1.Ambito e validita' del contratto decentrato
Il presente contratto decentrato, formulato ai sensi dell'art.4 del CCNL
23/12/1999 per l'area della dirigenza (di seguito indicato solo CCNL), si
applica per il quadriennio 1998-2001 ai dirigenti con contratto a tempo
indeterminato della Regione Toscana fatte salve le clausole che
deriveranno dalla contrattazione nazionale per il biennio 2000/2001.
2. Oggetto del contratto
decentrato
Il presente contratto decentrato riassume le determinazioni accettate tra
le parti nell'ambito di un sistema di relazioni sindacali finalizzato al
pieno riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo della dirigenza
nella gestione dell'Ente.
Le determinazioni conseguono all'attivazione dei diversi strumenti
contrattuali indicati all'art. 3 del CCNL: contrattazione decentrata,
concertazione, informazione, consultazione.
3. Contrattazione
decentrata
Si svolge sulle materie indicate all'art. 4 del CCNL ed in particolare:
· Dirigenti esonerati dallo sciopero (allegato 1).
· Azioni positive per le pari opportunità
· Sicurezza dei luoghi di lavoro: si fa riferimento al piano per la
sicurezza elaborato dal gruppo tecnico costituito per l'attuazione del
D.Lgs. n. 626/1994.
· La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei
commi 3, 4, e 5 dell'art. 26 si effettuerà sulla base di incontri a
calendario distribuiti nel corso del biennio 2000-2001.
· Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato
· Criteri per le incentivazioni dei dirigenti dell'avvocatura e dei
dirigenti ai quali è applicabile la legge Merloni.
4. Concertazione
Lo strumento della concertazione, con le procedure e nelle materie
indicate dall'art. 8 del CCNL, rappresenta una prerogativa di rispetto
delle reciproche posizioni ma le parti convengono di lavorare per il
raggiungimento di posizioni comuni con l'obbiettivo di migliorare i
servizi alla collettività attraverso una piena condivisione della
dirigenza delle intese raggiunte.
5. Relazioni sindacali
Entro tre mesi dalla stipula del contratto decentrato, sarà predisposto
un primo elenco degli atti e documenti da portare a conoscenza dei
sindacati ai sensi dell'articolo 7 del CCNL, con le relative modalità.
Per le materie oggetto di concertazione o contrattazione,
l'Amministrazione si impegna a fornirne le informazioni e la
documentazione necessaria prima che la Giunta regionale abbia assunto una
posizione conclusiva sull'argomento e in un tempo congruo in relazione
alla questione da esaminare.
Le parti si incontreranno con cadenza semestrale per un esame a consuntivo
della procedura di informazione.
Sugli argomenti relativi all'organizzazione del lavoro, ed in particolare
sui processi di assunzione, dismissioni, e modifica delle forme gestionali
dei servizi che configurano nuovi modelli di rapporti di lavoro e sugli
atti generali aventi ricadute sulle condizioni delle dirigenti e dei
dirigenti, le parti ritengono utile sviluppare periodiche consultazioni.
Saranno comunque svolti a cadenza prestabilita, momenti di verifica sui
seguenti temi:
- situazione degli organici regionali, compreso l'utilizzo degli incarichi
esterni per i dirigenti
- svolgimento dei processi di formazione
- mobilità interna ed esterna
- attività extra impiego dei dirigenti regionali ed incarichi
- sicurezza sul lavoro e barriere architettoniche
- pari opportunità
Per ogni incontro deve essere previsto un preciso ordine del giorno e
steso un verbale che riporterà sinteticamente gli argomenti affrontati,
le posizioni espresse, le decisioni assunte.
Presso l'ufficio del dirigente preposto alle relazioni sindacali è
istituito il registro degli accordi sindacali, dei protocolli e dei
verbali di concertazioni, cui hanno accesso tutti i dipendenti regionali.
L'Amministrazione si impegna a definire entro il mese di maggio le
modalità attraverso le quali le rappresentanze sindacali possono disporre
di una o più liste collettive di posta elettronica.
6. Tempi e procedure
Con cadenza periodica le parti si incontrano per una verifica dello stato
di attuazione della contrattazione decentrata; una particolare azione di
monitoraggio sarà attuata per valutare gli effetti indotti
dall'applicazione iniziale dell'art. 17 (Risoluzione consensuale) del CCNL.
Altre questioni specifiche potranno essere oggetto di analisi ed
approfondimento su richiesta delle parti.
7. Pari opportunità
L'Amministrazione si impegna a prevedere una idonea rappresentanza della
componente femminile dei dirigenti nella designazione dei membri di sua
competenza per il Comitato Pari Opportunità.
