Il giorno 19
settembre 2002, alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le
Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato
Organizzazioni Sindacali Confederazioni
Sindacali
CGIL-fp/Enti Locali firmato CGIL firmato
CISL/FPS firmato CISL firmato
UIL/FPL firmato UIL firmato
COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO firmato CISAL firmato
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti
Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE USAE firmato
(Fenal, Snalcc, Sulpm) firmato
Al termine della riunione viene
sottoscritto l'allegato Accordo collettivo nazionale in materia di norme
di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito
del comparto Regioni - Autonomie Locali.
Accordo collettivo nazionale
in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali
INDICE
Art. 1 Campo di applicazione e finalità 2
Art. 2 Servizi pubblici essenziali 3
Art. 3 Disciplina particolare per il personale docente delle scuole
materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali 5
Art. 4 Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido
7
Art. 5 Contingenti di personale 9
Art. 6 Modalità di effettuazione degli scioperi 10
Art. 7 Procedure di raffreddamento e di conciliazione 12
Art. 8 Norme finali 14
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente accordo dà attuazione alle
disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata
ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, in materia di servizi
minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni
indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti
di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresì
indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni
stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette
procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni
sindacali.
3. Le norme del presente accordo si
applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di
riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a
livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione
della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Nel comparto Regioni-Autonomie Locali,
di cui all'art.5 del CCNQ del 2.6.1998, e successive modificazioni, sono
da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della
legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi:
a stato civile e servizio elettorale;
b igiene, sanità ed attività assistenziali;
c attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica;
d produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente
a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f trasporti;
g servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h servizi del personale;
i servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di
cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5,
esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili
per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare
il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla
consegna dei plichi agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed
inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per
assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e
somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori
affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in
reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della
macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie
da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla
conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle
nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di
pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli
impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei
cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto
numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità
delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente
all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla
custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di
personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime
riguardanti:
attività richiesta dall'autorità
giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
attività di pronto intervento;
attività della centrale operativa;
vigilanza casa municipale;
assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo
l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà
dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con
funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle
distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente
con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere
garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli
dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e
nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in
reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo
di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla
vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli artt. 3 e
4 del presente accordo;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono
garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri
servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto
di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce
(carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge,
ove previste;
- registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8),
9), 12) lett. c), d) e) ed f), e 14), sono garantite in quegli enti ove
esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con
quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 3
Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne e
delle altre scuole gestite dagli enti locali
1. In relazione ai servizi concernenti
l'istruzione pubblica di cui all'art.2, comma 1, lett. g), ai fini della
effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene
assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di
licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica
professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado
preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti,
nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2. In occasione di ogni sciopero, il
dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il
personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione
allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati
conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio
valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi
essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo
2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e
all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate
nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno
scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla
successiva lettera d), non possono superare per le attività di
insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola
nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali
(equivalenti a 8 giorni per anno scolastico), nelle scuole materne ed
elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli
altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola
i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza,
non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore
consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza
non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel
caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la
loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi
distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono
sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo
tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della
successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui
all'art.6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi
indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella
prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative. In caso
di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono
essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno;
se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno
effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno
pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale.
Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora
di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi
brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla
lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività
funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento
all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non
finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione
delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle
scadenze fissate dal calendario scolastico;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa
sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di
istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque
comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5
giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente
disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la
generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto
previsto dall'art.5.
Art. 4
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido
1. In relazione allo specifico servizio
degli asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica
di cui all'art.2, comma 1, lett. g), ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.d)
della legge n.146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
della effettività del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene
assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei
bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il
dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il
personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa
l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati
conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio
valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi
essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo
2, comma 2, n. 18) e nel comma 1 del presente articolo:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva
lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il
limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo
sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima
di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi
al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni
consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere
previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque
superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della
stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e
sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di
un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in
due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi
indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella
prima oppure nell'ultima ora di attività educative. In caso di
organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le
attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno
effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno
pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale.
Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora
di attività educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di
cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad
una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività
funzionali all'attività educativa deve essere stabilita con riferimento
all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non possono
comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle
famiglie per più di otto giorni nel corso dell'anno scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente
disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la
generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto
previsto dall'art.5.
Art. 5
Contingenti di personale
1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante
regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli
d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati,
per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi
essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per
garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla
data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del
quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo
professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti
a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga
l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di
conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui
all'art.7 del presente accordo.
4. In conformità alle previsioni dei
regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del
funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti
di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con
criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti,
come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e
perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono
comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione
dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le
24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo
sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.
5. Nelle more della definizione e della
effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano
comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2,
anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti
contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art.2 dell'accordo
relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del
6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva
sottoscrizione del presente accordo.
6. I protocolli di cui al comma 1 sono
parte integrante del presente accordo.
Art. 6
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze
sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di
cui all'art.2, sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con
un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la
durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le
motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o
rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente,
al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il
periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi
relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti
interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e
alle reti radiotelevisive, pubbliche e privare, di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e
tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga
comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca,
sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art.7, comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la
durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono
avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico
periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di
lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle
unità organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi
riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non
compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono
comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme
surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi,
distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo
stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di
un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in
quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di
un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive
consecutive.
4. Il bacino di utenza può essere
nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi
che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di
scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli
altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla
comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi
nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti,
limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità
o di calamità naturale.
Art. 7
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una
controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno
sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione
di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del
Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del
Capoluogo di Provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente
dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi
della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta
della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in
controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle
organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e
chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il
tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni
lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma
2, della legge n.146/1990, come modificato dalla legge n.83/2000.
Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di
controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del
comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per
l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre
giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine
di cinque giorni dall'apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al
comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro
il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione
scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha
una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla
formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una
durata complessiva non superiore a dieci giorni.
Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto
apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le
reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è
inviato alla Commissione di Garanzia.
Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale
dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di
agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione
sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, legge n.146/1990, come modificata
dalla legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno
essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno
libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto
delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall'art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata
dalla legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad
oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non
possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della
controversia.
Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero,
nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto
sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di
reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato
in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art.6, comma 5.
Art. 8
Norme finali
1. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed
integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute nel presente
accordo, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge n.146/1990.
2. Sono confermate le procedure di
raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.
3. Le disposizioni del presente accordo
trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate
nell'ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e
provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e
secondo gli atti previsti dall'ordinamento degli enti, siano state
conferite responsabilità gestionali.
Indietro
|