1- Coordinamento Nazionale Dirigenti Autonomie Locali Cgil -
Indicazioni di lavoro per le piattaforme di contrattazione
integrativa-decentrata
Con questo lavoro si vuole
dare un contributo per la gestione della contrattazione integrativa nel
pieno rispetto dell'autonomia delle strutture sindacali territoriali e
delle rappresentanze della dirigenza. Gli argomenti vengono affrontati in
una logica riepilogativa che non ha alcuna pretesa di esaustività.
Le realtà più significative saranno certamente in grado di produrre
elaborazioni originali e non trarranno un grande aiuto da questo testo. Ci
si vuole,invece, rivolgere principalmente a quelle situazioni che hanno
maggiore difficoltà nel definire l'approccio formale alla presentazione
delle piattaforme o che hanno applicato parzialmente (o per nulla) il CCNL
1994-1997.
Un'attenzione particolare deve essere rivolta agli enti (con meno di 5
dirigenti) che nel contratto precedente erano in sostanza esclusi da un
modello compiuto di relazioni sindacali e che entrano ora,a pieno titolo,
nel contesto del confronto sindacale decentrato.
In premessa una considerazione che potrà sembrare scontata ma che è
necessaria. Ancora prima di pensare ai risultati della contrattazione
integrativa bisogna impegnarsi perché la stessa si svolga in tutte le
realtà (nella tornata contrattuale precedente non è stato così);se non
si presentano formalmente le piattaforme le Amministrazioni avranno ancora
l'alibi per potere ritardare i tempi dell'applicazione del contratto e poi
decidere come credono.
Per la metà del mese di febbraio 2000 le proposte sindacali devono essere
consegnate (anche in modo sommario se non si sono svolti tutti gli
approfondimenti);vanno cercate tutte le convergenze sindacali unitarie ma
la CGIL deve fare della questione dei tempi (oltre,ovviamente,a quella dei
contenuti) una priorità irrinunciabile.
Il nuovo CCNL offre molti più spazi sul versante delle relazioni
sindacali;devono essere tutti occupati e gestiti.
Il Coordinamento nazionale CGIL della Dirigenza Enti locali si attrezzerà
per fornire le necessarie consulenze alle strutture territoriali, ed anche
ai singoli rappresentanti CGIL della dirigenza,già dalle prossime
settimane.
Artt. 4 e 5 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di
ente.- Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato integrativo.)
La presentazione di una piattaforma sindacale scritta è elemento
indispensabile per la gestione delle relazioni sindacali a livello di
ente.Il CCNL definisce in modo preciso i tempi e le procedure per la
stipulazione degli accordi decentrati, la loro durata e verifica,il
rapporto con i soggetti titolari del controllo sulle compatibilità
finanziarie dell'ente.
L'art.4 definisce quali sono le materie assegnate alla contrattazione
integrativa piena.L'indicazione al comma 2 dell'articolo ("…decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative,le parti riassumono,nelle
materie elencate nelle lettere b,e,f,g del comma 1,le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.")non significa una
riduzione dei poteri e degli spazi della contrattazione integrativa ma ha
il solo significato di volere indicare tempi e modalità serrati per la
gestione della trattativa.Il termine di trenta giorni è puramente
indicativo ed il suo eventuale superamento non comporta alcun problema.
I contratti decentrati avranno una durata che arriverà fino alla scadenza
del CCNL (31.12.2001).E' evidente che ciò non vale per quelle materie che
hanno bisogno di verifica annuale e,soprattutto,che hanno incidenza sulla
costituzione dei fondi retributivi.Lo stesso quando si è in presenza di
processi di riorganizzazione degli enti.Esiste comunque sempre la
possibilità di disdire un accordo e di chiederne la ridefinizione (a tale
proposito si veda il comma 4 dell'articolo 5).
Art.6 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale.)
Verificare le condizioni politiche ed operative per un accordo fra gli
enti.
Art.7 (Informazione)
Nelle piattaforme è indispensabile inserire la rivendicazione di
un'informazione diffusa cercando sempre di precisare che la stessa deve
essere preventiva. E'l'unico spazio di confronto concesso sui temi
generali (regolamenti di organizzazione,atti d'indirizzo etc) e deve
essere coperto in modo costante. Prioritariamente,per gli enti
inadempienti,si deve chiedere l'adozione di un atto ordinamentale completo
(regolamente,etc.) che non può essere surrogato da deliberazioni parziali
di livello inferiore.
Art.8 (Concertazione)
A)Per gli enti con meno di 5 dirigenti alle materie elencate nell'articolo
si sommano quelle previste dall'art.4 a meno che non si sia attivata la
procedura di cui all'art.6.
B)Rammentare di fare una richiesta scritta generale (almeno ogni anno) per
attivare la procedura di concertazione. Prevedere esplicitamente la
stesura del verbale di concertazione il quale non può mai essere atto
unilaterale ma deve essere concordato e sottoscritto da tutte le parti.
Art.9 (Pari opportunità)
Prevedere tutti gli adempimenti in tema di pari opportunità con apposito
punto delle piattaforme (materia di contrattazione). A proposito dei
Comitati per le pari opportunità (fatta salva comunque la presenza di
componenti espressione della dirigenza) si possono valutare forme di
integrazione con quelli analoghi previsti per il CCNL di comparto degli
altri lavoratori.
Artt.10-11(Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. - Composizione delle
delegazioni.)
La rappresentanza sindacale della dirigenza continua ad articolarsi come
in passato (RSU sulla base degli accordi del 1994, RSA aziendali etc.).Gli
accordi decentrati sulla dirigenza devono sempre essere un atto formale
distinto da quelli del comparto pena la loro nullità.
Art.13(Affidamento e revoca degli incarichi)
Inserire in piattaforma anche una durata massima dell'incarico (4 o 5
anni) così come la richiesta scritta di informazione preventiva sui
criteri generali.
E'utile proporre un limite quantitativo percentuale alle assunzioni di
dirigenti a termine con contratto di diritto privato,in base alla
normativa vigente.
Art.14(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti.)
Collegamento forte con PEG/controllo di gestione. Evidenziare la procedura
di contradditorio. Nell'accordo decentrato DEVE essere inserita una
clausola esplicita che nega la possibilità di interventi sulla
retribuzione (per scarsa valutazione)senza l'espletamento delle procedure
di consultazione del comitato dei garanti.
Altra clausola esplicita che imponga quanto previsto dal comma 3 ("I
sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.").
Art.15(Comitato dei garanti)
Porre in piattaforma come rivendicazione prioritaria quella della
costituzione del comitato dei garanti (serve la modifica dell'ordinamento)
ed indicare l'inapplicabilità delle disposizioni del comma 2 art.14 fino
all'insediamento dell'organismo.
Per ciò che riguarda la nomina del terzo componente del comitato si
suggerisce:
· indicazione comune degli altri due membri
· magistrato TAR
· direttore Ufficio del lavoro
Art.17(Risoluzione consensuale)
Le risorse da utilizzare per la risoluzione consensuale non devono,in
alcun modo,incidere sui fondi retributivi.
Accanto ai criteri da concertare (non inserire in alcun modo elementi che
discendano da indicazioni unilaterali dell'ente - valutazione - condizioni
fisiche - rendimento) prevedere la possibilità di assistenza da parte
dell'Organizzazione sindacale nello svolgimento della procedura.
Art.23(Formazione)
Individuare lo stanziamento di bilancio che si intende effettivamente
utilizzare.L'1% è un minimo.
Art.24(Incrementi tabellari)
Nel caso le Amministrazioni non abbiano ancora provveduto formalizzare la
richiesta di erogazione immediata degli aumenti tabellari.
Art. 26(Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato)
A. Il fondo si costituisce dal 1999. Nel caso si decida di applicare i
nuovi istituti previsti dal CCNL dal 2000 le risorse aggiuntive
individuate per il 1999 vanno sommate.