Fatti salvi i compiti ed il ruolo del Comitato Pari Opportunità, è
dovere dell'Amministrazione, sentito il Comitato stesso o su sua proposta,
eliminare qualsiasi ostacolo di ordine organizzativo che pregiudichi la
possibilità di carriera delle dirigenti, la loro formazione ed
aggiornamento professionale, promuovendo e sperimentando moduli
organizzativi che permettano alle donne di far fronte agli impegni di
lavoro senza appesantire gli oneri femminili della cura familiare. Alle
donne che usufruiscono delle aspettative per maternità e comunque dei
congedi parentali, al rientro in servizio, deve essere garantito il
mantenimento della posizione organizzativa lasciata per il congedo ovvero
l'attribuzione di responsabilità di struttura equivalente.
Nei processi di mobilità della dirigenza sarà cura dell'Amministrazione,
anche attraverso programmi di azioni positive, valorizzare al meglio la
componente femminile. Nell'attribuzione degli incarichi e delle funzioni
dirigenziali più qualificate, a parità di requisiti professionali, deve
essere garantito il perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali tra uomini e donne.
8. Affidamento e revoca
degli incarichi
Gli incarichi su posizioni istituite secondo l'ordinamento regionale
vigente, sono attribuiti per un periodo minimo di due anni e per non più
di cinque anni, fatte salve eventuali specificità di cui si deve dare
atto al momento del conferimento dell'incarico.
La revoca anticipata dell'incarico può avvenire per motivate ragioni
organizzative, di cui è preventivamente informato il dirigente.
In questo caso, salvo che non ostino esigenze oggettive connesse
esclusivamente ad aspetti organizzativi opportunamente documentate, di cui
è data informazione preventiva alle rappresentanze sindacali,
l'Amministrazione è impegnata ad attribuire altro incarico dirigenziale
di livello non inferiore. La revoca dell'incarico può seguire altresì al
procedimento di valutazione.
A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico dirigenziale;
per specifiche e motivate esigenze organizzative e per un tempo il più
possibile limitato, anche in rapporto alle caratteristiche degli
incarichi, può essere attribuito ad interim un ulteriore incarico, senza
integrazione di retribuzione. Ai fini di valutare la corretta applicazione
di questa clausola si svolge una verifica congiunta a cadenza semestrale.
Nel conferimento degli incarichi, nei limiti dei requisiti professionali
richiesti, si deve tenere conto del curriculum professionale e degli
incarichi specificatamente svolti e delle esperienze precedentemente
acquisite.
Nell'occasione del conferimento degli incarichi, nell'ambito della
collaborazione tra il Coordinatore e il dirigente, si dovrà provvedere al
riesame dei piani di lavoro anche al fine di verificare le risorse di base
necessarie a garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Nel conferimento degli incarichi sia in via ordinaria sia in particolare
nella fase di riattribuzione generale conseguente ai rinnovi di
legislatura ed alle nomine dei coordinatori, nel rispetto dell'art.31
della L.R. 26/2000, si condivide l'accentuazione del criterio di rotazione
finalizzato ad opportunità di sviluppo professionale. Tale processo
dovrà considerare ai fini della mobilità e della rotazione il complesso
delle strutture regionali, anche con carattere sopradipartimentale.
Il metodo della rotazione può essere accentuato ulteriormente per effetto
del processo derivante dall'applicazione del successivo punto 13, al quale
può collegarsi un significativo quadro di crescita professionale e
salariale anche per effetto della previsione concordata al punto 11 (2°
capoverso) in base alla quale la soppressione dei posti di dirigente
avviene a livello di U.O.C.
9. Formazione
La formazione è uno degli strumenti basilari per garantire standard
qualitativi elevati nell'attività amministrativa.
La formazione in armonia con gli obbiettivi, i valori e l'organizzazione
del lavoro dell'ente contribuisce allo sviluppo della dirigenza mediante:
- trasferimento di conoscenze
- creazione e rinforzo di mentalità
- sviluppo di capacità
- scambi di esperienze attuati anche con momenti sistematici di stage e/o
mobilità interna e/o esterna all'Ente
- interventi di sviluppo organizzativo e di formazione-intervento calati
nell'articolazione organizzativa.
L'attività di formazione dei dirigenti regionali, utilizzando gli
strumenti su enunciati, assume come priorità il supporto:
- dei processi orientati all'utente esterno (cittadino, associazioni di
categoria, enti locali, …etc.) oppure interno e della valutazione del
loro grado di soddisfacimento,
- di tutte le azioni messe in atto per semplificare procedure,
documentazione amministrativa e miglioramento delle modalità di rilascio
delle informazioni,
- di azioni di tipo "imprenditoriale" tendenti a massimizzare le
risorse, ridurre i costi mantenendo o migliorando i livelli di
soddisfazione dell'utenza e dei collaboratori,
- dei processi tendenti a rendere collaborativi i rapporti fra
articolazioni organizzative,
- delle iniziative tese a valorizzare gli "staff" dirigenziali
come sede e momento per lo sviluppo della programmazione,
dell'integrazione e della verifica dell'azione regionale.
La formazione è prevista quale parte integrante dell'attività lavorativa
di ciascun dirigente e, pertanto, anche come quota temporale all'interno
dei piani di lavoro; è obbligatoria ed influisce sul processo di
valutazione delle prestazioni.
