Con questo lavoro si vuole
dare un contributo per la gestione della contrattazione integrativa nel
pieno rispetto dell'autonomia delle strutture sindacali territoriali e
delle rappresentanze della dirigenza. Gli argomenti vengono affrontati in
una logica riepilogativa che non ha alcuna pretesa di esaustività.
Le realtà più significative saranno certamente in grado di produrre
elaborazioni originali e non trarranno un grande aiuto da questo testo. Ci
si vuole,invece, rivolgere principalmente a quelle situazioni che hanno
maggiore difficoltà nel definire l'approccio formale alla presentazione
delle piattaforme o che hanno applicato parzialmente (o per nulla) il CCNL
1994-1997.
Un'attenzione particolare deve essere rivolta agli enti (con meno di 5
dirigenti) che nel contratto precedente erano in sostanza esclusi da un
modello compiuto di relazioni sindacali e che entrano ora,a pieno titolo,
nel contesto del confronto sindacale decentrato.
In premessa una considerazione che potrà sembrare scontata ma che è
necessaria. Ancora prima di pensare ai risultati della contrattazione
integrativa bisogna impegnarsi perché la stessa si svolga in tutte le
realtà (nella tornata contrattuale precedente non è stato così);se non
si presentano formalmente le piattaforme le Amministrazioni avranno ancora
l'alibi per potere ritardare i tempi dell'applicazione del contratto e poi
decidere come credono.
Per la metà del mese di febbraio 2000 le proposte sindacali devono essere
consegnate (anche in modo sommario se non si sono svolti tutti gli
approfondimenti);vanno cercate tutte le convergenze sindacali unitarie ma
la CGIL deve fare della questione dei tempi (oltre,ovviamente,a quella dei
contenuti) una priorità irrinunciabile.
Il nuovo CCNL offre molti più spazi sul versante delle relazioni
sindacali;devono essere tutti occupati e gestiti.
Il Coordinamento nazionale CGIL della Dirigenza Enti locali si attrezzerà
per fornire le necessarie consulenze alle strutture territoriali, ed anche
ai singoli rappresentanti CGIL della dirigenza,già dalle prossime
settimane.
Artt. 4 e 5 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di
ente.- Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato integrativo.)
La presentazione di una piattaforma sindacale scritta è elemento
indispensabile per la gestione delle relazioni sindacali a livello di
ente.Il CCNL definisce in modo preciso i tempi e le procedure per la
stipulazione degli accordi decentrati, la loro durata e verifica,il
rapporto con i soggetti titolari del controllo sulle compatibilità
finanziarie dell'ente.
L'art.4 definisce quali sono le materie assegnate alla contrattazione
integrativa piena.L'indicazione al comma 2 dell'articolo ("…decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative,le parti riassumono,nelle
materie elencate nelle lettere b,e,f,g del comma 1,le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.")non significa una
riduzione dei poteri e degli spazi della contrattazione integrativa ma ha
il solo significato di volere indicare tempi e modalità serrati per la
gestione della trattativa.Il termine di trenta giorni è puramente
indicativo ed il suo eventuale superamento non comporta alcun problema.
I contratti decentrati avranno una durata che arriverà fino alla scadenza
del CCNL (31.12.2001).E' evidente che ciò non vale per quelle materie che
hanno bisogno di verifica annuale e,soprattutto,che hanno incidenza sulla
costituzione dei fondi retributivi.Lo stesso quando si è in presenza di
processi di riorganizzazione degli enti.Esiste comunque sempre la
possibilità di disdire un accordo e di chiederne la ridefinizione (a tale
proposito si veda il comma 4 dell'articolo 5).
Art.6 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale.)
Verificare le condizioni politiche ed operative per un accordo fra gli
enti.
Art.7 (Informazione)
Nelle piattaforme è indispensabile inserire la rivendicazione di
un'informazione diffusa cercando sempre di precisare che la stessa deve
essere preventiva. E'l'unico spazio di confronto concesso sui temi
generali (regolamenti di organizzazione,atti d'indirizzo etc) e deve
essere coperto in modo costante. Prioritariamente,per gli enti
inadempienti,si deve chiedere l'adozione di un atto ordinamentale completo
(regolamente,etc.) che non può essere surrogato da deliberazioni parziali
di livello inferiore.
Art.8 (Concertazione)
A)Per gli enti con meno di 5 dirigenti alle materie elencate nell'articolo
si sommano quelle previste dall'art.4 a meno che non si sia attivata la
procedura di cui all'art.6.
B)Rammentare di fare una richiesta scritta generale (almeno ogni anno) per
attivare la procedura di concertazione. Prevedere esplicitamente la
stesura del verbale di concertazione il quale non può mai essere atto
unilaterale ma deve essere concordato e sottoscritto da tutte le parti.
Art.9 (Pari opportunità)
Prevedere tutti gli adempimenti in tema di pari opportunità con apposito
punto delle piattaforme (materia di contrattazione). A proposito dei
Comitati per le pari opportunità (fatta salva comunque la presenza di
componenti espressione della dirigenza) si possono valutare forme di
integrazione con quelli analoghi previsti per il CCNL di comparto degli
altri lavoratori.
