1. Ambito e validità del presente accordo
Il presente accordo integrativo decentrato, formulato ai sensi dell’art.
4 del CCNL per l’area della dirigenza, si applica, per il quadriennio
1998-2001, ai dirigenti assunti a tempo indeterminato dal Comune di
Torino.
2. Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero (legge 146/90 e CCNL del 10.4.1996) (art. 4a CCNL)
Divisione Servizi Cimiteriali
Settore Gestione Servizi
Divisione Servizi Civici e Tributari
Settore Servizi Demografici ed Elettorali
Corpo di Polizia Municipale
Il Dirigente del Corpo designato dal Comandante
Vice Dir. Gen. Serv.Tecn. e Patrim.
Il Dirigente designato dal Vice Direttore Generale
3. Criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e
pluriennali relativi all’attività di formazione e aggiornamento dei
dirigenti (art. 4b CCNL)
L’attività di formazione indirizzata ai dirigenti, pur con le proprie
specificità, è parte del più generale piano di formazione elaborato
dalla Città.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare
tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell’ambiente
operativo e normativo, di apprendere le migliori tecniche di gestione del
personale, delle risorse finanziarie e, in generale, di quanto utilizzato
nella normale attività, di operare ai fini di migliorare la qualità dei
servizi resi e la soddisfazione della utenza. Il piano deve inoltre
contenere i necessari e opportuni modi di informazione e formazione in
merito alle norme relative alla sicurezza. Annualmente, la Città presenta
il proprio piano di formazione, che viene sottoposto a concertazione con i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Le risorse stanziate per la
formazione saranno pari al 1,5% della spesa complessiva del personale
dirigenziale.
4. Pari opportunità (art. 4c CCNL)
L’Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la
dirigenza, a:
eliminare le disparità di fatto fra uomini e donne nell’accesso al
lavoro, nella progressione di carriera, nonché nella formazione e
aggiornamento professionale; evitare, ed in alcune casi superare, quelle
modalità organizzative che si presentano pregiudizievoli nei confronti
delle lavoratrici; promuovere l’inserimento delle donne nelle attività
e nei punti lavoro in cui non siano adeguatamente rappresentate; favorire
un maggior equilibrio fra responsabilità familiari e di lavoro che
normalmente fanno capo alle donne, anche attraverso una migliore
ripartizione di tali responsabilità fra i due sessi.
5. Norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94) (art. 4d CCNL)
I dirigenti proporranno all’Amministrazione, su base pluriennale, una
ragionevole pianificazione degli interventi necessari a normalizzare gli
ambienti di lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di
sicurezza vigenti.
L’amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i
dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni
di carattere oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave.
6. Sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4,
5 dell’art. 25 CCNL
(art. 4e CCNL) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 25 del CCNL
("Finanziamenti della retribuzione di posizione e di
risultato"), ed in particolare al comma 3 (attivazione di nuovi
servizi o processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni
organiche del Comune di Torino), sono oggetto di concertazione con le
OO.SS. le variazioni della dotazione organica della dirigenza e le
variazioni della valutazione del valore delle indennità di posizione dei
dirigenti.
Sono oggetto di contrattazione gli incrementi degli stanziamenti previsti
per l’indennità di posizione e di risultato.
7. Incentivazioni specifiche (art. 4f del CCNL)
Sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa le applicazioni di
specifiche disposizioni di legge (quali la legge 109/94, il d.lgs.446/97,
la legge 65/86), finalizzate ad incentivazione della dirigenza che svolge
funzioni nelle materie specifiche.
8. Criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie
destinate alla retribuzione di posizione (art. 4g del CCNL)
La retribuzione di posizione riconosciuta al dirigente incaricato (IP) è
pari alla indennità riferita alla posizione (IPR) moltiplicata per il
grado di copertura specifico (g), per cui:
IP = IPR x g
"g" si calcola sulla base delle schede curricolari disponibili
nella banca dati del Servizio Centrale Risorse Umane, integrate dalle
valutazioni del Direttore/direttore Generale in merito alla leadership e
all’orientamento al risultato. Tali valutazioni sono comunicate al
dirigente interessato e formano oggetto di esame dell’Ente, anche su
richiesta del dirigente, in caso di rilevante difformità.