Le azioni formative sono articolate su due livelli: il primo identifica
quelle relative ai "bisogni dell'organizzazione", il secondo,
relativo ai "bisogni degli individui", risponde a necessità di
specializzazione settoriale e personale e si attiva sulla base di
richieste individuali o di gruppi di dirigenti.
Il piano triennale ed annuale predisposto dal competente servizio
definisce le iniziative programmate e riserva ai "bisogni degli
individui" una quota di risorse non inferiore al 15% di quelle
complessivamente stanziate per la formazione della dirigenza.
Il piano di formazione dei dirigenti contiene anche azioni sperimentali
che utilizzino metodiche di formazione a distanza, di telelavoro, di
stage, di autosviluppo con l'ausilio di strumenti informatici e
multimediali.
Al fine di valorizzare le competenze interne all'Ente e nell'ottica di
contenimento della spesa, i dirigenti i quali, a norma del titolo V della
L.R. 26/2000, sono tutti iscritti d'ufficio nell'Albo dei docenti, sono
tenuti ad assicurare l'attività di docenza loro richiesta
dall'amministrazione; garantiscono altresì l'informazione/aggiornamento
del personale loro assegnato in relazione alle innovazioni normative,
tecnologiche, organizzative che abbiano ricaduta sul lavoro dell'unità
organizzativa.
Si prevede di destinare all'azione formativa una quota superiore a quella
minima contrattuale dell'1% delle spese per il personale dirigenziale, a
decorrere dall'anno 2000; per il suddetto anno si prevede uno stanziamento
minimo di 360 milioni, mentre per il 2001 si prevede uno stanziamento di
almeno 400 milioni, anche in considerazione di eventuali risorse
aggiuntive che possono provenire dai Fondi strutturali.
Per sostenere i processi d'innovazione qualitativa i dirigenti si
impegnano a partecipare attivamente alle iniziative del "progetto
qualità", già attivato a seguito del contratto integrativo del
comparto.
In sede di contrattazione annuale del piano di formazione vengono
stabiliti:
a) risorse economiche destinate alla formazione dei dirigenti
b) contenuti del piano di formazione
c) procedure di attuazione degli interventi formativi.
10. Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato
La determinazione delle quote aggiuntive da immettere nel fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato, oltre le quantità obbligatorie
indicate dall'articolo 26 del CCNL, è la conseguenza del ragionamento
sulla qualità dell'attività amministrativa svolta ed anche in coerenza
con le scelte organizzative dell'Amministrazione, impegnata nella
valorizzazione dell'area delle posizioni organizzative del comparto.
Il fondo complessivo per la retribuzione di posizione e di risultato, in
applicazione dell'art.26 del CCNL, nonché le quote per la retribuzione di
posizione e di risultato per il 1999, sono indicati nella tabella
allegata.
A partire dall'anno 2000 il fondo 1999 viene incrementato, in applicazione
dell'art. 26 del CCNL, come risulta dalla tabella allegata nell'intesa che
il fondo complessivo è comprensivo degli incentivi previsti dal comma 3
dell'art. 26 del CCNL per sostenere il processo di riorganizzazione,
collegato al programma di dimissioni concordate.
Alla retribuzione di risultato, per l'anno 2000, viene attribuito il 14,5%
del fondo complessivo.
La determinazione del fondo 2001 sarà oggetto di specifico incontro da
effettuarsi entro settembre 2000; alla retribuzione di risultato, per
quell'anno, si prevede l'assegnazione della quota del 15%.
11. Criteri generali per la
determinazione della retribuzione di posizione
L'organizzazione regionale necessita di un processo di modificazione
organizzativa per l'opportuno adeguamento alle funzioni che derivano alla
Regione dal nuovo sistema istituzionale che il decentramento
amministrativo va delineando. L'innovazione organizzativa non può essere
disgiunta dalla valorizzazione delle professionalità dirigenziali,
dall'accrescimento delle loro responsabilità, dalla creazione delle
condizioni d'apprezzamento dei funzionari direttivi. Sono funzionali a
questi obiettivi sia la revisione quantitativa e qualitativa delle
posizioni dirigenziali sia la corretta gestione dello strumento della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al paragrafo 13 del
presente accordo.
Nell'ambito di questo scenario e nell'ambito della dirigenza unica trovano
conferma le posizioni di massima responsabilità per il coordinamento di
aree e servizi di particolare rilievo, le strutture a livello di
servizio/area (o equiparate), le strutture dirigenziali a livello di UOC,
o equiparate. Nell'ambito della concertazione con le organizzazioni
sindacali sulla revisione qualitativa e quantitativa della dirigenza
finalizzata all'accrescimento delle responsabilità dirigenziali, si
concorda che la riduzione del numero dei dirigenti, per effetto della
risoluzione consensuale di cui al paragrafo 13, operi esclusivamente a
livello di U.O.C.
