1. Ambito e validità
del presente accordo
Il presente accordo integrativo decentrato, formulato ai sensi dell'art. 4
del C.C.N.L. per l'area della dirigenza, si applica, per il quadriennio
1998-2001, ai dirigenti assunti a tempo indeterminato dal Comune di
Brescia.
2. Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, con riferimento alla contrattazione, concertazione
ed informazione sono definite per argomenti e modalità secondo i disposti
degli articoli da 3 a 8 del C.C.N.L..
3. Posizioni
dirigenziali i cui titolari sono esonerati dallo sciopero (legge 146/90 e
CCNL del 10.4.1996) - (art. 4a CCNL)
Settore Segreteria Generale un dirigente servizi amministrativi e
finanziari
Settore Bilancio e Ragioneria un dirigente servizi amministrativi e
finanziari
Unità di Staff Settore Vigilanza Urbana e Protezione Civile un dirigente
del Settore
Settore Servizi Demografici un dirigente servizi amministrativi e
finanziari
Settore Edilizia ed Impiantistica un dirigente tecnico
Settore Servizi Sociali Servizio Istituti un dirigente sanitario
4. Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e
pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei
dirigenti - (art. 4b CCNL)
L'attività di formazione indirizzata ai dirigenti, pur con le proprie
specificità, è parte del più generale piano di formazione elaborato
dall'Amministrazione.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare
tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell'ambiente
operativo e normativo, di apprendere le migliori tecniche di gestione del
personale, delle risorse finanziarie e, in generale, di quanto utilizzato
nella normale attività, di operare ai fini di migliorare la qualità dei
servizi resi e la soddisfazione della utenza. Il piano deve inoltre
contenere i necessari e opportuni modi di informazione e formazione in
merito alle norme relative alla sicurezza.
Annualmente il piano di formazione viene sottoposto a concertazione con i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Le risorse stanziate per la formazione saranno pari all'1% della spesa
complessiva del personale dirigenziale.
5. Pari opportunità -
(art. 4c CCNL)
L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la
dirigenza, a:
a. eliminare le disparità di fatto fra uomini e donne nell'accesso al
lavoro, nella progressione di carriera, nonché nella formazione e
aggiornamento professionale;
b. evitare, ed in alcune casi superare, quelle modalità organizzative che
si presentano pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici;
c. promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nei punti lavoro
in cui non siano adeguatamente rappresentate;
d. favorire un maggior equilibrio fra responsabilità familiari e di
lavoro, anche attraverso una migliore ripartizione di tali responsabilità
fra i due sessi.
6. Norme relative alla
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro (D.Lgs. 626/94) - (art. 4d CCNL)
I dirigenti proporranno all'Amministrazione, su base pluriennale, una
ragionevole pianificazione degli interventi necessari per adeguare gli
ambienti di lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di
sicurezza vigenti.
L'Amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i
dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni
di carattere oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave.
7. Sussistenza delle
condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4, 5 dell'art. 26 CCNL - (art.
4e CCNL)
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26 del CCNL
("Finanziamenti della retribuzione di posizione e di
risultato"), ed in particolare al comma 3 (attivazione di nuovi
servizi o processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni
organiche), sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali
le variazioni della dotazione organica della dirigenza e le variazioni
della valutazione del valore delle indennità di posizioni dei dirigenti.
Sono oggetto di contrattazione le variazioni degli stanziamenti previsti
per la retribuzione di posizione e di risultato.
8. Incentivazioni
specifiche - (art. 4f del CCNL)
Sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa le applicazioni di
specifiche disposizioni di legge finalizzate ad incentivazione della
dirigenza che svolge funzioni nelle materie specifiche.