Ai soli fini retributivi, "g" viene considerato compreso fra
0,85 e 1,15, riconducendo al valore minimo i valori ad esso inferiori ed
al valore massimo i valori ad esso superiori.
9. Affidamento e revoca degli incarichi (art. 12 CCNL)
Il Sindaco, sentito il direttore generale, affida gli incarichi
dirigenziali in rapporto alle esigenze organizzative dell’Ente ed in
coerenza col Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.
Tali incarichi sono, di norma, di durata pari a due anni, fatta salva la
possibilità di disporne, per esigenze generali o specifiche una durata
differente (non superiore, comunque, ai tre anni).
I posti assegnabili a dirigenti con contratto a tempo determinato non
possono superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell’area direttiva (questa è rappresentata dal numero delle
posizioni organizzative, se esistenti, o, in alternativa, da 1/3 dei
dipendenti in categoria D). La designazione ad incarico di dirigente (con
l’eccezione di direttori, vicedirettori e dirigenti a tempo determinato)
avviene previa istruttoria curata dal Servizio Centrale Risorse Umane che,
sulla base dei profili curriculari, presenta al Comitato di Direzione una
terna di candidati, all’interno della quale il Comitato indica il
candidato munito delle migliori caratteristiche per ricoprire l’incarico.
Nel selezionare la terna, il Servizio Centrale Risorse Umane darà anche l’avvio
a procedure di auto-segnalazione da parte dei dirigenti interessati.. L’Amministrazione
provvederà alla individuazione di un rimpiazzo per ogni posizione
dirigenziale, anche al fine di impedire blocchi di carriera di personale
dirigente giudicato "indispensabile". La revoca dell’incarico
viene effettuata ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione,
producendo i conseguenti effetti sulla posizione giuridica e retributiva
sul dirigente revocato. Una significativa inadeguatezza del grado di
copertura inferiore (cfr. supra) può comportare l’assegnazione del
dirigente ad altro incarico. In casi particolarmente gravi essa può
configurare le ragioni organizzative e produttive di cui all’art. 27,
comma 6, del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.
Il Sindaco può disporre la temporanea sospensione dell’incarico, per
motivazioni che debbono risultare dall’atto organizzativo, così come
disporre la temporanea assegnazione dei compiti connessi all’incarico ad
altro dirigente, qualora ciò non sia desumibile da altri atti. L’atto
di sospensione, in sé, non comporta sospensione dalla connessa indennità
di posizione. Non costituiscono revoca dell’incarico provvedimenti di
natura generale ovvero specifici provvedimenti che derivino da atti
riorganizzativi che si rivolgano alla generalità dei dirigenti ovvero ad
una intera categoria di dirigenti. Non costituisce revoca di incarico
dirigenziale la sua anticipata sospensione e l’assegnazione contestuale
ad altro incarico, a condizione che l’indennità di posizione
riconosciuta per il nuovo incarico non sia inferiore a quella
precedentemente riconosciuta. Non costituisce revoca nemmeno la modifica
dei contenuti del vigente incarico, anche nel senso di ampliare o ridurre
le competenze del dirigente, a condizione che l’indennità di posizione
già riconosciuta non venga ridotta. In caso di contestazione da parte del
dirigente, i provvedimenti adottati dal Sindaco sono comunque
provvisoriamente validi. I generali criteri seguiti per l’assegnazione
degli incarichi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali
così come gli atti di sospensione dall’incarico di cui sopra.
10. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti (art. 13 CCNL)
L’indennità di risultato è finanziata con il 15% delle risorse
previste dall’art.25.
