Epigrafe
Premessa
Articolo 1 - Finalità ed àmbito di applicazione.
Articolo 2 - Fonti.
Articolo 3 - Personale in regime di diritto pubblico.
Articolo 4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità.
Articolo 5 - Potere di Organizzazione.
Articolo 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche.
Articolo 7 - Gestione delle risorse umane.
Articolo 8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
Articolo 9 - Partecipazione sindacale.
Articolo 10 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 11 - Ufficio relazioni con il pubblico.
Articolo 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
Articolo 13 - Amministrazioni destinatarie.
Articolo 14 - Indirizzo politico-amministrativo.
Articolo 15 - Dirigenti.
Articolo 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
Articolo 17 - Funzioni dei dirigenti.
Articolo 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
Articolo 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali.
Articolo 20 - Verifica dei risultati.
Articolo 21 - Responsabilità dirigenziale.
Articolo 22 - Comitato dei garanti.
Articolo 23 - Ruolo unico dei dirigenti.
Articolo 24 - Trattamento economico.
Articolo 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
Articolo 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali.
Articolo 28 - Accesso alla qualifica di dirigente.
Articolo 29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici.
Articolo 30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Articolo 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attività.
Articolo 32 - Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all'estero.
Articolo 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
Articolo 34 - Gestione del personale in disponibilità.
Articolo 35 - Reclutamento del personale.
Articolo 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale.
Articolo 37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici.
Articolo 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea.
Articolo 39 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio
per portatori di handicap.
Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi.
Articolo 40-bis - Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
integrativa.
Articolo 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione
collettiva.
Articolo 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del
lavoro.
Articolo 45 - Trattamento economico.
Articolo 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 47 - Procedimento di contrattazione collettiva.
Articolo 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica.
Articolo 49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Articolo 50 - Aspettative e permessi sindacali.
Articolo 51 - Disciplina del rapporto di lavoro.
Articolo 52 - Disciplina delle mansioni.
Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Articolo 54 - Codice di comportamento.
Articolo 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità.
Articolo 56 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
Articolo 57 - Pari opportunità.
Articolo 58 - Finalità.
Articolo 59 - Rilevazione dei costi.
Articolo 60 - Controllo del costo del lavoro.
Articolo 61 - Interventi correttivi del costo del personale.
Articolo 62 - Commissario del Governo.
Articolo 63 - Controversie relative ai rapporti di lavoro.
Articolo 64 - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi.
Articolo 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali.
Articolo 66 - Collegio di conciliazione.
Articolo 67 - Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione
pubblica con la Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 68 - Aspettativa per mandato parlamentare.
Articolo 69 - Norme transitorie.
Articolo 70 - Norme finali.
Articolo 71 - Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di
contratti collettivi.
Articolo 72 - Abrogazioni di norme.
Articolo 73 - Norma di rinvio.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (1).
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio
2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28
febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute
del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per
la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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TITOLO I
Princìpi generali
Articolo 1
Finalità ed àmbito di applicazione.
(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a
statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità
dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo
11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale
e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
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Articolo 2
Fonti.
(Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80
del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza
e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A
tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con
le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi
e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la
legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri
e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma
2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in
godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano
le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (1/a).
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(1/a) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 1° marzo 2002.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico.
(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei
princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
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Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di
terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo
e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
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Articolo 5
Potere di Organizzazione.
(Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del
D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa
al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2,
comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'àmbito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo
2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le
misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure
previste nei confronti dei responsabili della gestione.
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Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche
sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9.
Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si
applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31
dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei
ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve
le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche
del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono
devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui
al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
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Articolo 7
Gestione delle risorse umane.
(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo
altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire
allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
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Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la
spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella
evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate
in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti
di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché
negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
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Articolo 9
Partecipazione sindacale.
(Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e
gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni
di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
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TITOLO II
Organizzazione
Capo I - Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
(Art. 11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9
del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del
procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i
modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale
degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'àmbito dei progetti
finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico.
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con
modificazioni della legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, individuano, nell'àmbito della propria struttura uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'àmbito
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale
con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il
pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture,
le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni
dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'àmbito
delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con
il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per
il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6,
ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale
del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente
valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del
dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute
ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento
annualmente individua le forme di pubblicazione.
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Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
(Art. 12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n.
80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'àmbito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento,
un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
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Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie.
(Art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
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Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo.
(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal
fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana
le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la
gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle
risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto
dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale
di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti
dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a
tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e
consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi
di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett.
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo
il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
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Articolo 15
Dirigenti.
(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs.
n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80
del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza
è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 (1/cost).