B. Per gli enti che non hanno applicato (in tutto o in parte)il CCNL
1994/97 la ricostruzione dei fondi va effettuata a partire dal 1993 con
estrema attenzione al ricalcolo delle risorse (sia sulla posizione che sul
risultato) da computarsi anno dopo anno.
C. Restano in vigore,per gli anni precedenti al 1999, tutti i meccanismi
previsti dal CCNL precedente. A tale proposito si richiama il disposto
della Dichiarazione congiunta N.1 allegata al CCNL Biennio Economico
1996/97 che consente ampi spazi di manovra rispetto all'utilizzo delle
risorse derivanti dal turn over (anche per l'intero ammontare delle
retribuzioni dei dirigenti collocati a riposo).
D. I contenuti della citata dichiarazione congiunta sono sostanzialmente
ripresi dal comma 3 dell'articolo in esame. In più il meccanismo (legato
ai processi di riorganizzazione)è ora utilizzabile a prescindere dal turn
over con evidenti spazi anche per gli enti (specialmente piccoli e medi)
in cui il processo di uscita dei dirigenti non è stato quantitativamente
significativo. VALUTARE CON ATTENZIONE TUTTE LE OPPORTUNITA' PREVISTE DAL
COMMA 3.
E. Gli importi di incremento del fondo previsti dagli altri punti
dell'articolo (compresi quello del comma 1/g -retribuzione individuale
anzianità- e quello del comma 5 -6% riduzione stabile posti d'organico-)
non sono alternativi a quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta N.1 e
dal comma 3.
F. I vari elementi,riassunti nei punti precedenti,costituiscono un assieme
che consente interventi quantitativi significativi sui fondi e sui quali
bisogna costringere le Amministrazioni ad un confronto più aperto
rispetto al passato.
G. La condizione di ulteriore flessibilità nell'incremento dei
fondi,prevista dal comma 4, è subordinata al raggiungimento di un accordo
nazionale. Non sono tuttavia da escludere tentativi di attuazione locali
e,comunque,bisogna premere sugli enti perché intervengano con forza sull'ARAN
per lo sblocco del confronto in tempi molto ristretti.
H. RICORDARSI DI PRATICARE LA CONTRATTAZIONE E LA CONCERTAZIONE SU TUTTI I
PREVISTI RELATIVAMENTE AL FONDO.
Art. 27(Retribuzione di posizione)
A. Il nuovo minimo di 17 milioni della retribuzione di posizione è da
considerarsi sostanzialmente come un automatismo da applicarsi dal 1999.
B. Non esiste una tipologia precisa di riferimento per il superamento del
massimale di 82 milioni.Fatte salve ovviamente le disponibilità
finanziarie,la precisazione per Regioni e Province di cui al comma 6 e
l'approvazione della struttura complessa negli ordinamenti degli enti.
C. Per quanto è previsto dal comma 9, in sede di prima applicazione del
CCNL, le risorse eventualmente non distribuite sulla posizione 1999
possono essere collocate direttamente su quella 2000 senza il passaggio
transitorio nella retribuzione di risultato.
D. Il comma 4 prevede il mantenimento in vigore della clausola di garanzia
(al 30 giugno 1995) sulla retribuzione di posizione prevista dal
precedente CCNL. Si tratta evidentemente di una tutela minimale che si
somma a quelle di carattere collettivo introdotte dal nuovo contratto.
E'utile,oltre che possibile,inserire nelle piattaforme decentrate una
nuova data (ad esempio 31 dicembre 1998) che aggiorni la garanzia
individuale minima sancita a livello nazionale motivandola con una presa
d'atto della sostanziale stabilità delle posizioni retributive nell'ente.
Art. 28(Finanziamento della retribuzione di risultato)
L'articolo è stato riformulato nell'ultima stesura esplicitando ancora
meglio che il raggiungimento del 15% di utilizzo del fondo per la
retribuzione di risultato non può mai andare a discapito del
consolidato,al 31 dicembre 1998, sulla retribuzione di posizione. A scanso
di equivoci è comunque opportuno riportare il vincolo nelle piattaforme
di ente.
Essendo la materia oggetto di contrattazione piena si possono anche
proporre le gradualità per il raggiungimento della nuova percentuale.
Art.29(Retribuzione di risultato)
A) Da affrontare contestualmente a quanto previsto nell'art.14.
B) E'indispensabile indicare in piattaforma:
· l'insuperabilità del vincolo della comunicazione preventiva dei
sistemi di valutazione al dirigente (non oltre febbraio/marzo)
· le nostre proposte sui criteri generali di valutazione da sottoporre a
concertazione (indicazione degli obiettivi per ogni dirigente,relazione
stretta con PEG e controllo di gestione,indicazione preventiva di quanto
spetterà ad ogni dirigente per la realizzazione piena dell'obiettivo e
quanto in caso di raggiungimento parziale-percentualizzare)
· motivazione e contradditorio in caso di valutazione che intenda
certificare il raggiungimento non pieno dell'obiettivo
· scelta del soggetto deputato all'elaborazione delle proposte di
valutazione;dopo le recenti modifiche legislative può essere sia Il
Nucleo di valutazione che il Direttore generale.
C. Si deve assolutamente evitare il non utilizzo delle risorse per il
risultato già a partire dal 2000.Prevedere nelle piattaforme modalità
automatiche di erogazione anche sulla base di acconti (in misura pari al
70-80% dell'ultima annualità liquidata) da conguagliare alla conclusione
della procedura.
D. A proposito della correlazione da stabilire fra i compensi
"Merloni"/"Avvocatura" e la retribuzione di risultato
si ricorda che la stessa rientra a pieno titolo fra i temi di
contrattazione (art. 4). Il CCNL introduce un criterio nuovo, più
flessibile,rispetto al precedente nel quale i dirigenti interessati erano
semplicemente esclusi da una delle due ""tranche" del 50%
di retribuzione di risultato. Bisognerà ovviamente tenere come
riferimento anche quanto erogato in passato e sulla base di questo
stabilire una percentuale (o una cifra assoluta) al di sopra della quale
si procede all'esclusione (totale o parziale) dalla retribuzione di
risultato.
Art. 31(Disposizioni particolari)
· Una buona applicazione del CCNL non dovrebbe vedere l'utilizzo di
questo articolo.
· Dove il CCNL non è stato applicato in passato la presentazione formale
delle piattaforme è ancora più necessaria.La stessa dovrà essere
accompagnata da una nota delle OO.SS.,sostanzialmente di diffida,che possa
rappresentare elemento rafforzativo nelle azioni giudiziali da proporre
contro le Amministrazioni che persistessero nel non dare corso
all'applicazione.
· E'indispensabile che in queste piattaforme si proceda innazittutto alla
ricostruzione dei fondi retributivi (dal 1993 ad oggi) chiedendo che tutte
le risorse siano rese disponibili.per i criteri di distribuzione (sia per
la posizione che per il risultato) potranno essere
utilizzate,eccezionalmente,modalità anche forfettarie in ragione del
carattere di sanatoria dell'operazione. Il Coordinamento nazionale
individuerà un ristretto gruppo di lavoro con il compito di coadiuvare le
rappresentanze sindacali impegnate negli interventi più complessi di
ricostruzione della regolarità e legalità contrattuali.
Art.38(Copertura assicurativa)
Inserire nella piattaforma la richiesta formale di individuazione nei
bilanci 2000 (anche con opportune variazioni) dei necessari stanziamenti.
13 gennaio 2000
2-Coordinamento Dirigenti
Della Provincia Di Perugia -Cgil Cisl Uil
Piattaforma Del Contratto Collettivo Decentrato Di Lavoro Area Della
Dirigenza 1998 -2001.
