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Sentenza della Corte Costituzionale su
statuto Regione Calabria
Le scriventi Segreterie Nazionali ritengono opportuno richiamare
l’attenzione di tutte le strutture
a vigilare nei
confronti di ogni iniziativa degli Enti Locali
volta a modificare il trattamento economico e giuridico dei
dipendenti, di esclusiva pertinenza dei contratti collettivi nazionali,
mediante provvedimenti legislativi di carattere statutario o
regolamentare. Ciò
a seguito dei tentativi messi in atto, in questi ultimi mesi, da più di
una amministrazione di disciplinare in maniera autonoma, in particolare
per la dirigenza, materie la cui competenza è disciplinata dal capo I,
titolo II del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell’impresa, fatta eccezione per le disposizioni
contenute nel dlgs 165/2001. Spesso
in modo palese , ovvero ricorrendo alla speciosa e sibillina frase
“ ai dipendenti si applica il contratto collettivo di lavoro “
omettendo la parola “
nazionale”
E’ evidente che attraverso queste iniziative si vuole tentare di
mettere in discussione il
valore unificante del
contratto collettivo nazionale di lavoro e dei due livelli di
contrattazione; disconoscere
il principio d’uguaglianza retributiva a parità di condizioni di lavoro
e del sistema di tutele e di diritti dei lavoratori, che rappresenta il
principio fondamentale ed irrinunciabile dell’azione del sindacato
Confederale. E’
facile immaginare che, in questa delicata fase di trasformazione del
sistema delle autonomie in
cui è più forte l’impegno del sindacato per realizzare con i contratti
un percorso di valorizzazione
professionale che consenta agli enti di migliorare l’azione di
promozione dello sviluppo
sociale ed economico del territorio,
possano verificarsi ulteriori tentativi di legiferazione
su materie affidate
alla contrattazione ed al confronto sindacali, magari utilizzando in
maniera strumentale pareri e
sentenze della magistratura e
degli altri organi di Governo
. A
questo proposito è emblematica la recente
sentenza della Corte Costituzionale riguardante il ricorso
d’incostituzionalità promosso contro lo Statuto della Regione Calabria
che prevede, tra l’altro, la
potestà della regione di disciplinare il trattamento giuridico ed
economico del personale della qualifica dirigenziale. Una lettura affrettata della sentenza, per la parte che riguarda il personale, sembrerebbe accogliere la tesi che la regione calabria possa, conseguentemente a questo provvedimento, normare autonomamente lo status giuridico ed economico della dirigenza regionale; invece, da una più attenta valutazione del testo, emerge con chiarezza che in realtà la Corte si è pronunciata su ben altro, cioè sul problema della definizione dei limiti della legislazione esclusiva dello Stato nei confronti della legislazione concorrente delle regioni per quanto attiene l’ ordinamento giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali. Un pronunciamento questo che se non mette in discussione il contratto nazionale ed i due livelli di contrattazione rischia comunque di creare problemi con una chiave di lettura diversa da quella data. Per questo motivo s’invitiamo le strutture in indirizzo a respingere le eventuali iniziative volte a determinare le situazioni citate da parte delle Amministrazioni del Comparto. Roma 5 febbraio 2004
LE SEGRETERIE NAZIONALI FP CGIL CISL FPS UIL FPL Pagliarini Alia Fiordaliso
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