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato
livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico,
al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali,
per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le
attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono
di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del
Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti.
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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11
(Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.
15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante
dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n.
80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e
23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt.
97, 98 e 3 della Costituzione.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito
di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua
competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite
dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziare e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti,
delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1,
della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a
più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari
programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di
cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali
di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
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Articolo 17
Funzioni dei dirigenti.
(Art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
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Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
(Art. 18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs.
n. 470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente
decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto
nazionale di statistica-ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri
per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione-AIPA, l'elaborazione di
procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
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Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per
il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto
della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il
criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi
e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del
codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo
determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico,
l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i
casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente
trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con
contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il
limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio (1/b).
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi
precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per
inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo
21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui all'articolo 24, comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3
possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti
sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli
affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo
i rispettivi ordinamenti di settore (3/cost).
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(1/b) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre
2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11
(Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.
19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo
risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31
marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19,
21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in
riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
Articolo 20
Verifica dei risultati.
(Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1
del D.Lgs. n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e,
infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti
preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da
parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla
data di entrata in vigore di tale decreto, provvedimenti dei singoli
ministeri interessati.
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Articolo 21
Responsabilità dirigenziale.
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o
il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le
garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca
dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la
destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19,
comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il
dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente
a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di
maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate (3/cost).
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(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11
(Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.
19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo
risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31
marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19,
21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in
riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
Articolo 22
Comitato dei garanti.
(Art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14
del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati previo
conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è
presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel
controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di
esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità
stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e
collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal
parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.
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Articolo 23
Ruolo unico dei dirigenti.
(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo
unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha
rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto
previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di
dirigenza generale.
2. Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in
servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e i
dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un
tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in
servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e
tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria
specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di
elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il
regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere
finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso
il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre
amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati
informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio
professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni
centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea
(1/cost).
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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11
(Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.
15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante
dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n.
80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e
23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt.
97, 98 e 3 della Costituzione.
Articolo 24
Trattamento economico.
(Art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e
poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata
dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il
trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi
dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre
amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico
accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con
l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi (3/cost).
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza (2).
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché
dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso
di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante
personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il
trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti
del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono
assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle
attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta
formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a
valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori
e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'àmbito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta
legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo
unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai
sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le
risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in
appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi
di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di
risorse disponibili.
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(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11
(Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.
19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo
risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31
marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19,
21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in
riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
(2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 16, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n.
59 del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1
del D.Lgs. n. 59 del 1998)
1. Nell'àmbito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici
sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli
effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto
conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente
scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza
e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse
e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative
il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali
possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al
fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per
l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e
vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per
quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce
gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le
modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse
verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della
qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione
scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi
sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di
svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie
specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata
dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di
ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati
sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'àmbito
della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione
di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai
fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al
comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione
scolastica autonoma.
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Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, modificati
prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15
del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in
possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio
effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai
candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione
alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve
tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale
all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la
corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei
dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto
alcun incremento dalle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali
posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo.
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Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
(Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due
mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti
adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
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Sezione II - Accesso alla
dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente.
(Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del
D.Lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del
1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi
nuovamente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da
coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica
di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti
in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attività formative organizzato dalla scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di
cui alla lettera a) del comma 2, può essere previsto che il ciclo
formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si
svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del
primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato
dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a
bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle
Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
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Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici.
(Art. 28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n.
59 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della
legge n. 124 del 1999)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica,
comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e
disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la
nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo
per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di
cessazione dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del
25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un
concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale.
Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per
titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a
norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di
un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito
del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali
posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato
(3).
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal
decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed
esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione
comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento
sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i
soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono
disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso
per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno
superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo
l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per
cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei
requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto
della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
è disposta sulla base dei princìpi del presente decreto, tenuto conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina
continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel
limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva,
anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i
diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito
positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la
funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici (4).
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(3) Vedi, anche, i commi da 8 a 11 dell'art. 22, L. 28 dicembre 2001, n.
448.
(4) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.C.M.
30 maggio 2001, n. 341.
Capo III - Uffici, piante
organiche, mobilità e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del
1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
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Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
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Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio
all'estero.
(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs.
n. 387 del 1998)
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di
appositi accordi di reciprocità stipulati tra la amministrazioni
interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il
Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati
membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri
Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni
di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse,
ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti
gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza
maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli
interessati.