La presente piattaforma ha l'obbiettivo di addivenire ad un accordo
integrativo decentrato, formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL dell'area
della dirigenza, per il quadriennio 1998-2001, per i dirigenti assunti a
tempo indeterminato dalla Provincia di Perugia.
Il medesimo dovrà comunque essere sottoposto a verifica annuale ,
soprattutto in quelle materie che hanno incidenza sulla costituzione dei
fondi retributivi, come meglio specificato nei punti successivi, e in
presenza di processi di riorganizzazione dell'ente.
La Nuova Provincia
L'obiettivo - alla base della stessa scelta organizzativa- di una
Provincia e di una pubblica amministrazione che nel suo complesso diano
servizi migliori, costino meno e lavorino meglio, è un riferimento
importante e condiviso dai dirigenti provinciali. E' questa una delle
condizioni essenziali anche per sviluppare nuove politiche che possono
consentire all' ente di rispondere alle nuove più dilatate e complesse
esigenze del sistema sociale, adeguando le risposte agli standard
qualitativi dei paesi europei più avanzati.
La politica deve essere in grado di indicare obiettivi e strategie,
richiedendo e tenendo nel debito conto il contributo che, riguardo alla
flessibilità delle stesse politiche, deve venire da chi ne avrà poi la
responsabilità gestionale.
Al riguardo, occorrerà aggiornare il quadro normativo regolamentare,
rispetto alle ulteriori modifiche apportate dal D. Lgs. 29/93 e dal
disposto di cui al Dlg. 286/99 in ordine rispettivamente al distinguo
delle competenze tra organi di direzione politica e dirigenza, ed agli
strumenti necessari per un efficace, tempestivo e continuativo controllo
gestionale della pubblica amministrazione.
Il Ruolo dei Dirigenti
Il nuovo contratto della dirigenza, coerentemente all'insieme delle
riforme intervenute in questi ultimi anni nel campo della organizzazione e
del funzionamento della pubblica amministrazione, richiede una precisa
definizione del ruolo e delle responsabilità dei dirigenti.
L'importanza del ruolo dei dirigenti risulta evidente dal momento che a
questi è assegnata in via esclusiva la responsabilità dell'attività di
gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e l'organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo, da cui dipende in modo
determinante la possibilità di incrementare la qualità dei servizi in
termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità,
capacità di comunicazione interna ed esterna, imparzialità e
organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza.
Così pure il ruolo del dirigente è fondamentale per quanto riguarda la
costruzione di quelle prassi innovative che si intendono introdurre
nell'ente per rispondere alla diffusa esigenza di adeguamento alla mutata
normativa ed alla domanda sociale.
L'accentuata caratteristica del ruolo e della responsabilità dirigenziale
richiede di scegliere e verificare l'attività dei dirigenti con preciso
riferimento alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare
e alle capacità professionali, evitando accuratamente qualsiasi
riferimento a valutazioni non oggettive.
In riferimento alla figura di dirigente non assegnato alla direzione di
una specifica struttura (dirigente di Staff), partendo dal presupposto che
le sue mansioni sono strettamente connesse alla piena collaborazione con
le strutture organizzative con le quali si trova ad operare, in uno
spirito di coordinamento e di consulenza, nonché di propositività e
creatività per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa dell'Ente, a maggior ragione dovranno essere
esplicitati con chiarezza, al momento del conferimento dell'incarico,
l'oggetto e gli obiettivi specifici da conseguire, a norma dell'art.19,
del D.Lgs.n°29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incarichi assegnati, di alta specializzazione, anche professionale, di
consulenza e di ricerca delle occasioni offerte dalla legislazione e dalle
politiche nazionali e comunitarie, dovranno individuare obiettivi
specifici per la programmazione il coordinamento e la realizzazione di
progetti a carattere interfunzionale e non ripetitivi.
Tali obiettivi dovranno essere inseriti nel programma gestionale dell'Ente
e valutati nella loro realizzazione in sede di verifica dei risultati,
correlata al loro effettivo grado di raggiungimento, accertato con sistemi
di valutazione compiuti ed oggettivi per ogni singolo dirigente, al fine
del riconoscimento del trattamento economico relativo alla retribuzione
accessoria di risultato.
Per la realizzazione degli obiettivi, legati a progetti specifici,
andranno individuate risorse umane, materiali ed economico-finanziarie,
necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, in uno spirito di
piena collaborazione ed accordo con le altre figure dirigenziali,
responsabili di strutture, interessate alle medesime finalità.
La trasparenza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali e nelle
verifiche sui risultati
Tanto più si da attivazione alla concreta distinzione fra le competenze
degli organi di governo e quelle dei dirigenti, con la attribuzione a
questi ultimi di tutte le competenze gestionali loro spettanti, tanto più
forte deve essere la garanzia che la scelta dei dirigenti da collocare nei
vari punti di responsabilità, così come il risultato sul loro operato,
sia ancorata ad elementi oggettivamente riscontrabili.
Pur nella consapevolezza che il percorso non risulta semplice e che si
tratta di sperimentare una metodologia finora parzialmente seguita, è
questa l'unica scelta, conforme alle innovazioni presenti nel quadro
legislativo e contrattuale, che può permettere di esprimere tutte le
potenzialità di rinnovamento, una responsabilizzazione piena rispetto
agli obiettivi da raggiungere. Questo è ciò che può attivare lo
sviluppo di una dialettica libera fra organi, cui compete l'indirizzo
politico e apparati cui compete la gestione.
Questi principi devono tradursi in un miglioramento delle prassi finora
seguite e in particolare occorre definire:
1 un ancoraggio a elementi oggettivamente riscontrabili sia della
valutazione delle posizioni, che dei risultati;
2 pari opportunità per quanto riguarda il conferimento degli incarichi,
definendo una metodologia che, nel rispetto delle esigenze di rapidità
nelle decisioni, permetta a chiunque ne abbia le caratteristiche
professionali di avanzare la propria candidatura.
Perché questo meccanismo possa funzionare è necessario definire i
contenuti degli incarichi da conferire, le professionalità e le
esperienze richieste, mediante una metodologia che dia maggiore
visibilità alle scelte che si intendono compiere e ai criteri che ne sono
alla base.
In un quadro di maggiore chiarezza nei criteri e di sviluppo delle
capacità e delle professionalità di ognuno, può risultare anche più
facile adeguare l'organizzazione alle esigenze che si manifestano e la
stessa mobilità può essere utilizzata come una occasione di
arricchimento professionale.
Affidamento e revoca degli incarichi(art. 13 CCNL)
I criteri generali di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi
dovranno essere oggetto di preventiva informazione alle OO.SS., anche in
relazione all'art. 8 lett. A CCNL.
Il Presidente affida gli incarichi dirigenziali in rapporto alle esigenze
organizzative dell'Ente ed in coerenza con il Regolamento di
Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza. del quale si chiede
l'adeguamento
In ogni caso, tali incarichi sono di durata minima pari a due anni, fatta
salva la possibilità di disporne , per esigenze specifiche ,una durata
diversa.
I posti assegnabili a dirigenti con contratto a tempo determinato non
possono superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva (questa è rappresentata dal numero delle posizioni
organizzative, se esistenti, o, in alternativa da !/3 dei dipendenti in
categoria D).
La designazione ad incarico del dirigente dovrà avvenire sulla base dei
profili curriculari, il cui aggiornamento dovrà essere richiesto ai
dirigenti.
L'atto di affidamento dell'incarico dovrà contenere:
la descrizione degli obbiettivi sotto il profilo quantitativo, qualitativo
e temporale, anche in riferimento al PEG.
Il riferimento ai criteri generali di conferimento ed all' avvenuta
preventiva informazione sui medesimi alle OO:SS:
la descrizione delle risorse logistiche strumentali e tecnologiche ,
finanziarie ed il personale assegnati, anche in relazione al PEG ed agli
strumenti per il controllo di gestione.