Il direttore generale definisce, in attuazione del Programma Esecutivo di
Gestione approvato dalla Giunta Comunale, un sistema di obiettivi che
devono interessare la totalità dei dirigenti incaricati e che devono
essere misurabili. In relazione a tale sistema ed ai risultati raggiunti
viene definito un risultato finale che permette di stabilire in quale
misura il risultato è stato raggiunto. Il premio di risultato (Pr) viene
definito in rapporto alla indennità di posizione teorica (IPR, cfr. supra)
e dipende dai risultati conseguiti (g’r,- risultati raggiunti x 100/
obiettivi prefissati con valore non superiore a 1), secondo la formula: Pr
= g’r x c x IPR dove c = 0,0 se g’r < 0,5 c = 0,15 se 0,5 < g’r
< 1,0 Il dirigente può chiedere il riesame della valutazione da parte
del Direttore Generale.
Il Direttore Generale terrà conto, nella valutazione del risultato, di
periodi consistenti di copertura contemporanea di più posizioni
dirigenziali.
11. Comitato dei Garanti (art. 14 del CCNL)
Il comitato dei garanti è composto da tre membri: e ha durata annuale: il
primo designato dal Comune, il secondo designato dalle OO.SS.
rappresentative fra i ruoli dei dirigenti di enti pubblici locali a riposo
o fra i dirigenti di un’altra amministrazione pubblica ed il terzo,
presidente, di comune accordo fra gli altri due membri. Qualora, come
previsto dal contratto, il Comitato dei Garanti venga costituito fra più
enti pubblici locali, si procederà a modificare in conseguenza quanto
previsto nel presente articolo.
12. Risoluzione consensuale (art. 16 del CCNL)
La risoluzione consensuale può essere proposta dall’Amministrazione o
dal dirigente controparte, dando il diritto, se concordata, ad un’indennità
contenuta nei limiti previsti dal CCNL.
L’indennità prevista dall’Amministrazione per risoluzione consensuale
non è parte dei fondi previsti per l’indennità di posizione e di
risultato.
13. Retribuzione di posizione (art. 26 del CCNL)
Le nuove retribuzioni di posizione, fino al limite degli 82.000.000,
decorreranno dal 1.1.1999 sulla base delle valutazioni dei pesi applicate
nell’anno.
L’Amministrazione, in applicazione dell’art. 5 del CCNL, si
riserva,con effetto dal 1 gennaio 2000, di superare, nel definirele
indennità di posizione, il limite massimo di Lire 82.000.000,
limitatamente ai direttori membri del Comitato di direzione ai sensi del
vigente regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza. Ai
dirigenti, in periodo di prova e non assunti in mobilità, si applica, con
effetto dal 1 gennaio 1999, l’indennità minima di 17.000.000. Per tali
dirigenti si applica, decorso con esito positivo il periodo di prova e
fino al termine del primo anno di servizio un’indennità pari a lire
28.000.000 e quindi, fino al termine del secondo anno di servizio, un’indennità
pari all’85% dell’IPR previsto per la posizione assegnata. Ai
dirigenti provenienti in mobilità da altri enti, si applica, nel periodo
di prova, un’indennità pari a quella già riconosciuta nell’Ente di
appartenenza. Negli gli altri casi l’indennità di posizione, anche
decurtata in applicazione al grado di copertura, non può essere inferiore
a Lire 28.000.000.
14. Onnicomprensività del trattamento economico (art. 31 del CCNL)
In specificazione a quanto previsto dal CCNL si stabilisce che rientrino
nel trattamento economico tutte le attività di istituto nonché gli
incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell’Ente, fra
cui quelli di componente di commissioni per concorsi, gare e simili,
nonché di docente per conto dell’Ente.Per quanto non previsto dal
presente articolo, si applica quanto contenuto negli artt. 24, comma 3, e
58 del d. lgs. 29/93 e s.m.i. Nel caso in cui i compensi vengano versati
all’Amministrazione o da questa direttamente percepiti, faranno capo al
Comune tutte le spese, incluse quelle di tutela legale, derivanti, anche
in periodo successivo, al dirigente in relazione all’incarico svolto.Le
parti si riservano in materia di richiedere all’ARAN l’interpretazione
dei casi dubbi.