Nella consapevolezza dell'attuale fase di fine legislatura e della
conseguente necessità di dover attendere gli indirizzi della nuova
amministrazione per disporre del nuovo quadro di governo su cui disegnare
gli eventuali mutamenti dell'ambito delle strutture della Regione, si
rende necessario prendere atto che il processo di revisione potrà
attuarsi entro la fine del corrente anno.
Per cui per adesso l'attribuzione ai dirigenti degli incarichi sarà
basato sulle posizioni esistenti e sarà subordinata alla verifica dei
processi di formazione del dirigente e delle diversificate esperienze di
direzione nei settori dell'amministrazione.
Fatto salvo quanto sopra, si ritiene che, finchè non saranno avviati i
processi richiamati, l'attuale graduazione di funzioni delle posizioni
dirigenziali possa continuare a rappresentare una giusta diversificazione
di valori, che deve essere utilizzata come forma di arricchimento e
valorizzazione professionale, nel rispetto dell'articolo 31, della legge
regionale 26 del 2000.
Le retribuzioni di posizione vengono definite, dal gennaio 2000, nei
seguenti importi annui lordi per 13 mensilità:
- strutture apicali £. 82.000.000
- servizi e strutture equiparate " 53.500.000
- U.O.C. e strutture equiparate " 38.500.000
Eventuali soluzioni modificative dell'assetto dipartimentale, nonché i
criteri generali che riguarderanno la revisione complessiva delle
strutture dirigenziali conseguenti al processo di riduzione, formeranno
oggetto di confronto preventivo con le OO.SS., anche per valutarne le
eventuali implicazioni sul presente accordo.
12. Retribuzione di risultato
La ripartizione del fondo indicato dall'articolo 26 del CCNL avviene, a
partire dal 1999 sulla base di un progressivo adeguamento della quota per
la retribuzione di risultato per raggiungere il 15% del fondo nell'anno
2001; si avrà 14% nel 1999, 14,5% nel 2000, 15% nel 2001.
Il fondo per la retribuzione del risultato, ripartite tra le strutture di
massima dimensione nella logica del budget in relazione ai dirigenti di
appartenenza, stabilito all'inizio di ogni anno, previa informazione alle
organizzazioni sindacali, é reso noto dai coordinatori ai dirigenti,
contestualmente agli indirizzi per la predisposizione dei piani di lavoro.
Le parti, preso atto del modello di valutazione definito, in applicazione
delle disposizioni contenute all'art. 36 della L.R. 27 Marzo 2000 n.26,
per l'esercizio 1999 che ha rappresentato un anno di transizione dal
vecchio al nuovo modello di valutazione, concordano di incontrarsi per
esaminare le possibili evoluzioni del sistema entro il giugno 2000, tenuto
conto anche delle proposte contenute nella piattaforma sindacale.
La retribuzione di risultato per l'anno 1999 comunque deve rimanere
all'interno di un rapporto da 1 a 4 tra il valore dell'indennità dei
risultati ordinari e quello dei risultati di eccellenza. E' possibile
prevedere una indennità di valore inferiore in limitati e motivati casi.
13. Risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro
A) Le condizioni organizzative richieste dal CCNL sono le seguenti:
a) processi attuati ed in corso di attuazione relativi alla
riorganizzazione delle funzioni regionali;
b) ridefinizione delle competenze delle strutture dirigenziali, che devono
essere riaggregate in conseguenza della soppressione dei posti;
c) diminuzione dei posti di organico e della spesa del personale:
soppressione dei posti corrispondenti ad una quota non inferiore all'80%
del numero dei dirigenti cessati.
B) Tempi di attuazione
Una prima fase, con obiettivi di forte incisività ed incentivazione
all'esodo, si colloca nel periodo dall'avvio dell'attività della nuova
amministrazione al 31 Marzo 2001 . Il progetto che segue è riferito a
questa fase.
Successivamente, per l'applicazione ordinaria della clausola contrattuale,
saranno previste apposite indicazioni da sottoporre a concertazione con le
Organizzazioni sindacali.
C) Determinazione dell'indennità
C.1 In base all'art.17 del CCNL la misura dell'indennità può variare
fino ad un massimo di 24 mensilità comprensive della quota della
retribuzione di posizione in godimento. I criteri possono essere definiti
come segue.
Si distinguono due situazioni, giuridicamente differenziate:
a) dirigenti che hanno i requisiti per la pensione di vecchiaia (65 anni
di età o 40 anni di servizi e periodi pensionabili), per i quali non
operano né il divieto di cumulo della pensione con altri redditi, né il
divieto di conferimento di incarichi da parte dell'amministrazione (art.25
legge 724/94)
b) dirigenti che non hanno i requisiti per la pensione di vecchiaia, che,
in caso di cessazione anticipata, incorrono nei suddetti divieti e nella
revoca degli incarichi in corso.
C.2 per il primo gruppo si
prevede una indennità base, con esclusione dei dirigenti che hanno
compiuto 66 anni di età.