Artt.10-11(Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. - Composizione delle
delegazioni.)
La rappresentanza sindacale della dirigenza continua ad articolarsi come
in passato (RSU sulla base degli accordi del 1994, RSA aziendali etc.).Gli
accordi decentrati sulla dirigenza devono sempre essere un atto formale
distinto da quelli del comparto pena la loro nullità.
Art.13(Affidamento e revoca degli incarichi)
Inserire in piattaforma anche una durata massima dell'incarico (4 o 5
anni) così come la richiesta scritta di informazione preventiva sui
criteri generali.
E'utile proporre un limite quantitativo percentuale alle assunzioni di
dirigenti a termine con contratto di diritto privato,in base alla
normativa vigente.
Art.14(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti.)
Collegamento forte con PEG/controllo di gestione. Evidenziare la procedura
di contradditorio. Nell'accordo decentrato DEVE essere inserita una
clausola esplicita che nega la possibilità di interventi sulla
retribuzione (per scarsa valutazione)senza l'espletamento delle procedure
di consultazione del comitato dei garanti.
Altra clausola esplicita che imponga quanto previsto dal comma 3 ("I
sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.").
Art.15(Comitato dei garanti)
Porre in piattaforma come rivendicazione prioritaria quella della
costituzione del comitato dei garanti (serve la modifica dell'ordinamento)
ed indicare l'inapplicabilità delle disposizioni del comma 2 art.14 fino
all'insediamento dell'organismo.
Per ciò che riguarda la nomina del terzo componente del comitato si
suggerisce:
· indicazione comune degli altri due membri
· magistrato TAR
· direttore Ufficio del lavoro
Art.17(Risoluzione consensuale)
Le risorse da utilizzare per la risoluzione consensuale non devono,in
alcun modo,incidere sui fondi retributivi.
Accanto ai criteri da concertare (non inserire in alcun modo elementi che
discendano da indicazioni unilaterali dell'ente - valutazione - condizioni
fisiche - rendimento) prevedere la possibilità di assistenza da parte
dell'Organizzazione sindacale nello svolgimento della procedura.
Art.23(Formazione)
Individuare lo stanziamento di bilancio che si intende effettivamente
utilizzare.L'1% è un minimo.
Art.24(Incrementi tabellari)
Nel caso le Amministrazioni non abbiano ancora provveduto formalizzare la
richiesta di erogazione immediata degli aumenti tabellari.
Art. 26(Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato)
A. Il fondo si costituisce dal 1999. Nel caso si decida di applicare i
nuovi istituti previsti dal CCNL dal 2000 le risorse aggiuntive
individuate per il 1999 vanno sommate.
B. Per gli enti che non hanno applicato (in tutto o in parte)il CCNL
1994/97 la ricostruzione dei fondi va effettuata a partire dal 1993 con
estrema attenzione al ricalcolo delle risorse (sia sulla posizione che sul
risultato) da computarsi anno dopo anno.
C. Restano in vigore,per gli anni precedenti al 1999, tutti i meccanismi
previsti dal CCNL precedente. A tale proposito si richiama il disposto
della Dichiarazione congiunta N.1 allegata al CCNL Biennio Economico
1996/97 che consente ampi spazi di manovra rispetto all'utilizzo delle
risorse derivanti dal turn over (anche per l'intero ammontare delle
retribuzioni dei dirigenti collocati a riposo).
D. I contenuti della citata dichiarazione congiunta sono sostanzialmente
ripresi dal comma 3 dell'articolo in esame. In più il meccanismo (legato
ai processi di riorganizzazione)è ora utilizzabile a prescindere dal turn
over con evidenti spazi anche per gli enti (specialmente piccoli e medi)
in cui il processo di uscita dei dirigenti non è stato quantitativamente
significativo. VALUTARE CON ATTENZIONE TUTTE LE OPPORTUNITA' PREVISTE DAL
COMMA 3.
E. Gli importi di incremento del fondo previsti dagli altri punti
dell'articolo (compresi quello del comma 1/g -retribuzione individuale
anzianità- e quello del comma 5 -6% riduzione stabile posti d'organico-)
non sono alternativi a quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta N.1 e
dal comma 3.
F. I vari elementi,riassunti nei punti precedenti,costituiscono un assieme
che consente interventi quantitativi significativi sui fondi e sui quali
bisogna costringere le Amministrazioni ad un confronto più aperto
rispetto al passato.
G. La condizione di ulteriore flessibilità nell'incremento dei
fondi,prevista dal comma 4, è subordinata al raggiungimento di un accordo
nazionale. Non sono tuttavia da escludere tentativi di attuazione locali
e,comunque,bisogna premere sugli enti perché intervengano con forza sull'ARAN
per lo sblocco del confronto in tempi molto ristretti.
H. RICORDARSI DI PRATICARE LA CONTRATTAZIONE E LA CONCERTAZIONE SU TUTTI I
PREVISTI RELATIVAMENTE AL FONDO.
Art. 27(Retribuzione di posizione)
A. Il nuovo minimo di 17 milioni della retribuzione di posizione è da
considerarsi sostanzialmente come un automatismo da applicarsi dal 1999.