La descrizione delle strutture di supporto delle quali il dirigente
incaricato può avvalersi, con particolare riguardo per le posizioni
individuali cd. Di staff.
L'ambito di autonomia.
Il trattamento economico corrispondente.
Coniugare logiche competitive a logiche cooperative.
Rispetto al sistema degli incentivi, per l'insieme dei dipendenti
provinciali, riteniamo necessario rifuggire da logiche esclusivamente
competitive, in un tipo di lavoro come quello della provincia, possono
innescare facilmente processi degenerativi che non agevolano la
comunicazione, la crescita né tantomeno acquisizione di una identità di
gruppo.
Occorre sperimentare logiche basate sulla cooperazione e collaborazione,
puntando sull'elevamento della qualità del gruppo, dal quale anche il
singolo può trarre benefici e la cui ricaduta sul "prodotto
finale" non può che essere positiva.
La rilevanza strategica delle materie indicate nel CCNL di lavoro area
della dirigenza per il comparto Regioni - Enti locali 1998/2001, quali
soggette a concertazione (art. 8), richiede che l'Amministrazione si doti
di una propria strategia organizzativa che collochi la dirigenza al centro
dell'intero processo produttivo, le cui finalità e contenuti sono in
parte già delineati nel modello organizzativo. Lo stesso contratto
decentrato aziendale di comparto, che dovrà essere sottoscritto per le
qualifiche non dirigenziali, deve essere gestito dalla dirigenza per
migliorare la qualità del "prodotto" come pure il clima
organizzativo in cui operano i restanti lavoratori.
In questo contesto, si richiede l'apertura ufficiale della trattativa,
sulla base della seguente piattaforma decentrata aziendale, nella
consapevolezza che, per una efficace qualità della pattuizione, le parti
dovranno assumere la massima disponibilità ad affrontare contestualmente
le materie oggetto di contrattazione e di concertazione, con l'impegno di
realizzare una complessiva contrattazione collettiva decentrata
integrativa nell'Ente.
Relazioni sindacali
Si fa integrale richiamo al protocollo d'intesa già sottoscritto tra le
OOSS e la Provincia il 18 maggio 1998 in applicazione della precedente
tornata contrattuale ed al CCNL 1998-2001.
Si ritiene opportuno e necessario procedere alla formale costituzione del
tavolo di concertazione permanente più volte individuato
dall'Amministrazione come strumento di costante confronto con le OO.SS.
Si ribadisce la necessità della redazione di appositi verbali, senza i
quali non sarà comprovabile l'avvenuto confronto, a qualsiasi titolo
avvenuto.
Contrattazione. Art. 4 - CCNL 1998-2001 E PROT. INTESA RELAZIONI SINDACALI
DEL 18.5.1998
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146/90 ecc:
l'accordo precedente 1994 - 1998 può essere riconfermato, previa verifica
delle parti in ordine agli eventuali elementi di criticità riscontrati.
b) Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali
relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti:
si propone un tavolo tecnico, che, tenendo conto degli eventuali elementi
di criticità riscontrati nella programmazione già realizzata, addivenga
ad un aggiornamento degli obiettivi e delle tematiche emergenti ed
innovative che devono essere affrontate. Tenendo tuttavia presente che
L'attività di formazione indirizzata ai dirigenti ha proprie
specificità, pur essendo parte del piano di formazione generale del
personale.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare
tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell'ambiente
operativo e normativo, di apprendere le migliori tecniche di gestione del
personale, delle risorse finanziarie e, in generale, di quanto utilizzato
nella normale attività , di operare allo scopo di migliorare la qualità
dei servizi resi e la soddisfazione dell'utenza.
Dovrà comportare l'aggiornamento costante rispetto alle nuove tecnologie,
anche informatiche e telematiche, allo scopo di valorizzarne l'impatto
nelle diverse strutture organizzative.
Dovrà prevedere le modalità di esercizio del diritto individuale alla
formazione, valorizzando percorsi di autoformazione anche attraverso
periodi sabbatici con diritto alla conservazione del posto.
L'Amministrazione presenta annualmente alle OO:SS il proprio piano di
formazione ,ai fini di quanto previsto dal vigente protocollo d'intesa con
le OO.SS. (art.4) e del CCNL 1998-2001.
Si chiede che le risorse stanziate siano pari all '1, 5% della spesa
complessiva del personale dirigenziale e, qualora non utilizzate
nell'esercizio finanziario di riferimento, siano riutilizzate
nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
c) pari opportunità:
in considerazione del successivo art.9, si ritiene utile un tavolo tecnico
teso ad analizzare tematiche specifiche per la dirigenza (vedasi la
costituzione del comitato per le pari opportunità per i dirigenti), ma
una corretta loro integrazione con le problematiche del comparto.
d) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme
relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza,
prevenzione nei luoghi di lavoro, ecc ( applicazione l. 626 e l. 494)
si ritiene utile un tavolo tecnico teso ad analizzare proposte specifiche
per la dirigenza, che non risultino una mera trasposizione delle tematiche
pur correttamente affrontate e contrattate per il personale del comparto,
precisando inoltre che col supporto dei servizi competenti i dirigenti
proporranno all'amministrazione , su base pluriennale, una ragionevole
pianificazione degli interventi necessari a normalizzare gli ambienti di
lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di sicurezza
vigenti.
L'amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i
dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni
di carattere oggettivo, non determinate dal dolo o colpa grave
e) verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei
commi 3,4,5 dell'art. 26:
si fa riferimento al verbale del 18.1.2000
f) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e
prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26
lettera e ):
occorre ridefinire le regole di correlazione tra la retribuzione di
risultato ed i compensi professionali individuali percepiti ex L. 109/94
ed ex art. 37 del CCNL 1994 - 1998 - area dirigenziale.
A tal fine è opportuno conoscere ed esaminare i dati del quadriennio
trascorso, relativamente al numero dei dirigenti interessati ed alla media
di remunerazioni aggiuntive percepite a tale titolo, per meglio valutare
le correlazioni proponibili; ciò in rapporto alla consistenza di tale
casistica (Es. percentuale o cifra assoluta al di sopra della quale
procedere all'esclusione totale o parziale della retribuzione di
risultato).
g) criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie
destinate alle retribuzioni di posizione ed a quelle di risultato:
si fa riferimento al verbale del 18.1.2000
Il fondo si costituisce dal 1999.
Le indennità di posizione e risultato dovranno essere rivalutate dal 1999
. Nel caso ciò non sia anche in parte possibile,le risorse aggiuntive
determinatesi per il 1999 vanno sommate a quelle per l'applicazione dei
nuovi istituti previsti dal 2000
Le risorse derivanti dal turn over, anche per l'intero ammontare delle
retribuzioni dei dirigenti collocati a riposo o presso altri enti o
aziende, sono destinate ad incrementare il fondo per la retribuzione di
posizione
Il fondo dovrà inoltre essere integrato con le risorse di cui al comma 5
dell'art.26 CCNL
Ai sensi del comma 9 dell'art. 27 le risorse anche eventualmente destinate
al finanziamento della retribuzione di risultato non distribuite sulla
posizione. del 1999 sono riassegnate per il finanziamento della
retribuzione di posizione
h) criteri generali relativi alle individuazioni dei parametri per la
graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini della
retribuzione di posizioni:
si fa riferimento al verbale del 18.1.2000
i) criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di
attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento
degli obiettivi assegnati:
per questo punto, che è strettamente correlato al punto d) dello stesso
articolo 8, inerente ai criteri generali relativi ai sistemi di
valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, si ritiene utile un
esame congiunto, da svolgersi in un apposito tavolo tecnico tra le parti.
Per la retribuzione di risultato dell'anno 1999, si chiede di applicare la
vigente normativa contrattuale 1998 - 2001.