9. Retribuzione di
posizione e di risultato
La retribuzione di posizione con decorrenza 1.1.2000, tenuto conto della
graduazione delle posizioni, di cui al successivo punto 10, viene fissata
come di seguito indicato:
UNITA' FASCIA VALORE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
1999 1.1.2000 1.1.2001
AREA Unica 55 Ml 57.8 63,3
SETTORE/UNITA' DI STAFF I
48 Ml 50,4 55,2
II 42 Ml 44,1 48,3 III 36 Ml 37,8 41,4
SERVIZIO/INCARICO DI I 32
Ml 33,6 36,8
COLLAB.SPECIALISTICA II 28 Ml 29,4 32,2
III 25 Ml 26,3 28,8
IV 23 Ml 24,2 26,5
Al finanziamento della
retribuzione di risultato è destinata una quota del 15% delle risorse
complessive determinate ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L..
Il 25% del compenso professionale percepito dal dirigente nell'anno di
riferimento a'sensi dell'art. 18 della L. 109/1994 viene portato in
detrazione a quanto eventualmente spettante come retribuzione di
risultato.
Il coacervo di detto compenso professionale e della retribuzione di
risultato non può in ogni caso superare l'importo annuo di lorde L.
20.000.000.=. Qualora lo superasse viene corrispondentemente ridotta la
sola retribuzione di risultato; nessuna riduzione viene invece effettuata,
in tale fattispecie, per il compenso professionale.
In caso di modifiche della retribuzione di posizione a seguito di
assegnazione al dirigente di nuovo incarico, qualora lo stesso sia di
fascia inferiore, al dirigente per i 16 mesi successivi ed a condizione
che nelle corrispondenti valutazioni annuali abbia un giudizio complessivo
di "più che sufficiente" verrà corrisposta, all'interno della
retribuzione di risultato, una somma pari alla differenza tra le due
retribuzioni di posizione. Quanto sopra non trova applicazione per gli
incarichi di responsabilità di area e per la fattispecie di cui all'art.
14 del C.C.N.L. in caso di revoca dell'incarico per accertamenti negativi.
In ottemperanza al principio di omnicomprensività del trattamento
economico di cui all'art. 32 del C.C.N.L. tutte le indennità, compresa
quella di vigilanza, rientrano nella valutazione della retribuzione di
risultato dei singoli dirigenti interessati.
10. Criteri generali di
distribuzione delle risorse finanziarie destinate all retribuzione di
posizione - (art. 4g del CCNL)
La Giunta approva il sistema di graduazione delle posizioni sulla base
della metodologia proposta dal Nucleo di valutazione e sentito il parere
del Comitato di coordinamento.
I criteri generali per detto sistema di graduazione, determinati previa
concertazione, sono i sotto elencati:
- la complessità gestionale dell'unità organizzativa assegnata ed ambito
di autonomia e responsabilità (riconoscendo, in particolare, valore
ordinatamente crescente ai servizi, ai settori e alle aree);
- consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- pluralità degli incarichi attribuiti;
- competenze professionali distintive;
- complessità specialistica e rilevanza dell'incarico assegnato, anche
non comportante la direzione di unità organizzativa.
A ciascuno dei predetti fattori generali di valutazione viene assegnato un
punteggio la cui somma costituirà la valutazione finale di ogni
posizione.
11. Affidamento e revoca degli incarichi (art. 13 CCNL)
Il Sindaco, sentito il Direttore Generale, affida gli incarichi
dirigenziali in rapporto alle esigenze organizzative dell'Amministrazione
ed in coerenza col Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- il sistema organizzativo. Tali incarichi sono assegnati a tempo
determinato per un periodo non superiore al mandato del Sindaco e di norma
non inferiore a due anni.
I posti assegnabili a dirigenti con contratto a tempo determinato non
possono superare il 5% del totale della dotazione organica della
dirigenza.
La designazione ad incarico di dirigente avviene secondo quanto previsto
dall'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi - il
sistema organizzativo.
12. Verifica dei
risultati e valutazione dei dirigenti (art. 14 CCNL)
Devono essere individuati dal Direttore generale gli obiettivi assegnati
ad ogni dirigente con particolare riferimento al P.E.G., con
determinazione del conseguente sistema generale di valutazione. A ciò fa
seguito la comunicazione ad ogni dirigente di quanto sopra e l'eventuale
riesame con il Direttore Generale, su richiesta del dirigente, degli
obiettivi assegnati.