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Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono
tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al
comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4,
comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende
raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco
di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli
interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del
personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei
motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della
medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche
del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei
relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle
proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si
procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione
del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a
verificare le possibilità di pervenite ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle
parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude
in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto,
la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto
ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o
alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia
preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro
mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini
della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il
nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità.
(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per
gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale
del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della
collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati
i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata
massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si
intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento
per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per
la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi
dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilità volontaria.
6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla
verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore
spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti
che hanno dichiarato il dissesto.
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Articolo 35
Reclutamento del personale.
(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del
decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla
legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle
Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla
previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato
e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale.
Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità,
sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici
aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie
professionalità (4/a).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto
dei princìpi fissati dai commi precedenti.
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(4/a) Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002.
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.
(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n.
80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti
di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto
dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24
giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
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Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici.
(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.
n. 387 del 1998)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il
livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i
livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si
riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza
medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1
non si applica.
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Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.
(Art. 37 D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n.
80 del 1998)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per
i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al
comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
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Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori
di handicap.
(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80
del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di
assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
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TITOLO III
Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori
omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale
della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6.
Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità,
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'àmbito
dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa
può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
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Articolo 40-bis
Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa.
1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i
comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche
a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6,
inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2
evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto
prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo
integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
presente decreto legislativo (5).
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(5) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n.
448.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.
n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del D.Lgs. n. 300 del 1999;
Art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei
confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di
contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative
o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore.
Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte
in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'àmbito
della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato,
opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri
tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il
sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per
ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'àmbito della Conferenza dei rettori, per le università;
c) nell'àmbito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di
ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità,
partecipa al comitato dl settore per il comparto di contrattazione
collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitaria nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le
funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito
organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN,
al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione
pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume, nell'àmbito degli indirizzi deliberati dai comitati di
settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da
essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la
contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni
omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione
dei servizi.
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Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n.
421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e
delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo
43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione
alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30
della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti
dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai
commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere
garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto
e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto
non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila
dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del
personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni
ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano
costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del
personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture
di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi
che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i
criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della
rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti
di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e
della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai
fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione
o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o
enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro
funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del
comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40,
comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione.
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'àmbito della
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
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Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n.
396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998;
Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22,
comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine
la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo
è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito
considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti
ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o
area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno
il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato
elettorale nel medesimo àmbito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli
accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o
le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali
alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa
sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti
collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi
del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN.
I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione
nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31
marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con
modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie
è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei
voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato
al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme
di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione
sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e
delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche
con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e
prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche
della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri
per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.
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Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
(Art. 48 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs
n. 470 del 1993)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce
nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma
di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di
amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle
commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
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Articolo 45
Trattamento economico.
(Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai
dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente,
nell'àmbito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione
collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale
non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si
prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti
normative di settore del Ministero degli affari esteri.
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Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 396 del 1997)
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN,
agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli
41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla
negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN
ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso àmbito
territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione
all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto
ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni
dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a
cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale
della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni
statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed
ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di
cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito
presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi
componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed
è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali,
sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il
presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei
alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato
persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è
concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo
41, comma 6, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale (5/a);
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che
se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale,
previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono
soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La
gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta
unità, ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche
dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei
relativi posti si provvede nell'àmbito delle disponibilità di bilancio
tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità
di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori
ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato
giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di
comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti
nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche
personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli
enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio,
l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie
tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
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(5/a) All'individuazione dei contributi annuali che le regioni sono tenute
a versare all'ARAN si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 13 dicembre
2001 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2002, n. 39).
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva.
(Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del
1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e
negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN.
Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità
con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole
del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari
diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli
effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di
cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è
effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del
Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la
funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In
caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di
settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in
ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle
spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni (6).
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e
può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti
designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.
Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente
dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN,
sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri,
assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura
delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla
valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso,
al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla
definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura
finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente
dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40,
commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
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(6) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001,
n. 448.
Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica.
(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai
sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con
apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del
contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi
oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e
per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di
spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle
stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione
dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed
enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non
possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione
legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo
40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero,
laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto,
la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo,
verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle
pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi
significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può
avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.
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Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs
n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
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Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali.
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati
prima dall'art. 20 del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto
legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del
1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione
delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la
contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità
di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra
le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base
della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area
separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica
elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti
elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare
al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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TITOLO IV
Rapporto di lavoro
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro.
