,17 17.000.451        8.780    2      3.500.451             7.000.901       8.780,00      3.500.451             7.000.901
 35         232.526.281           82.176.028