Per il secondo gruppo si prevede una indennità in via oggettiva
determinata dai seguenti fattori:
a) valore della retribuzione lorda mensile;
b) coefficiente moltiplicatore del valore della retribuzione lorda
mensile, costituito dalla somma dei due seguenti fattori:
b.1 in relazione diretta agli anni di servizio che mancano al
raggiungimento del 40° anno di servizi e periodi pensionabili;
b.2 in relazione all'età anagrafica;
C.3 L'erogazione avviene in
forma posticipata, entro 12 mesi successivi alla cessazione del servizio.
Questa condizione deve garantire che l'operazione si autofinanzia, con le
economie derivanti dalla cessazione della erogazione degli stipendi, e non
richieda la previsione di risorse aggiuntive nei bilanci 2000 e 2001.
A partire dal 2001, si avvia la riduzione della spesa del personale,
corrispondente al numero dei posti soppressi e comunque non coperti.
In relazione alla clausola di pagamento posticipato dell'indennità, la
Regione consente e agevola forme di cessione del credito a richiesta del
dirigente, senza oneri per l'amministrazione.
C.4 L'indennità per la
risoluzione del contratto spetta a tutti i dirigenti che ne fanno domanda,
la cui retribuzione è posta a carico del bilancio regionale, ivi compresi
i coordinatori di cui all'art.29 della L.R. n.26/2000, qualora venga
risolto ogni rapporto di lavoro con l'ente.
Nelle situazioni di comando o aspettativa l'indennità compete solo nel
caso di cessazione dal comando o aspettativa, allorchè si determina la
riassunzione della retribuzione a carico del bilancio regionale.
Possono chiedere la risoluzione i dirigenti con anzianità dirigenziale di
almeno cinque anni nella Regione o nell'ente dal quale sono stati
trasferiti per effetto di legge.
C.5 Ai fini della
determinazione del finanziamento di cui all'art.26 del CCNL, la
soppressione dei posti di dirigente opera come segue, a partire dal 2001:
- incrementa il fondo nella misura del 6% della minore spesa di cui al
comma 5 dell'art.26;
- il fondo viene ridotto delle quote stipendiali relative ai posti
soppressi per effetto della risoluzione consensuale, con esclusione del
valore medio del trattamento di risultato corrispondente ai posti
soppressi. Il fondo 2001 sarà determinato nella misura necessaria a
finanziare per i dirigenti in servizio le retribuzioni di posizione e di
risultato determinate dal presente accordo. Le integrazioni del fondo
previste dal presente punto C.5 verranno portate ad integrazione del fondo
2002.
Resta inteso che il trasferimento di posti e di personale a seguito di
attribuzioni e delega di funzioni ad altri enti determina la riduzione del
fondo corrispondente ai finanziamenti trasferiti.
C.6 Le procedure attuative
della prima fase della risoluzione consensuale saranno definite entro il
15 maggio 2000, previo confronto con le OO.SS. firmatarie. In tale sede
sarà prevista anche la revocabilità della domanda, solo qualora
sopraggiungano modifiche normative rilevanti, e l'apertura dei termini
anche oltre il 31.3.2001, per i casi di raggiungimento delle condizioni
minime pensionistiche entro l'anno 2001.
14. Copertura assicurativa
In ottemperanza a quanto previsto dal CCNL - Area della dirigenza (art.
38) verrà adeguata la copertura assicurativa della responsabilità civile
dei dirigenti, compreso il patrocinio legale.
Essa sarà oggetto, insieme alla responsabilità civile di tutti i
dipendenti, di una licitazione privata a livello europeo, secondo la
normativa vigente.
In particolare:
premesso che la polizza vigente limita la copertura assicurativa ai soli
danni materiali, si provvederà ad estenderla alle perdite patrimoniali
cagionate a terzi (eccettuate le ipotesi di dolo e colpa grave), in
conseguenza di fatti, atti, azioni ed omissioni, connesse all'espletamento
di servizi, funzioni, mansioni ed obblighi di ufficio.
Gli oneri economici della suddetta copertura assicurativa saranno a carico
della Regione Toscana.
I dirigenti potranno facoltativamente aderire ad un'assicurazione che li
tiene indenni di quanto essi siano tenuti a pagare, anche in forza di
provvedimento non definitivo di condanna, quali civilmente responsabili ai
sensi di legge, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, anche se
derivanti da colpa grave, in conseguenza di fatti, atti, azioni ed
omissioni connessi all'espletamento dei loro servizi, funzioni, mansioni
ed obblighi d'ufficio.
La garanzia potrà essere estesa anche per i danni derivanti dai suddetti
comportamenti che siano cagionati, direttamente o indirettamente, all'ente
di appartenenza, allo Stato e, in generale, a pubbliche amministrazioni.
Si prevede l'ammissione in garanzia, entro massimali definiti, del
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
I dirigenti potranno facoltativamente aderire ad una assicurazione avente
ad oggetto l'assunzione a carico della Società Assicuratrice di ogni
onere di difesa, conseguente all'apertura di un procedimento per
l'accertamento di responsabilità civile, penale, contabile, direttamente
connesso all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di
ufficio, nei casi in cui non opera il gratuito patrocinio (art.94 L.R.