Riteniamo opportuno, in un atteggiamento di concreta cooperazione,
attivare, in forma sperimentale, modalità di retribuzione di risultato
svincolate dalla retribuzione di posizione (servizio, ufficio, staff),
evidenziando, quale elemento decisivo, l'effettivo raggiungimento del
risultato.
Ai sensi degli artt 8 lett b e d e 14 ,3 comma del CCNL i criteri generali
che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni, devono essere
preventivamente concertati con le OO.SS: e preventivamente comunicati ai
dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, comunque
non oltre il mese di febbraio dell'anno di riferimento.
In ogni caso la metodologia di verifica dei risultati dovrà essere
improntata a chiarezza, trasparenza e logicità di valutazione ,
avvalendosi degli strumenti del controllo di gestione.
Dovrà essere chiara l'individuazione degli obbiettivi assegnati ad ogni
dirigente, in relazione stretta agli obbiettivi di indirizzo politico dei
competenti organi dell'amministrazione, e dovrà contenere l'indicazione
preventiva di quanto spetterà ad ogni dirigente per la realizzazione
piena dell'obbiettivo ovvero della raggiungimento parziale del medesimo.
Dovrà inoltre prevedere l'esplicitazione delle motivazioni e procedure
per il contraddittorio nel caso di certificazione che intenda certificare
il raggiungimento non pieno dell'obbiettivo.
j) criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni dei
requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro di cui all'art. 17 successivo:
in funzione degli obiettivi strategici dell'Ente, si chiedono
all'Amministrazione specifiche proposte in tempi rapidi, precisando che
gli oneri finanziari, conseguenti all'applicazione delle regole che si
concorderanno, non debbono incidere sui fondi retributivi dirigenziali. Si
avanza sin d'ora la proposta di prevedere l'assistenza da parte
dell'organizzazione sindacale nello svolgimento della procedura.
Data la novità assoluta che tale istituto rappresenta e considerata la
sua delicatezza, , occorre prevedere un percorso che sia lineare e
trasparente. In particolare occorrerà stabilire le condizioni, i
requisiti ed i limiti per porre in essere la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro. Si propone in definitiva di chiarire:
· chi potrà essere interessato al recesso (la questione potrà
riguardare solo i dirigenti a tempo indeterminato a condizione che essi
non abbiano maturato 40 anni di anzianità massima di servizio o 67 anni
di età massima, compresi i due anni facoltativi, per il collocamento a
riposo, andrà inoltre prevista un'anzianità minima di servizio
necessaria per accedere all'istituto);
· le voci mensili da considerare nel calcolo delle mensilità (a nostro
parere andranno ricomprese tutte quelle voci che abbiano una misura fissa
mensile determinata o determinabile),
· quali dovranno essere le mensilità da corrispondere, fino ad un
massimo di 24, da determinare in rapporto al numero dei mesi mancanti per
raggiungere l'anzianità massima di servizio, ovvero ai mesi necessari per
raggiungere l'ètà massima anagrafica; oppure da determinare in rapporto
alle economie pluriennali complessive che si verrebbero a produrre per
l'ente.
Infine andrà definita la disciplina forma con la quale addivenire al
recesso consensuale.
l) criteri generali relativi a sistemi di valutazione dei risultati e di
gestione dei dirigenti, ecc..
N.B. vedasi precedente punto i) e successivo art. 29) "Retribuzione
di risultato".
n) v. lettl i art. 4 prot intesa relazioni sindacali del 18.5.1998
o) v. lett l i art. 4 prot intesa relazioni sindacali del 18.5.1998
Art. 7 ccnl 1998-2001 e art. 5 prot intesa relazioni sindacali del
18.5.1998 Informazione:
si richiedono modalità d'informazione diffuse e preventive sugli atti a
ciò assoggettati (utilizzo modalità informatizzate)
Art. 15 Comitato dei garanti:
data l'importanza della innovazione introdotta, chiediamo una specifica
priorità alla costituzione del comitato dei garanti ricordando
l'inapplicabilità delle disposizioni del comma 2) dell'art. 14, fino
all'insediamento dell'organismo.
Si richiede comunque che sia parte del medesimo un rappresentante delle OO:SS:
Art. 26 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
(vedasi raccordo con punto e) art. 4 Contrattazione):
Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Amministrazione procederà alla
verifica del peso delle posizioni dirigenziali ed alla relativa verifica
dei relativi criteri generali attraverso la concertazione con le OO.SS.
Art. 29 Retribuzione di risultato:
viene ribadita l'esigenza di rispettare, da parte dell'Amministrazione,
l'insuperabilità del vincolo della comunicazione preventiva ed
accettazione delle modalità di valutazione del dirigente (non oltre
Febbraio/Marzo). Si chiede il superamento dell'attuale metodologia
Si propone un passaggio graduale al 15% della quantificazione delle
retribuzioni di risultato, in stretto rapporto alla capacità della
provincia, di definire meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione "costi-benefici".
Art. 35 Trattamento di trasferta:
si chiede un rapido adeguamento della normativa, con procedure formali
interne trasparenti e con decorrenza adeguata, alle disposizioni
contrattuali.
Art. 38 Copertura assicurativa:
Si richiede di confermare i contenuti della DGP 968 DEL 2.12.1998.
Si richiede inoltre l'applicazione dell'art.17,3° comma della l.109/94,
Merloni ter, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore
dei dipendenti incaricati della progettazione.
VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
DEL CONTRATTO DECENTRATO
Si dovrà procedere alla verifica del contratto decentrato di ente, entro
sei mesi dalla stipula e comunque ad ogni rinnovo di biennio contrattuale.
3-Coordinamento Regionale
CGIL Dirigenti Autonomie Locali TOSCANA
IPOTESI DI PIATTAFORMA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA DELLA
DIRIGENZA NEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
VALUTAZIONI PRELIMINARI
L'impegno della nostra Organizzazione e del Coordinamento regionale della
dirigenza e' a far sì che nel più breve tempo possibile sia attivata in
tutti gli Enti la contrattazione decentrata integrativa con particolare
attenzione agli Enti con meno di 5 dirigenti che nel contratto precedente
erano in sostanza esclusi da un modello compiuto di relazioni sindacali.
Per facilitare ed accelerare questo percorso abbiamo ritenuto opportuno
produrre alcune indicazioni che, partendo da quelle elaborate, anche con
il nostro contributo, a livello nazionale, si prefiggono di puntualizzarne
meglio alcuni aspetti.
Chiaramente la elaborazione non vuole e non può essere esaustiva rispetto
a tutte le problematiche che si potranno presentare nei singoli Enti; il
nostro invito e' ad utilizzare appieno le possibilità, oggi molto più
vasta, di contrattare la condizione di lavoro cercando di legarla
strettamente a processi di riqualificazione del servizio pubblico.
PERCORSO DEMOCRATICO DA COMPIERE IN AZIENDA
E' indispensabile che la presentazione della piattaforma unitaria avvenga
a seguito dell'attivo coinvolgimento dei dirigenti e dei loro
rappresentanti sindacali aziendali e, dove i dirigenti non abbiano eletto
propri rappresentanti territoriali, o lo ritengano comunque opportuno, con
la partecipazione dell'esecutivo regionale CGIL della dirigenza. Occorre
quindi che in tutte le amministrazioni vengano assunte tempestive
iniziative per l'elezione dei rappresentanti aziendali della dirigenza
nonché si proceda per l'elezione, in ambito comprensoriale, del dirigente
componente del direttivo regionale, così come stabilito nella assemblea
costitutiva delle rappresentanze sindacali regionali dei dirigenti.
RUOLO STRATEGICO DELLA DIRIGENZA
Occorre premettere come il contratto della dirigenza, coerentemente con
tutte le riforme intervenute negli ultimi anni, richieda una precisa
definizione del ruolo e delle responsabilità dei dirigenti Ciò risulta
evidente in quanto ai dirigenti è affidata in via esclusiva la
responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa da
cui dipende in modo determinante la possibilità di incrementare la
qualità dei servizi.