B. Non esiste una tipologia precisa di riferimento per il superamento del
massimale di 82 milioni.Fatte salve ovviamente le disponibilità
finanziarie,la precisazione per Regioni e Province di cui al comma 6 e
l'approvazione della struttura complessa negli ordinamenti degli enti.
C. Per quanto è previsto dal comma 9, in sede di prima applicazione del
CCNL, le risorse eventualmente non distribuite sulla posizione 1999
possono essere collocate direttamente su quella 2000 senza il passaggio
transitorio nella retribuzione di risultato.
D. Il comma 4 prevede il mantenimento in vigore della clausola di garanzia
(al 30 giugno 1995) sulla retribuzione di posizione prevista dal
precedente CCNL. Si tratta evidentemente di una tutela minimale che si
somma a quelle di carattere collettivo introdotte dal nuovo contratto.
E'utile,oltre che possibile,inserire nelle piattaforme decentrate una
nuova data (ad esempio 31 dicembre 1998) che aggiorni la garanzia
individuale minima sancita a livello nazionale motivandola con una presa
d'atto della sostanziale stabilità delle posizioni retributive nell'ente.
Art. 28(Finanziamento della retribuzione di risultato)
L'articolo è stato riformulato nell'ultima stesura esplicitando ancora
meglio che il raggiungimento del 15% di utilizzo del fondo per la
retribuzione di risultato non può mai andare a discapito del
consolidato,al 31 dicembre 1998, sulla retribuzione di posizione. A scanso
di equivoci è comunque opportuno riportare il vincolo nelle piattaforme
di ente.
Essendo la materia oggetto di contrattazione piena si possono anche
proporre le gradualità per il raggiungimento della nuova percentuale.
Art.29(Retribuzione di risultato)
A) Da affrontare contestualmente a quanto previsto nell'art.14.
B) E'indispensabile indicare in piattaforma:
· l'insuperabilità del vincolo della comunicazione preventiva dei
sistemi di valutazione al dirigente (non oltre febbraio/marzo)
· le nostre proposte sui criteri generali di valutazione da sottoporre a
concertazione (indicazione degli obiettivi per ogni dirigente,relazione
stretta con PEG e controllo di gestione,indicazione preventiva di quanto
spetterà ad ogni dirigente per la realizzazione piena dell'obiettivo e
quanto in caso di raggiungimento parziale-percentualizzare)
· motivazione e contradditorio in caso di valutazione che intenda
certificare il raggiungimento non pieno dell'obiettivo
· scelta del soggetto deputato all'elaborazione delle proposte di
valutazione;dopo le recenti modifiche legislative può essere sia Il
Nucleo di valutazione che il Direttore generale.
C. Si deve assolutamente evitare il non utilizzo delle risorse per il
risultato già a partire dal 2000.Prevedere nelle piattaforme modalità
automatiche di erogazione anche sulla base di acconti (in misura pari al
70-80% dell'ultima annualità liquidata) da conguagliare alla conclusione
della procedura.
D. A proposito della correlazione da stabilire fra i compensi
"Merloni"/"Avvocatura" e la retribuzione di risultato
si ricorda che la stessa rientra a pieno titolo fra i temi di
contrattazione (art. 4). Il CCNL introduce un criterio nuovo, più
flessibile,rispetto al precedente nel quale i dirigenti interessati erano
semplicemente esclusi da una delle due ""tranche" del 50%
di retribuzione di risultato. Bisognerà ovviamente tenere come
riferimento anche quanto erogato in passato e sulla base di questo
stabilire una percentuale (o una cifra assoluta) al di sopra della quale
si procede all'esclusione (totale o parziale) dalla retribuzione di
risultato.
Art. 31(Disposizioni particolari)
· Una buona applicazione del CCNL non dovrebbe vedere l'utilizzo di
questo articolo.
· Dove il CCNL non è stato applicato in passato la presentazione formale
delle piattaforme è ancora più necessaria.La stessa dovrà essere
accompagnata da una nota delle OO.SS.,sostanzialmente di diffida,che possa
rappresentare elemento rafforzativo nelle azioni giudiziali da proporre
contro le Amministrazioni che persistessero nel non dare corso
all'applicazione.
· E'indispensabile che in queste piattaforme si proceda innazittutto alla
ricostruzione dei fondi retributivi (dal 1993 ad oggi) chiedendo che tutte
le risorse siano rese disponibili.per i criteri di distribuzione (sia per
la posizione che per il risultato) potranno essere
utilizzate,eccezionalmente,modalità anche forfettarie in ragione del
carattere di sanatoria dell'operazione. Il Coordinamento nazionale
individuerà un ristretto gruppo di lavoro con il compito di coadiuvare le
rappresentanze sindacali impegnate negli interventi più complessi di
ricostruzione della regolarità e legalità contrattuali.
Art.38(Copertura assicurativa)
Inserire nella piattaforma la richiesta formale di individuazione nei
bilanci 2000 (anche con opportune variazioni) dei necessari stanziamenti.
13 gennaio 2000
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