15. Part-time
Le parti ritengono, in linea di principio, il part-time incompatibile con
l’attività dirigenziale.
Nel caso di specifiche disposizioni legislative, le parti si incontreranno
per definirne l’applicazione.
16. Verifica peso posizioni
Entro il 31 ottobre l’Amministrazione procederà ad una verifica
approfondita del peso delle posizioni dirigenziali che formerà oggetto,
nei suoi criteri, di concertazione con le OO.SS. entro il 30 novembre
2000.
17. Salvaguardia trattamento economico
Le parti si danno reciprocamente atto che, in fase di prima applicazione e
fino al 31.12.2000, è stato salvaguardato il trattamento economico in
essere.
18. Corpo di polizia municipale
In funzione della qualifica di P.S. ai dirigenti del corpo di polizia
municipale che la rivestono viene riconosciuta una maggiorazione dell’indennità
di posizione.
19. Dirigenti Avvocatura
In applicazione dell’art. 37 del CCNL riguardante le avvocature
costituite presso gli enti locali, si stabilisce quanto segue: in deroga
all’art.29 del CCNL Dirigenti Avvocatura hanno diritto ad un premio di
risultato definito nei modi previsti dal presente articolo; anche gli
avvocati operanti professionalmente nell’Avvocatura partecipano a tale
premio in sostituzione di ogni altra voce accessoria (inclusa l’indennità
di posizione organizzativa); le norme di cui al presente articolo,
in considerazione dell’alta professionalità richiesta per lo
svolgimento delle funzioni proprie, vengano estese anche agli Avvocati non
dirigenti operanti professionalmente all’interno dell’Avvocatura;
i soggetti aventi diritto partecipano alla distribuzione di un premio
incentivante di cui al citato art. 37 il cui valore non può eccedere lire
400.000.000 annue ed il cui valore finale effettivo è pari alla somma
delle note spese redatte dal Servizio Centrale Affari Legali in relazione
alle cause vinte con spese compensate redatte con i criteri previsti dalla
Legge Professionale Forense in materia di onorari rapportate al minimo
della tariffa e ridotte di un 20% in considerazione degli oneri generali
di funzionamento della avvocatura;
i compensi definiti ai fini del precedente capoverso devono intendersi
come elemento retributivo aggiuntivo per gli aventi diritto, fermo
restando che l’importo come sopra definito è comprensivo di tutti i
costi (inclusi gli oneri riflessi) a carico del Comune; il 50% dei
compensi sopra determinati viene distribuito per capi secondo i criteri
attualmente utilizzati (art. 7 bis del Regolamento dell’Avvocatura); il
restante 50% viene ripartito in proporzione alle retribuzioni in
godimento, maggiorate, per gli avvocati cassazionisti, del 20%;
qualora i compensi come sopra determinati non raggiungano l’ammontare
massimo di lire 400.000.000, la differenza, nel limite di Lire
100.000.000, potrà essere portata ad un incremento del fondo dell’anno
immediatamente successivo, fermo restando che anche questa eccedenza
verrà riconosciuta e distribuita con i criteri di cui sopra;
il Direttore Generale potrà, in superamento a quanto sopra,
definire specifici obiettivi organizzativi per il Direttore, assegnando un
premio di risultato eccedente i fondi sopra definiti;
gli oneri insistenti sul bilancio comunale in applicazione del presente
articolo faranno capo all’amministrazione ai sensi dell’art. 16 del
C.C.N.L. e dell’art. 26 del C.C.N.L. dei dirigenti.
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