51/89).
Gli oneri della suddetta copertura assicurativa saranno a carico degli
interessati che avranno facoltativamente aderito.
15. Collegio di
conciliazione
Si conferma quanto stabilito dall'art. 30 del CCNL così come
successivamente integrato.
16. Comitato dei garanti:
si dà atto dell'avvenuta costituzione del comitato.
17. Relazioni sindacali con
il Consiglio Regionale
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, si
conviene di sviluppare, entro il corrente anno 2000, un sistema di
relazioni sindacali riguardanti il Consiglio Regionale.
La specificità del Consiglio Regionale comporta una peculiarità nella
definizione dei piani di formazione ed aggiornamento, nella definizione di
criteri per l'attribuzione delle posizioni dirigenziali e per la
valutazione dei risultati, da tenere presente nella contrattazione
decentrata e nella fase di concertazione.
18. Onnicomprensività del
trattamento economico.
Le parti convengono che, in attesa che con il rinnovo degli organi
dell'Amministrazione, siano definiti i termini di adeguamento
dell'ordinamento regionale al principio di onnicomprensività del
trattamento economico dei dirigenti previsto dall'art.24, comma 3, del
D.Lgs. 29/93, per l'anno 2000 tutti gli emolumenti relativi agli incarichi
conferiti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione o su designazione della
stessa, a far data dalla stipula del presente contratto integrativo
vengano ad incrementare, ai sensi dell'art.29 del CCNL la retribuzione di
risultato del dirigente. Conseguentemente per tale periodo le Pubbliche
Amministrazioni dovranno far confluire gli importi correlati agli
incarichi, direttamente all'Amministrazione Regionale la quale provvederà
a convogliarli nella retribuzione di risultato dei dirigenti interessati.
19. Emolumenti relativi
all'Avvocatura ed alla legge 109/1994
Disciplina per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati
(art.37 del CCNL - area della dirigenza 1998-2001).
In applicazione dell'art.37 del CCNL, riguardante le Avvocature delle
Regioni ed Enti locali si stabilisce quanto segue:
Gli avvocati dirigenti hanno diritto ad un compenso incentivante il cui
valore effettivo è pari alla somma delle note spese da loro redatte e
vistate dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, in relazione alle
cause concluse con sentenza favorevole all'ente, con spese compensate.
Tali note sono redatte con i criteri previsti dal R.D.L. 27.11.1933
n.1578, in materia di onorari applicando i minimi della tariffa e ridotte
del 50% in conformità della vigente disciplina per gli avvocati
dell'Avvocatura dello Stato (R.D. 30.10.1933 n.1611). Tali compensi sono
divisi fra tutti gli avvocati dirigenti in servizio presso l'Avvocatura.
Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale
previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n.1578, recuperati a seguito di
condanna della parte avversa soccombente. Tali compensi sono divisi fra
tutti gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale.
Il compenso individuale complessivo non può comunque superare
annualmente, il 30% del compenso percepito dal dirigente con trattamento
economico più elevato del CCNL dei dirigenti.
I predetti compensi assorbono gli emolumenti relativi alla retribuzione di
risultato, di cui all'art.29 del CCNL.
Per quanto attiene agli emolumenti conseguenti all'applicazione della
Legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 11 Febbraio 1994 n.109 e
successive modifiche e integrazioni), le parti concordano di procedere
alla definizione delle modalità applicative attraverso apposita
integrazione del presente contratto decentrato entro il prossimo mese di
giugno.
20. Norma finale
Fermo restando che l'entità complessiva delle risorse per il biennio
2000/2001 è quella determinata dalle precedenti clausole del presente
accordo, le parti concordano di svolgere entro il 30.6.2001 una verifica
degli effetti derivanti dalla prima fase di applicazione della clausola di
risoluzione consensuale, sia per monitorare gli effetti
sull'organizzazione di cui al paragrafo 11, sia per esaminare i possibili
effetti economici che ne derivano, anche ai fini di una compiuta
valutazione delle risorse per la contrattazione del periodo successivo. In
tale ambito sarà riconsiderata l'entità del fondo di cui all'art.26, con
particolare riguardo alle risorse necessarie a sostenere il processo
riorganizzativo come previsto dal comma 3 dello stesso art.26.
Allegati
1. Dirigenti esonerati dagli scioperi
(Criteri per l'individuazione)
2. Determinazione del fondo (tabella con le diverse voci)
ALLEGATO 1)
CONTRATTO DECENTRATO
RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DA
ADIBIRE AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI DA ASSICURARE NELLE STRUTTURE DELLA
REGIONE TOSCANA IN OCCASIONE DEGLI SCIOPERI.