(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3,
comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal
numero. dei dipendenti.
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Articolo 52
Disciplina delle mansioni.
(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 387
del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito
della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,
ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di
procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine
massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore
è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che disposto l'assegnazione risponde personalmente
del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista
dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I
medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può
comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.
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Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del
decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi
dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del
D.Lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina (7).
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati (8).
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e
procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i
rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi
che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi
quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a
tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e
doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno,
gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal
presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi
sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti
a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,
secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine
per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si
prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso
il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni
altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che
erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6
sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico,
al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti
o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le
norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri
di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento
dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità
le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori
ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno
dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al
comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a
compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare
semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono
stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11
a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I
soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma
11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte
per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
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(7) Comma così rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16
ottobre 2001, n. 241).
(8) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo 54
Codice di comportamento.
(Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 80
del 1998)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in
relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di
assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono
ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice
venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene
sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata.
In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice
di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e
specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno
specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui
al presente articolo.
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Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge
n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80
del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo
2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando
la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di
comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente
lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale,
deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito
al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione,
entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche
per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua
decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la
periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e
dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano
cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la
nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede
il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei
membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono
l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali
si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
(Art. 59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite
procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono
essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di
cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui
all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Articolo 57
Pari opportunità.
(Art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs.
n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra
uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla
loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei
Comitati pari opportunità nell'àmbito delle proprie disponibilità di
bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo
9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea
in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
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TITOLO V
Controllo della spesa
Articolo 58
Finalità.
(Art. 63 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del D.Lgs.
n. 546 del 1993)
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede
alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a
tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche
impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici
definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che
rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la
razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le
informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le
amministrazioni e gli enti interessati.
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Articolo 59
Rilevazione dei costi.
(Art. 64 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del D.Lgs.
n. 546 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari
alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i
relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica al fine di rappresentare i profili
economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni
di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione
dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere
sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.
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Articolo 60
Controllo del costo del lavoro.
(Art. 65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs.
n. 546 del 1993)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza
del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle
contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a
consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto
annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di
ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con
cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti
di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa
relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70,
comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal
Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione
pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,
avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a
richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone
visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi
servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati,
denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché
presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento
integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le
predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui
all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5
può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della
funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari,
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo,
del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge
compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e
buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro.
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Articolo 61
Interventi correttivi del costo del personale.
(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i
casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano
prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti
previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, informato dall'amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione
è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego istituito presso il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del
bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze
della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di
altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di
richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
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Articolo 62
Commissario del Governo.
(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è
responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli
enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo
60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite
il Commissario del Governo.
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TITOLO VI
Giurisdizione
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro.
(Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del
D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di
quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le
controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini
della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione
davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti
i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il
diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in
violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie,
promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di
cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo
64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali di cui all'articolo 40.
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Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione
dei contratti collettivi.
(Art. 68-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una
questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto
dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una
nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è
trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la
quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla
sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per
l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La
sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti
a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma
dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione
della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di
procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla
proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una
questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare
memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della
presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della
cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione
della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa,
anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia
della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla
pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi
del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo
96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
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Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.
(Art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del D.Lgs.
n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di
procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3,
o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del
termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis,
commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il
tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il
processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta
giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in
violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di
riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni
prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese
e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano
rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con
decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice
di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a
dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici
indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio
di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore
pubblico e privato.
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Articolo 66
Collegio di conciliazione.
(Art. 69-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del D.Lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le
procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella
cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero
era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime
procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di
conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di
conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il
collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è
addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la
delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il
proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di
conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione
deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e
terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare un proposta per la bonaria definizione della
controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono
riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle
parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta
il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui
al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo
a responsabilità amministrativa.
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TITOLO VII
Disposizioni diverse e norme transitorie finali
Capo I - Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria generale dello Stato.
(Art. 70 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs.
n. 546 del 1993)
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48,
commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso
l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo
delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto
di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei
costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative
alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati
d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai
sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare.
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio
e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione
degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno
comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi
1, 2 e 3.
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Capo II - Norme transitorie
e finali
Articolo 69
Norme transitorie.
(Art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del D.Lgs.