L'accentuata caratteristica del ruolo e della responsabilità dirigenziale
richiede di scegliere e verificare l'attività dei dirigenti con preciso
riferimento alle capacità professionali ed alle competenze evitando
accuratamente ogni riferimento a valutazioni non oggettive.
AMBITO DI VALIDITA',
DECORRENZA, DURATA
E' opportuno che i contratti integrativi specifichino che il contratto
disciplina il periodo 1998/2001 per gli aspetti economici e regolamentari.
Sono fatte salve le materie per le quali si rendono necessarie scadenze di
verifica intermedie.
Il Contratto integrativo produrrà i suoi effetti fino alla stipula del
nuovo e, se non diversamente previsto, entra in vigore dal giorno
successivo alla data di stipula.
RELAZIONI SINDACALI
Premessa
Le parti convengono sulla esigenza della definizione di un nuovo modello
di relazioni sindacali, ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L.
1998/2001, al fine di perseguire anche con tale strumento il miglioramento
della qualita' dei servizi e la loro diffusione.
Le parti convengono altresi' sull'esigenza di favorire un ampio
coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali, sociali ed
economiche, il cui contributo di idee e di proposte puo' utilmente
concorrere alla realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla
qualificazione della Pubblica Amministrazione.
In questa ottica il confronto con i soggetti sindacali sui programmi
generali dell'Ente e' da ritenersi essenziale in quanto rappresenta la
sede nella quale sara' possibile ricostruire uno stretto legame fra il
concreto svolgimento di un'attivita' e l'utilita' sociale cui essa
concorre, coniugando la valorizzazione della risorsa umana con la
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro.
In questa prospettiva e nel rispetto della distinzione dei ruoli e della
reciproca autonomia le parti concordano quanto segue:
Obiettivi generali
- realizzare la piu' corretta ed equilibrata gestione delle risorse
finanziarie dell'Ente nella consapevolezza che un miglioramento del
rapporto costi/benefici delle attivita' e dei servizi prestati puo' far
svolgere alle Amministrazioni un ruolo propulsivo e innovativo nei
confronti delle realta' locali, anche in relazione alle nuove funzioni
gia' attribuire o di prossimo affidamento agli EE.LL. - Questo obiettivo
potra' piu' facilmente essere raggiunto attraverso un modello
organizzativo fondato sulla partecipazione dei lavoratori e delle
lavoratrici nel quale sia anche possibile la promozione di forme di auto
organizzazione del lavoro,
- Gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualita'
dei servizi con l'arricchimento professionale e la valorizzazione del
lavoro e delle capacita' e attitudini professionali dei lavoratori,
salvaguardando i livelli occupazionali e la conservazione dei diritti
economici, previdenziali e professionali nei casi di ricollocazione
esterna agli Enti di provenienza;
- Garantire pari opportunita' ai dipendenti e le pari opportunita'
uomo/donna attraverso gli istituti contrattuali e le normative vigenti
atti a valorizzare la professionalita', la capacita' e l'impegno dei
lavoratori
- Qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo e nello
stesso tempo consolidare quelle direttamente gestionali portando ad un
livello piu' alto il binomio costi/benefici
Struttura delle relazioni
sindacali
Le parti individuano quale oggetto di confronto, da svolgere col metodo
della concertazione, oltre a quanto gia' definito dal CCNL 1998/2001, i
seguenti punti:
· gli indirizzi per le politiche di Bilancio e degli investimenti
· le proposte di sviluppo
· gli indirizzi per la pianificazione territoriale
· i regolamenti aventi ricaduta sulla condizione dei dirigenti
· i processi di dismissione, esternalizzazione o modifica delle forme
gestionali dei servizi
· gli incarichi e le consulenze che a qualsiasi titolo l'Ente si propone
di attivare;
· gli incarichi interni ed esterni affidati al personale di ruolo
(solo per le Province si aggiunge:
· la formazione professionale e le politiche attive del lavoro
· le politiche sociali
· i progetti di collegamenti informatici e telematici)
Qualita' delle relazioni sindacali
Le parti convengono che per rendere efficace il confronto ed il ruolo
propositivo dei soggetti sindacali l'informazione e la documentazione
debbano essere in ogni caso fornite preventivamente, vale a dire una volta
che l' Amministrazione abbia individuato gli orientamenti politici
essenziali e prima che sulla materia sia stata assunta una posizione
conclusiva.
Su richiesta dei soggetti sindacali l'informazione viene fornita in forma
scritta
E' diritto dei soggetti sindacali presentare osservazioni e proposte ove
vi siano posizioni diverse da quelle illustrate dall'Ente.
In tale eventualita', le proposte sindacali vengono comunque espressamente
valutate.
Quando la procedura di confronto con l'Amministrazione è dovuta, o
comunque richiesta dalle rappresentanze sindacali, deve concludersi in
tempi da stabilirsi di volta in volta a seconda della complessita' dei
problemi da affrontare.
Per tutta la durata del confronto le parti si astengono dall'assumere
qualunque autonoma iniziativa relativa ai temi oggetto del medesimo.
L'eventuale intesa, redatta sempre in forma scritta, impegna
l'Amministrazione a darne esecuzione se di sua esclusiva competenza o a
sostenerne i contenuti nelle competenti sedi.
Il mancato accordo da' luogo alla stesura di un verbale, sottoscritto
dalle parti, nel quale vengono descritte le posizioni conclusive.
Il verbale, trasmesso a tutti i componenti degli organi deliberanti,
verra' allegato al relativo atto decisionale finale.
Oltre quanto previsto dal CCNL 1998/2001, le Amministrazioni si impegnano
a fornire trimestralmente, in apposito incontro, ai soggetti sindacali una
informazione complessiva relativa all'evoluzione dei propri indirizzi
generali con i riflessi di ordine organizzativo e gestionale e sulle
problematiche aperte.
In quella sede potra' essere attivato un confronto sullo stato di
avanzamento degli impegni comunemente assunti.
(Solo per le Province
Le parti si considerano, infine, reciprocamente impegnate, soprattutto in
considerazione del ruolo fondamentale che nel panorama istituzionale
l'Ente Provincia e' andato acquisendo come soggetto per la programmazione
di area vasta (subregionale) e settoriale, a favorire processi di
aggregazione fra gli Enti nella gestione di servizi prioritari (es:.gestione
del ciclo delle acque, smaltimento rifiuti, ecc) per rispondere alla
necessita' di sviluppo degli stessi sia in termini di qualita' che di
razionalizzazione delle risorse rispetto alle esigenze delle comunita'
locali, a favorire processi di coordinamento, riordino e semplificazione
dei procedimenti amministrativi di competenza delle diverse
amministrazioni sul territorio.
In questo contesto appare di particolare interesse lo sviluppo di rapporti
di collaborazione fra Province e Comuni nel campo dell'assistenza tecnica,
dei processi di semplificazione amministrativa e di formazione per il
personale dipendente.)
PARI OPPORTUNITA'
Il percorso contrattuale che individua nello sviluppo delle potenzialita'
umane il miglioramento dei servizi ci offre una ulteriore possibilita' nel
senso del raggiungimento di un riequilibrio di genere e quindi di un
percorso idoneo a valorizzare le dirigenti.
