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CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI – ACCORDO N. 2 A
seguito della delibera del Consiglio Nazionale d’amministrazione n. 267
del 16 dicembre 2003 con cui si approvava l’ipotesi di Contratto
Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e
provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui
all’art.4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001 e del parere favorevole
del collegio dei revisori dei conti reso con nota del 16 dicembre
2003, il giorno 22 dicembre 2003 alle ore 09.00 ha avuto luogo
l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria che al termine hanno sottoscritto
l’allegato accordo. TESTO
DELL’ACCORDO ART.1 MAGGIORAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE Ai
sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL, gli enti, nell’ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono
corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in
godimento secondo le condizioni cui all’allegato A, i criteri ed i
parametri seguenti: A)
CONDIZIONI: possono essere di carattere oggettivo ovvero di
carattere soggettivo. A/1)
Condizioni oggettive. Si riferiscono
all’Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre
categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione
del numero delle Aree o Settori presenti nell’Ente, della funzione di
sovraintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio,
laddove non siano state conferite, all’interno o all’esterno, le
funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza
di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e
disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di
organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà
socio-economiche). Le funzioni
individuate nella tabella di cui all’allegato A che coincidono con le
attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere
computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione
qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale. A/2)
Condizioni soggettive. Sono
individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività
gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio
concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Nucleo
di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad
es. coordinamento patti territoriali, ecc.). Relativamente
agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli
stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato
l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno
dell’Ente. B)
CRITERI: vanno intesi come le “politiche” di contrattazione
per la delineazione delle condizioni e dei parametri. C)
PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della
maggiorazione della retribuzione di posizione. L’
eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al
solo Ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in
posizione di disponibilità non si da luogo all’erogazione della
predetta maggiorazione. L’importo
della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle
funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la
presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e
superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento. Ai
fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono
essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito
dall’Amministrazione. ART.
2 MAGGIORAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NEI COMUNI INFERIORI A 3.000 ABITANTI Fermo
restando le condizioni e le modalità per l’erogazione di cui all’art.
1, in ogni comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV)
la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene
determinata nella percentuale massima del 5%. Nel caso di cui alla lett. p) dell’allegato A la
maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un
massimo del 30%. In
sede di rinnovo del CCNL le parti valuteranno la possibilità di
disciplinare nel contesto della stabile organizzazione dell’Ente le
eventuali responsabilità di cui alla lett. p) dell’allegato A. ART.
3 TRATTAMENTO
ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO NEI CASI DI REGGENZA O SUPPLENZA A
SCAVALCO Le
reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato
dell’Agenzia, sentite le amministrazioni interessate, ai Segretari
titolari di sede solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali
incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo
limitato che non può superare i 30 giorni. Al
Segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura
pari all’8% della retribuzione complessiva in godimento di cui
all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001,
ragguagliata al periodo di incarico. Ferma
restando la disciplina dei commi 1 e 2 e relativamente alle sole supplenze
a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite
dei 30 giorni può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza
per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata
previste dal CCNL. In
tali casi la percentuale fissata al comma 2 può essere elevata, nelle
misure e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata
regionale, fino al 25%. In
via transitoria e nelle more degli accordi regionali le percentuali
applicate sono definite nella misura del 15% per le supplenze fino a 60
giorni e nella misura del 25% per le supplenze di durata superiore. Art.
4 DECORRENZA Gli
effetti del presente accordo integrativo decorrono dalla data di
stipulazione dello stesso. Le
Amministrazioni danno esecuzione agli atti già assunti ed utilizzano
anche le risorse eventualmente individuate. Sono
fatti salvi i provvedimenti già adottati. Roma,
22.12.2003 ALLEGATO
A TABELLA
PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE:
TABELLA
PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE
Dichiarazioni
a verbale Dichiarazione
congiunta n. 1 Le
parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione dei ritardi con
cui si è conclusa la contrattazione collettiva decentrata integrativa di
livello nazionale riferita al Ccnl 1998/2001, la sottoscrizione del
presente accordo può essere considerata disciplina esaustiva delle
materie retributive riconnesse ai livelli decentrati nazionali e
regionali. E’
fatta comunque salva la facoltà delle parti regionali di stipulare
accordi di dettaglio, fermi restando i limiti economici fissati agli art.
1 e 2 del presente accordo. Dichiarazione
congiunta n.2
Le
parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina in materia di
reggenze è espressamente finalizzata alla effettiva copertura delle sedi
e ad assicurare concrete opportunità di inserimento ai segretari in
disponibilità e ai nuovi iscritti all’albo (COA). Conseguentemente le
parti riconoscono la necessità di introdurre opportune ed adeguate regole
atte a disciplinare il ricorso al convenzionamento delle sedi di
segreteria attivando, allo scopo, il confronto in merito alle ipotesi
scaturite in tema dagli incontri ANCI/AGES. Dichiarazione
congiunta n. 3
Le
parti si danno reciprocamente atto che le Sezioni Regionali dell’AGES
nel dare attuazione alle regole introdotte dall’art. 3 del presente
accordo potranno conferire incarichi di reggenza, in caso di mancanza nel
proprio ambito di segretari in disponibilità, a quelli di altre sezioni
regionali, con precedenza a quelle confinanti, sulla base di criteri
predeterminati dall’AGES previo confronto con le oo.ss.. Dichiarazione
congiunta n. 4
Le
parti si danno reciprocamente atto che le regole introdotte dall’art. 3
del presente accordo saranno oggetto di monitoraggio statistico e di
attenta verifica funzionale sino alla stipulazione del nuovo CCNL, nel
quale potranno essere confermati od ulteriormente modificati. Dichiarazione
delle OO.SS. CGIL-CISL-UIL
e UNSCP si impegnano affinché sin dal prossimo Ccnl 2002/2005 il sistema
delle relazioni sindacali sia strutturato in maniera tale da evitare i
ritardi accumulati con il Ccnl 1998/2001.
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