INTERPRETAZIONE AUTENTICA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL CCNL DELLA
DIRIGENZA
Alcune Amministrazioni
hanno recentemente operato un’interpretazione restrittiva
dell’art 23 del CCNL del 22.2.2006, ipotizzando il riassorbimento
dell’incremento della retribuzione di posizione previsto contrattualmente
a compensazione dei maggiori importi eventualmente attribuiti negli enti
nel corso degli anni 2003-2004 utilizzando le “ulteriori disponibilità”
previste dall’art. 26 del CCNL del 1999.
L'ARAN risponde, composizione condivisa
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL:
..............Relativamente alla problematica posta, si ritiene utile
precisare che l'incremento della retribuzione di posizione di € 520 annui
lordi previsto dall'art.23 comma 1, del CCNL del 22.2.2006, con decorrenza
1.1.2002, proprio perché disposto direttamente dal CCNL, e da questo
finanziato, prescinde completamente dagli eventuali aumenti già
intervenuti della retribuzione di posizione nel corso degli anni 2002,
2003 e 2004 e, pertanto, non può considerarsi riassorbito in questi
ultimi, anche se di importo superiore.
Analogo discorso vale per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art.23,
comma 3, del medesimo CCNL del 22.2.2006 che stabilisce, con decorrenza
dall'1.1.2003, un incremento delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti pari all'1,66% del
monte salari dell'anno 2001 relativo alla dirigenza.
Tali risorse, proprio previste e quantificate dal CCNL del 22.2.2006, si
devono sicuramente aggiungere, a far data dal 2003, a quelle già destinate
al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, nel
rispetto dei medesimi criteri di ripartizione per il finanziamento delle
due diverse voci retributive come già definiti nel contratto decentrato
integrativo vigente nell'ente alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL.
Tali risorse, quindi, saranno utilizzate per incrementare anche l'
ammontare della retribuzione di posizione di ciascuna funzione
dirigenziale prevista nell'ordinamento dell'ente alla data dell'1.1.2003,
applicando i criteri già adottati in materia dall'ente stesso.
Trattandosi di risorse previste ed utilizzate direttamente dal CCNL, non
sembrano porsi problemi di compatibilità o di riassorbimento con quelle
altre che gli enti abbiano già eventualmente aggiunto nei medesimi anni
(2002, 2003 ecc.) per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato dei dirigenti, ove queste ovviamente siano state
legittimamente disposte, nel rispetto delle rigorose regole stabilite nel
CCNL.
Relativamente a questo ultimo aspetto (incremento legittimo di risorse) si
ritiene opportuno chiarire anche che eventuali legittime disponibilità di
risorse stabili da destinare all'incremento dei valori della retribuzione
di posizione delle funzioni dirigenziali, potevano (e possono) derivare
soltanto:
a) dalla riduzione stabile di posti e di funzioni dirigenziali (con
conseguente elevazione della retribuzione di posizione posizione delle
funzioni residue);
b) oppure dalla istituzione di nuovi posti e di nuove funzioni a seguito
dell'incremento dei servizi istituzionali che avrebbe consentito
l'incremento delle disponibilità del fondo della dirigenza con oneri a
carico dei bilanci (art. 23, comma 3). |