In questo senso
VISTO che si assegna alla contrattazione collettiva decentrata integrativa
le pari opportunita' anche per le finalita' della Legge 125/91
VISTO che si riconoscono i CPO quali soggetti preposti ad azione di
monitoraggio e verifica delle politiche di pari opportunita' uomo/donna
VISTA la legge 125/91
VISTA la circolare n. 12 del 25.3.1993 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
si individuano come prioritarie le seguenti azioni positive da contrattare
negli Enti:
· adozione nei contratti integrativi decentrati di "discriminazioni
positive" ovvero di buone prassi da gestire in relazione a:
· ricerca, analisi ed elaborazione di proposte per il superamento delle
differenze salariali tra uomini e donne a parita' di prestazione
lavorativa
· affermazione, per le dirigenti che rientrano dall'assenza per
maternita', del diritto ad essere collocate nella posizione lavorativa di
provenienza. Dovra' essere altresi' precisato che laddove l'attivita'
lavorativa avesse subito trasformazioni, la dirigente, attraverso
l'ausilio della formazione/aggiornamento, dovra' essere agevolata nel
pieno reinserimento nel settore lavorativo.
· ricerca, analisi e proposte per consentire la piena fruibilita' dei
percorsi formativi professionali per le donne. Particolare attenzione
andra' fatta alla eventuale valutazione attribuita alla formazione svolta
all'esterno dell'Ente dove cioe' le lavoratrici possono avere avuto meno
possibilita' di accesso e dove un riconoscimento molto elevato potrebbe
determinare un fattore discriminatorio.
· formazione dei/delle dirigenti per la diffusione della cultura di
tutela della dignita' delle donne e degli uomini sul lavoro;
· nomina della Consigliera di fiducia per la prevenzione,
l'individuazione ed il superamento di fatti riconducibili alle molestie
sessuali
· recepimento formale negli Enti delle raccomandazioni e risoluzioni
europee per la prevenzione delle molestie sessuali
Deve essere stabilito l'impegno a costituire in ogni Ente il CPO
presupponendo per le piccole realta' la costituzione di CPO su base
territoriale.
PART-TIME
L'art. 18bis della Legge finanziaria 2000 introduce la possibilita' di
istituire il part-time.
Le piattaforme aziendali possono prevedere la definizione preliminare di
regole per l'attribuzione del part-time che si ritiene possa essere solo
di carattere verticale.
SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
La delegazione trattante a livello aziendale puo' essere costituita nelle
seguenti forme:
RSA: rappresentanza sindacale aziendale
RSU: rappresentanza sindacale unitaria (previo accordo con tutte le
organizzazioni sindacali presenti nell'Ente)
E' prevista la partecipazione dei rappresentanti sindacali territoriali di
categoria se firmatari del contratto nazionale.
AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI
Le Amministrazioni dovranno provvedere ad emanare appositi atti
regolamentari che dovranno stabilire criteri per il conferimento, la
revoca degli incarichi nonche' per il passaggio ad incarichi diversi,
escludendo una disciplina riconducibile a provvedimenti che non abbiano
natura organica e regolamentare.
Gli atti con i quali vengono assegnati gli incarichi dovranno essere:
· motivati sulla base di principi generali prestabiliti;
· riferiti a posizioni dirigenziali per le quali siano stati stabiliti i
requisiti essenziali e preferenziali;
· determinati sulla base dei curricula, caratteristiche professionali e
specifiche capacità dei dirigenti;
· preceduti da una procedura di informazione ai dirigenti che potranno
avanzare proposte di autocandidatura per i posti da ricoprire;
· tali da non assegnare posizioni con collocazione, anche economica, di
livello inferiore se non a seguito di valutazioni negative a conclusione
di una procedura in contraddittorio nel rispetto delle garanzie
contrattuali.
· Affidati all'esterno solo dopo un riscontro motivato di assenza della
professionalità richiesta all'interno dell'ente e nei limiti previsti.
La durata dell'incarico non potra' essere inferiore a 2 anni e superiore
ai 5 anni.
A tutti gli incarichi attribuiti dopo il 23.12.1999 (data della
sottoscrizione del CCNL 1998/2001) viene attribuita una valenza biennale.
Per quelli attribuiti in precedenza il termine sarà di due anni
dall'incarico o quello originale ove scada successivamente
I regolamenti sono oggetto di informazione preventiva ed e' possibile
richiedere un incontro.
Nuove funzioni attribuite all'Ente o processi di riorganizzazione saranno
occasione per ridiscutere l'insieme dell'attribuzione degli incarichi
sulla base dei parametri sopra descritti e del confronto con le
rappresentanze dei lavoratori. La ricollocazione del dirigente non potra'
comportare peggioramenti economici
VERIFICA DEI RISULTATI E
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
La verifica dei risultati deve essere fortemente collegata al PEG ed a
sistemi di controllo di gestione.
La negoziazione del PEG con i singoli dirigenti e' obbligatoria e
determina la formulazione degli obiettivi da raggiungere sulla base delle
risorse economiche, strumentali e di personale assegnate.
In fase di affidamento degli obiettivi dovranno anche essere definite le
percentuali di attribuzione della retribuzione di risultato in base alla
percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Ove l'Amministrazione ritenga non adeguatamente raggiunto l'obiettivo
assegnato e prima della definitiva assegnazione del risultato finale, il
dirigente deve essere obbligatoriamente sentito.
Nel contratto integrativo aziendale deve essere inserita una clausola che
nega la possibilita' di interventi sulla retribuzione per scarsa
valutazione senza aver attivato le procedure del comitato dei garanti.
I sistemi di valutazione devono essere comunicati ai dirigenti prima
dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
COMITATO DEI GARANTI
Le piattaforme devono contenere la rivendicazione della costituzione del
comitato dei garanti pena l'inapplicabilita' del comma 2 art. 14.
I componenti del comitato dovranno avere esperienza in materia di pubblica
amministrazione e della valutazione del personale e riconosciuti come
soggetti di comprovata indipendenza e prestigio. Uno di essi è eletto dai
dirigenti.
Il presidente del Comitato dovra' essere individuato dai due componenti
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
In sede di prima applicazione i criteri di carattere generale dovranno
essere predeterminati e concertati con le OO.SS.
Le risorse da utilizzare per la risoluzione consensuale non devono, in
alcun modo, incidere sui fondi retributivi.
Sono da evitare criteri che discendano da indicazioni unilaterali
dell'Ente, valutazione, condizioni fisiche, rendimento.
FORMAZIONE
La formazione deve essere garantita in rapporto allo specifico incarico
attribuito.
Lo stanziamento dell'1% calcolato sulla spesa per retribuzione del
personale dirigenziale e' da ritenere il minimo destinabile (occorre
tenere presente come la risorsa dell'1% possa non essere sufficiente per
garantire la partecipazione del dirigente anche ad un solo corso
individuale). A fronte di un serio programma di aggiornamento e formazione
le Amministrazioni dovrebbero prevedere una destinazione di fondi per la
formazione di entita' più significativa.
Una quota del fondo stanziato dovrà, su richiesta, essere assegnata ai
singoli dirigenti che la utilizzeranno per la partecipazione a processi
formativi individuali in coerenza con il servizio assegnato.
La quota rimanente dovra' essere investita dall'Amministrazione per
processi formativi relativi a evoluzioni ricorrenti quali: adeguamento di
normative, innovazione tecnologica, tecnica di gestione delle risorse
umane e finanziarie.
INCREMENTI TABELLARI
Nel caso le Amministrazioni non abbiano ancora provveduto formalizzare la
richiesta di erogazione immediata degli aumenti tabellari.
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
Il fondo si costituisce dal 1999. Nel caso si decida di applicare i nuovi
istituti previsti dal CCNL dal 2000 le risorse aggiuntive individuate per
il 1999 vanno sommate.
Per gli enti che non hanno applicato (in tutto o in parte)il CCNL 1994/97
la ricostruzione dei fondi va effettuata a partire dal 1993 con estrema
attenzione al ricalcolo delle risorse (sia sulla posizione che sul
risultato) da computarsi anno dopo anno.