In data 20/11/1996, le
delegazioni trattanti di cui all'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale
dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale
dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il
10/04/1996 composte come segue:
PER LA PARTE PUBBLICA
Assessore Franco CAZZOLA
titolare del potere di rappresentanza
ed i dirigenti Vittorio BATISTINI, Giuseppe CORTESE, Andrea CUSMANO,
Romano FANTAPPIE', Nino FERRELLI, Roberto FORZIERI, Paolo GIUSTI, Giovanni
MENICATTI, Romano PACI, Valerio PELINI, Giancarlo ROSSINI;
PER LA PARTE SINDACALE
CGIL
CISL
UIL
DIRTO
CISAL-FIALP
CISNAL
USPPI
RAPPRESENTANZE REGIONALI
CGIL-F.P.
CISL-FILSEL
UIL-E.L.
PREMESSO:
- che il Contratto Collettivo Nazionale dell'autonoma separata area di
contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del
Comparto Regioni-Autonomie Locali (CCNL), art. 1 della parte relativa alle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, indica quali siano i
servizi da considerare essenziali nell'ambito del Comparto in base agli
articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e, relativamente a
questi, quali le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
lavori e dei diritti costituzionalmente tutelati;
- che lo stesso CCNL all'art. 2 della parte relativa alle norme di
garanzia dei serivizi pubblici essenziali demanda alla contrattazione
decentrata l'individuazione della parte relativa alle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali delle posizioni dirigenziali i cui
titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza
in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi;
CONSIDERATO:
- che la normativa contrattuale, nell'individuazione dei servizi e delle
prestazioni indispensabili per il rispetto dei diritti costituzionalmente
tutelati, fa sostanzialmente riferimento alle funzioni ed alle attività
degli Enti Locali e solo parzialmente a quelli svolti dalle Regioni;
- che si rende in conseguenza necessario, se pur nell'ambito delle
richiamate norme contrattuali, provvedere alla individuazione dei servizi
e delle prestazioni essenziali che, in relazione alla specificità delle
funzioni e delle competenze regionali, consentano, in caso di conflitto
collettivo, di evitare che vengano lesi i diritti costituzionalmente
tutelati;
Quanto sopra premesso e
considerato;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Nell'ambito
dell'individuazione operata dal CCNL, sono da considerarsi quali servizi
pubblici essenziali della struttura operativa della Regione Toscana da
assicurare in caso di sciopero per il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, i seguenti:
1) i servizi di igiene, sanità ed assistenza nelle seguenti strutture:
a - Azienda agraria C.E.S.A.;
b - Unità Operativa Incremento Ippico di Pisa (Aziende di Cernaia e di
Pisa);
c - Scuola Cani Guida per Ciechi (sedi di Scandicci e di Pelago).
2) il servizio di protezione civile, il servizio meteorologico (ARSIA di
Pisa) ed il servizio di sorveglianza degli uffici del Genio Civile e
nell'ambito di questi i servizi di reperibilità attivati;
3) i servizi della sala macchine dell'O.R.U.S.I per la continuità del
funzionamento delle apparecchiature, le attività di gestione e
manutenzione degli impianti di servizio;
4) il servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti
retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed
alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei
contributi previdenziali per la scadenza di legge, da garantirsi solo nel
caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei Servizi del
personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5
ed il 15 di ogni mese;
5) i servizi che garantiscano il funzionamento del campeggio "Siena-Colleverde"
(APT di Siena).
Oltre ai sopra elencati
servizi pubblici essenziali, le parti convengono che in occasione degli
scioperi debbano essere assicurati anche i servizi che consentano
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte degli organi della
Presidenza del Consiglio e della Presidenza della Regione;
Considerato che nell'ambito
dei servizi sopraelencati, la continuità delle prestazioni indispensabili
ad assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati è garantita attraverso i contingenti di personale non
dirigenziale;
SI CONVIENE
che per quanto riguarda il
personale dirigenziale nessuna unità di personale di tale qualifica debba
essere preventivamente esentata dalla partecipazione allo sciopero.
ALLEGATO 2)
DETERMINAZIONE DEL FONDO
PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATI E DEI CRITERI DI
UTILIZZAZIONE
1999 2000
Art. 26 comma 1:a) importo complessivamente destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali
per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL DEL 10 aprile 1996 e del
CCNL del 27 febbraio 1997; 9.462.338.000 9.462.338.000
a.1) stanziamento integrativo ex L.R. 32/97 e LL.RR. Bilancio 1999 e 2000;
913.000.000 913.000.000
b) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997;
c) i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2,
comma 3, del Dlgs. N. 29/1993;
d) importo pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997
a decorrere dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno 2000; 325.000.000
e) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del
presente CCNL e all'art. 18 della Legge n. 109/1994; v. cap. 410 e 415 v.
cap. 410 e 415
f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale
dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione
dei processi di decentramento e delega di funzioni; 181.253.000
181.253.000
g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché
quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del
CCNL del 10 aprile 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far
data dal 1° gennaio 1998; 198.600.000 270.580.000
i) risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32
(onnicomprensività del trattamento economico); p.m. p.m.