La retribuzione di risultato viene erogata a seguito di un percorso di
valutazione che si articola nelle seguenti fasi:
- fasi propedeutiche alla valutazione che presuppongono la redazione del
rapporto sui risultati dell'esercizio, la valutazione gerarchica sulla
base di un questionario predisposto dal Nucleo di valutazione, la
valutazione non gerarchica, altri elementi aggiuntivi di valutazione
acquisiti autonomamente al Nucleo di valutazione, il confronto con i
dirigenti di area;
- formulazione della proposta di valutazione dei dirigenti da parte del
Nucleo di valutazione;
- valutazione definitiva della Giunta sulla base della proposta del Nucleo
di valutazione a seguito di comunicazione ai dirigenti con possibilità di
richiesta di riesame al Nucleo stesso.
Il sistema di valutazione, secondo una scala che va da 1 a 6, è centrato
su quatto ambiti:
- valutazione delle responsabilità e dell'autonomia del dirigente;
- valutazione delle capacità organizzative, gestionali e di valutazione
del personale assegnato;
- valutazione delle competenze e delle conoscenze tecniche;
- valutazione dei risultati.
13. Comitato dei Garanti
- (art. 15 del CCNL)
Il comitato dei garanti ha durata triennale ed è composto da tre membri:
il primo designato dal Comune, il secondo eletto dai dirigenti del Comune
ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo fra gli altri
due membri. In mancanza di accordo quest'ultimo verrà designato dal
Presidente del Tribunale o dal Prefetto.
Eventuali procedure in atto, di cui all'art. 14, secondo comma, C.C.N.L.
restano ferme fino a quando non è istituito il comitato in questione.
14. Risoluzione
consensuale - (art. 17 del CCNL)
La risoluzione consensuale può essere proposta dall'Amministrazione o dal
dirigente, dando il diritto, se concordata, ad un'indennità contenuta nei
limiti previsti dal CCNL. Per il procedimento il dirigente può farsi
assistere da una organizzazione sindacale.
L'indennità prevista dall'Amministrazione per la risoluzione consensuale
non è parte dei fondi previsti per l'indennità di posizione e di
risultato.
15. Onnicomprensività
del trattamento economico - (art. 32 del CCNL)
In specificazione a quanto previsto dal CCNL si stabilisce che rientrino
nel trattamento economico tutte le attività di istituto nonché gli
incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente, fra cui
quelli di componente di commissioni per concorsi, gare e simili, nonché
di docente per conto dell'Ente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto contenuto
negli artt. 24, comma 3, e 58 del D. Lgs. 29/93 e successive
modificazioni.
Nel caso in cui i compensi vengano riversati all'Amministrazione o da
questa direttamente percepiti, faranno capo al Comune tutte le spese,
incluse quelle di tutela legale, derivanti, anche in periodo successivo,
al dirigente in relazione all'incarico svolto.
16. Part-time
Le parti ritengono, in linea di principio, il part-time incompatibile con
l'attività dirigenziale.
Nel caso di specifiche disposizioni legislative, le parti potranno
definire l'applicazione dell'istituto con esclusivo riferimento a gravi
necessità di ordine familiare o per una piena applicazione del concetto
di pari opportunità.
17. Verifica peso
posizioni
Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione procederà ad una
verifica del peso delle posizioni dirigenziali che formerà oggetto, ove
mutino i criteri di cui al precedente punto 10, di concertazione con le
Organizzazioni sindacali.
18. Dirigenti Avvocatura
In applicazione all'art. 37 del C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:
a) i Dirigenti dell'Unità di Staff Civica Avvocatura hanno diritto ad un
premio di risultato, sostitutivo della retribuzione di risultato, definito
nei modi previsti dal presente articolo;
b) il premio di cui sopra è pari alla somma delle spese liquidate a
favore del Comune in relazione alle cause vinte, con l'aggiunta per le
cause vinte con spese compensate della somma liquidata sulla base di una
nota spese effettuata ai minimi di tariffa e ridotta di un 30% in
considerazione degli oneri generali di funzionamento dell'Amministrazione.