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546
del 1993, art. 73, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80
del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come
modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 24,
comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2,
comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione,
per ciascun àmbito di riferimento, dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina
vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e
61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15
della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente
soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad
personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente
e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati
al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad
esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite
il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun àmbito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore del
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29
dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che
non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche
previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3,
del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo
qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre
2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure
di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo
28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento
governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la
quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso
del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle
tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le
norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o
l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in
possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
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Articolo 70
Norme finali.
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
modificati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art.
9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1,
2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati
dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge
n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque
salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le
norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e
provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e
13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale
disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento
economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal
presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali,
dall'art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato
dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto
legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30
maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138,
legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250
adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti
di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa
depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali
in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8,
comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la
Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e
prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al
fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47 (9).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui
al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo
26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli
organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della
scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.
Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3,
comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale
di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso
apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si
applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e
seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali
enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad
autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni
di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra
analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al
personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a
decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto
dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata
dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del
medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze
istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998,
n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga
posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici
o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane
a carico dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la
materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito
dei rispettivi ordinamenti.
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(9) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 47, L. 28 dicembre 2001,
n. 448.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi.
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997,
cessano di produrre effetti per ciascun àmbito di riferimento le norme di
cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi
previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate
dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto
previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento
all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla
contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre
effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della
tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze
ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed
aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La
contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle
disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o
recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno
incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei
contratti quadro.
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Articolo 72
Abrogazioni di norme.
(Art. 74 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 80
del 1998 e poi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 43, commi 1,
3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22,
commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n.
80 del 1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24
e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi
al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma
1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente
decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto,
27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n.
93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n.
254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di
lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281
e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n.
716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli
da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli
articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi
hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun àmbito di riferimento, sono abrogate
tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici
impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun àmbito di riferimento, ai dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le
disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun àmbito di riferimento, cessano di
produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
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Articolo 73
Norma di rinvio.
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme
o provvedimenti, fanno riferimento a norme del D.Lgs. n. 29 del 1993
ovvero del D.Lgs. n. 396 del 1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 387 del
1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto, come riportate da ciascun articolo.
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Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi
decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per
il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo
periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da
78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e
2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
e) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
legge 17 febbraio 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27
ottobre 1987, n. 436;
m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito
con legge 1° giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con
legge 2 febbraio 1993, n. 23;
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1987, n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998,
relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre
1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di
ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3,
per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per
infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 346;
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13. decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con
qualifica dirigenziale - sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa
alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e
28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509:
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica
dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
346;
f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983. n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art.
66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il
personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 71 novembre 1980, n.
810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi
da 1 a 11, 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61,
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al
13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1, 2 comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
marzo 1989, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal
1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):
a) art. l24, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
IV. Sanità
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da
78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita
del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola
"doveri"; 27, comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52 da
54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del
Ministro della sanità;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1,
relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49,
comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo
periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con
effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47,
comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la
disapplicazione dell'art. 57, lettera b) dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; 68, commi da 4 a
7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22
maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8
ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a
87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze
per gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo
1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo
1989, n. 127;
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23,
fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38,
comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a
17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al
personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi
1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13,
14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16,
18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
17 marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al
personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399.
VII. Università
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n.
23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56
del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23
comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3, 27, commi
3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a
8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1990, n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis 22, da
24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60,
da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione
del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre
1988-30 dicembre 1991.
------------------------
Allegato B
(Art 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi
decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per
il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo
del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71 da 78 a
87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869;
g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
legge 17 febbraio 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27
ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito
con legge 1° giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con
legge 2 febbraio 1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14, 15 e 16, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con
legge 23 gennaio 1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e
69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che per i
limitati casi di cui all'art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV. Sanità
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6
dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997): a)
articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123,
con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati
a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro
inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino
fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55,
56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8;
112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e
6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art.
65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per
il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal
1° gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del
secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla
durata dell'incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale,
tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72
CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7, da 69 a 71, da 78 a
123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data
di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono
portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del
loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del
bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56,
comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333:
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art. 72 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67,
nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del
lavoro: 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla
durata dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993. n. 537.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8,
con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122,
124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1
e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70:
d) articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista
dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2
e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo
nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Università
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71,
da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127; 129 e 131, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con
legge 8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.
13;
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28
febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8, da 69 a 71, da
78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett.
h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con
qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30
giugno 1972, n. 748;
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio
1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3
ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4
novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis,
19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57,
59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31
dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL
ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
------------------------
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi
decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio
1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi
dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n.
665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1;
71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3
allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di
effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro.
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