Art. 26 comma 2 311.460.000 311.460.000
Art. 26 comma 3 (L.R. 3/2000) 985.000.000
Art. 26 comma 4
A) ammontare totale del fondo 11.066.651.000 12.448.631.000
CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO: Nuove misure retribuzione di posizione
dal 1/1/2000
Importo per 13 mensilità
Fondo per la retribuzione di posizione 8.769.960.000 11.390.940.000
Fondo per la retribuzione di risultato 1.549.331.000 14% 1.805.051.000
14,50% Strutture apicali 82.000.000
B) Totale risorse utilizzate 10.319.291.000 13.195.991.000 Servizi e
strutture equiparate 53.500.000
Risorse destinate all'anno successivo (A-B) 747.360.000 U.O.C. e strutture
equiparate 38.500.000
N.B. Per l'anno 2001 i
benefici contrattuali restano invariati, salvo gli effetti di quanto
previsto al punto C/5 del presente contratto.
Dichiarazione a verbale congiunta
1. Le parti si impegnano a
definire entro il 30 giugno 2000 le modalità di applicazione
dell'istituto del part-time per il personale della qualifica dirigenziale
nell'ambito dell'amministrazione regionale.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire concordemente le
modalità applicative della disciplina della previdenza integrativa non
appena verà definito il quadro di riferimento.
La delegazione di parte
pubblica , le r.s.a, le o.o.s.s. territoriali di categoria
Dichiarazione a verbale delle OO.SS. firmatarie
Valutazione della dirigenza
Preso atto di quanto disposto al paragrafo 12 (retribuzione di risultato)
dell'accordo integrativo, le OO.SS, firmatarie dell'accordo medesimo,
ritengono necessario riproporre, con la presente nota, i contenuti della
piattaforma sindacale in merito alla valutazione della dirigenza
regionale, anche per la parte non recepita dall'accordo, ai fini degli
incontri già concordati tra le parti sulla materia.
" Il fondo per la retribuzione del risultato, ripartite tra le
strutture di massima dimensione nella logica del budget in proporzione ai
dirigenti di appartenenza, stabilito all'inizio di ogni anno, previa
informazione alle organizzazioni sindacali, é reso noto dai coordinatori
ai dirigenti, contestualmente agli indirizzi per la predisposizione dei
piani di lavoro. Il fondo per il risultato deve essere utilizzato
integralmente ripartendo una quota tra il 40% ed il 60% per la
incentivazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
generali, con i quali dovranno essere valorizzate le forme d'integrazione
degli apporti dirigenziali; il resto è dovuto alla incentivazione di
risultati e comportamenti individuali.
La destinazione di eventuali quote non spese è sottoposta alla
concertazione con le organizzazioni sindacali.
La retribuzione di risultato per le posizioni di eccellenza deve essere
ricondotta all'apprezzamento di reali comportamenti, che producono effetti
notevolmente superiori a quelli ordinari attesi. Il metodo applicato nel
triennio1996-98 con la distribuzione predeterminata al 20% dei dirigenti
del 50% del fondo non ha rappresentato un reale e trasparente incentivo;
il superamento della percentuale predeterminata, nel presente contratto,
deve associarsi ad una modifica dei criteri per avere maggior trasparenza
e per dare a questo istituto contrattuale il giusto valore incentivante,
con la definizione preventiva della retribuzione per ciascuna fascia di
risultato.
L'attribuzione degli obbiettivi ed i criteri di valutazione utilizzati dai
Coordinatori devono consentire, inoltre, uguali opportunità a tutti i
dirigenti.
Il sistema di valutazione dei risultati dovrà essere ulteriormente
semplificato per apprezzare realmente i comportamenti di eccellenza e
ridurre gli aspetti discrezionali di valutazione da parte dei coordinatori
non legati a comportamenti di rilevanza lavorativa.
Ogni coordinatore dovrà indicare gli obbiettivi generali e quelli di
rilievo settoriali, da utilizzarsi nel sistema di valutazione, nell'ambito
di una riunione di staff con tutti i dirigenti, prima della formulazione
dei piani di lavoro annuali.
L'impegno del dirigente deve essere improntato alla massima diligenza e
perizia, anche qualora non finalizzato al perseguimento di risultati di
eccellenza. Il controllo periodico dell'attività è svolto dal
coordinatore e le valutazioni conseguenti sono portate a conoscenza di
tutti i dirigenti nelle riunioni con lo staff dirigenziale. Solo
attraverso la conoscenza collettiva delle aspettative dei singoli
dirigenti e le corrispondenti valutazioni di merito del coordinatore si
costruisce un sistema di valutazione più equo e che rappresenta un
incentivo a sviluppare comportamenti di condivisione delle scelte e di
impegno sinergico.
E' riconosciuto a ciascun dirigente il diritto al contraddittorio con il
coordinatore prima della valutazione definitiva e l'attribuzione della
retribuzione di risultato. Del contraddittorio è dato atto nel fascicolo
personale del dirigente, su richiesta di quest'ultimo."
Le OO.SS firmatarie
dell'accordo integrativo
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