Le somme come sopra liquidate per cause vinte con spese compensate non
possono eccedere complessivamente lorde annue L. 20.000.000.= per
dirigente;
c) i compensi sopra determinati vengono distribuiti in ugual misura tra
gli Avvocati Dirigenti dell'Unità di Staff Civica Avvocatura;
d) nel caso che alla distribuzione dei compensi di cui sopra concorrano
Avvocati Dirigenti e non dirigenti, agli Avvocati dirigenti compete il 60%
dei compensi di cui alla precedente lett. b). Anche per i non dirigenti il
premio incentivante è sostitutivo della retribuzione di risultato;
e) gli oneri insistenti sul bilancio comunale in applicazione del presente
articolo faranno capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del
C.C.N.L. e dell'art. 26 del C.C.N.L. dei dirigenti.
DIRIGENZA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
Il fondo ai sensi dell'art. 26 del CCNL 24.12.1999 per l'anno 2000 è il
seguente:
Voci 1999 2000 2001
1a) Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di
posizione e i risultato di tutte le funzioni dirigenziali (L.2.498.775.963
posizione + 232.152.942 risultato), escluso Merloni (*) e compensi
Avvocato dirigente e al netto del punto 1g) 2.730.929.000 2.811.075.000
2.942.458.00
1b) Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della L.449/1997
(sponsorizzazioni) - - -
1c) Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art.2,
comma 3, del D. Lgs. 29/1993 e dall'art. 30 del CCNL (=disapplicazione di
disposizioni legislative, regolamentari o atti amministrativi che abbiano
attribuito compensi, assimilabili al trattamento fondamentale, in
contrasto con quelli previsti o confermati dal CCNL) - - -
1d) Aumento, a decorrere dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno 2000, di un
importo pari all'1,25% del monte salari della dirigenza 1997
(=6.642.820.000) - 83.035.000 -
1e) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione della dirigenza (rs. Art. 37 CCNL - Avvocatura, art.18
L.109/1994) (*) (*) (*)
1f) Trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito
all'ente a seguito dell'attuazione di processi di decentramento e delega
funzioni - - -
1g) Importo annuo delle retribuzioni individuali di anzianità nonché
quello del maturato economico dei dirigenti ex II q.d. cessati dal
servizio dall'1.1.1998 432.000 48.348.000 -
1i) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32 CCNL (=somme
acquisite a seguito di adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio
di onnicomprensività del trattamento economico previsto dall'art. 24,
comma 3, del D. Lgs 29/1993) - - -
2) Possibilità di aumento sino ad un massimo dell'1,2% del monte salari
della dirigenza (1997=6.642,82 ml) ove nel bilancio sussista la relativa
capacità di spesa 79.714.000 - -
Art. 26 comma 3 260.000.000
Totale Lordo lavoratore) 2.811.075.000 2.942.458.000 3.202.458.000
Totale Lordo dell'Ente (Oneri riflessi 31,7%) 3.702.185.000 3.875.217.000
4.217.637.000
UTILIZZO DEL FONDO PER LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
(Riferimento artt. 27 e28 CCNL 24.12.99)
Voci 2000 2001
Retribuzione di posizione 2.500.000.000 2.720.000.000
Retribuzione di risultato 442.000.000 480.000.000
Salvaguardia (anzianità al 1.1.1998)
Incentivi ex L.109/1994 (*) (*)
Totale (Lordo del lavoratore) 2.942.000.000 3.200.000.000
Totale Lordo dell'Ente (Oneri riflessi 31,7%) 3.875.000.000 4.214.000.000
(*) Gli incentivi ex
L.109/1994 hanno vincoli di destinazione e non possono essere distribuiti
al complesso della dirigenza.
NB. Il Fondo subirà
variazioni in proporzione all'incremento o diminuzione stabile di
occupazione.
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