Restano in vigore,per gli anni precedenti al 1999, tutti i meccanismi
previsti dal CCNL precedente. A tale proposito si richiama il disposto
della Dichiarazione congiunta N.1 allegata al CCNL Biennio Economico
1996/97 che consente ampi spazi di manovra rispetto all'utilizzo delle
risorse derivanti dal turn-over (anche per l'intero ammontare delle
retribuzioni dei dirigenti collocati a riposo).
I contenuti della citata dichiarazione congiunta sono sostanzialmente
ripresi dal comma 3 dell'articolo in esame. In più il meccanismo (legato
ai processi di riorganizzazione) è ora utilizzabile a prescindere dal
turn over con evidenti spazi anche per gli enti (specialmente piccoli e
medi) in cui il processo di uscita dei dirigenti non è stato
quantitativamente significativo. VALUTARE CON ATTENZIONE TUTTE LE
OPPORTUNITA' PREVISTE DAL COMMA 3.
Gli importi di incremento del fondo previsti dagli altri punti
dell'articolo (compresi quello del comma 1/g -retribuzione individuale
anzianità- e quello del comma 5 -6% riduzione stabile posti d'organico-)
non sono alternativi a quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta N.1 e
dal comma 3. I vari elementi, riassunti nei punti precedenti,
costituiscono un assieme che consente interventi quantitativi
significativi sui fondi e sui quali bisogna costringere le Amministrazioni
ad un confronto più aperto rispetto al passato.
La condizione di ulteriore flessibilità nell'incremento dei fondi,
prevista dal comma 4, è subordinata al raggiungimento di un accordo
nazionale. Non sono tuttavia da escludere tentativi di attuazione locali
e, comunque, bisogna premere sugli enti perché intervengano con forza
sull'ARAN per lo sblocco del confronto in tempi molto ristretti.
RICORDARSI DI PRATICARE LA CONTRATTAZIONE E LA CONCERTAZIONE SU TUTTI I
PREVISTI RELATIVAMENTE AL FONDO.
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Il nuovo minimo di 17 milioni della retribuzione di posizione è da
considerarsi sostanzialmente come un automatismo da applicarsi dal 1999.
Non esiste una tipologia precisa di riferimento per il superamento del
massimale di 82 milioni. Fatte salve ovviamente le disponibilità
finanziarie, la precisazione per Regioni e Province di cui al comma 6 e
l'approvazione della struttura complessa negli ordinamenti degli enti.
Per quanto è previsto dal comma 9, in sede di prima applicazione del CCNL,
le risorse eventualmente non distribuite sulla posizione 1999 possono
essere collocate direttamente su quella 2000 senza il passaggio
transitorio nella retribuzione di risultato.
Il comma 4 prevede il mantenimento in vigore della clausola di garanzia
(al 30 giugno 1995) sulla retribuzione di posizione prevista dal
precedente CCNL. Si tratta evidentemente di una tutela minimale che si
somma a quelle di carattere collettivo introdotte dal nuovo contratto.
E'utile,oltre che possibile, inserire nelle piattaforme decentrate una
nuova data (ad esempio 31 dicembre 1998) che aggiorni la garanzia
individuale minima sancita a livello nazionale motivandola con una presa
d'atto della sostanziale stabilità delle posizioni retributive nell'ente.
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
L'articolo è stato riformulato nell'ultima stesura esplicitando ancora
meglio che il raggiungimento del 15% di utilizzo del fondo per la
retribuzione di risultato non può mai andare a discapito del
consolidato,al 31 dicembre 1998, sulla retribuzione di posizione. A scanso
di equivoci è comunque opportuno riportare il vincolo nelle piattaforme
di ente.
Essendo la materia oggetto di contrattazione piena si possono anche
proporre le gradualità per il raggiungimento della nuova percentuale.
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A) Da affrontare contestualmente a quanto previsto negli articoli 8 e 14.
B) E' indispensabile indicare in piattaforma:
· l'insuperabilità del vincolo della comunicazione preventiva dei
sistemi di valutazione al dirigente (non oltre febbraio/marzo)
· le proposte sindacali sui criteri generali di valutazione da sottoporre
a concertazione; l'indicazione degli obiettivi per ogni dirigente in
relazione stretta con PEG e risorse assegnate e contrattate e con il
controllo di gestione; indicazione preventiva di quanto spetterà ad ogni
dirigente per la realizzazione piena dell'obiettivo e quanto in caso di
raggiungimento parziale percentualizzando preventivamente la quota.
· Obbligo di motivazione e contradditorio in caso di valutazione che
intenda certificare il raggiungimento non pieno dell'obiettivo
· comunicazione della scelta del soggetto deputato all'elaborazione delle
proposte di valutazione (dopo le recenti modifiche legislative può essere
sia Il Nucleo di valutazione che il Direttore generale).
C) Si deve assolutamente evitare il non utilizzo delle risorse per il
risultato già a partire dal 2000.Prevedere nelle piattaforme modalità
automatiche di erogazione anche sulla base di acconti (in misura pari al
50% dell'ultima annualità liquidata) da conguagliare alla conclusione
della procedura.
D) La correlazione da stabilire fra i compensi
"Merloni/Avvocatura" e la retribuzione di risultato rientra a
pieno titolo fra i temi di contrattazione (art. 4).
Il CCNL introduce un criterio nuovo, più flessibile rispetto al
precedente, nel quale i dirigenti interessati erano semplicemente esclusi
da una delle due "tranche" del 50% di retribuzione di risultato.
Bisognerà ovviamente tenere come riferimento anche quanto erogato in
passato e sulla base di questo stabilire una percentuale (o una cifra
assoluta) al di sopra della quale si procede all'esclusione (totale o
parziale) dalla retribuzione di risultato.
Puo' essere proposto che per i tecnici impegnati nella progettazione di
cui alla legge 109 e succ. modifiche ed agli avvocati in servizio presso
l'Avvocatura la retribuzione di risultato corrisponda a quanto percepito
con l'applicazione delle norme legislative e contrattuali di riferimento.
Ove questa sia inferiore alla retribuzione di risultato si procedera'
all'integrazione fino al raggiungimento della quota dovuta.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Una buona applicazione del CCNL non dovrebbe vedere l'utilizzo di questo
articolo
· Dove il CCNL non è stato applicato in passato la presentazione formale
delle piattaforme è ancora più necessaria.La stessa dovrà essere
accompagnata da una nota delle OO.SS.,sostanzialmente di diffida,che possa
rappresentare elemento rafforzativo nelle azioni giudiziali da proporre
contro le Amministrazioni che persistessero nel non dare corso
all'applicazione.
· E' indispensabile che in queste piattaforme si proceda innanzittutto
alla ricostruzione dei fondi retributivi (dal 1993 ad oggi) chiedendo che
tutte le risorse siano rese disponibili.per i criteri di distribuzione
(sia per la posizione che per il risultato) potranno essere
utilizzate,eccezionalmente,modalità anche forfettarie in ragione del
carattere di sanatoria dell'operazione. Il Coordinamento nazionale
individuerà un ristretto gruppo di lavoro con il compito di coadiuvare le
rappresentanze sindacali impegnate negli interventi più complessi di
ricostruzione della regolarità e legalità contrattuali.
COPERTURA ASSICURATIVA E
RESPONSABILITA'
Inserire nella piattaforma la richiesta di individuazione nei bilanci 2000
(anche con opportune variazioni) dei necessari stanziamenti. Inserire
inoltre che, in assenza di idonea copertura assicurativa l'amministrazione
assume in proprio la copertura delle somme dovute dal dirigente che
sarebbero state garantite con la polizza assicurativa prevista dal
contratto.
Occorre inserire la tutela dell'Amministrazione, sotto il profilo legale
ed economico, per le responsabilità civili e/o penali per i dirigenti
derivanti da condotte causate non da dolo o da colpa grave ma dalla
carenza di mezzi, specialmente economici, debitamente richiesti e non
assegnati.
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