CGIL FP                 CISL FP                                 UIL FPL – ANSAL                             USCP

  

 

                             ALL’ARAN 

                            ALL’ANCI 

                         ALL’UPI 

                                                             E P.C. AL PRESIDENTE DELL’AGENZIA SEGRETARI

  

OGGETTO: POSIZIONE SINDACALE IN ORDINE ALL’INTERPRETAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DELL’ART.11 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 09.05.2006.  

 

Si ha notizia che siano sorte difficoltà nell’applicazione della normativa contrattuale dettagliata in oggetto.

 Nello specifico pare che le disposizioni menzionate siano interpretate, in alcuni enti, nel senso che il disposto del comma 2 dell’art. 11 del contratto autonomie locali, sottoscritto in data 09.05.2006, limiti anche il compenso spettante al Segretario dell’ente. 

E’ appena il caso di sottolineare che una tale interpretazione è da considerarsi quanto meno fantasiosa. Le disposizioni contenute nel contratto del comparto non sono suscettibili di essere estese a soggetti diversi da quelli destinatari del medesimo, che sono solo i dipendenti di comuni e provincie inquadrati nella categoria “D”, in possesso del diploma di laurea, nominati vicesegretari dell’ente. E’ quindi da escludersi che tali norme possano ridurre i compensi di spettanza dei segretari comunali e provinciali, il cui trattamento è regolato da apposito contratto, peraltro scaduto nel 2001 e da tempo in attesa di essere rinnovato e tuttavia comunque in vigore. 

Iniziative di diverso tenore, che comportino riduzioni arbitrarie dei compensi dei segretari comunali e provinciali, vedranno impegnate le scriventi organizzazioni sindacali in ogni utile sede per la difesa del diritto alla corretta applicazione del contratto. 

Distinti saluti. 

ROMA, 27.07.2006

 

CGIL FP                 CISL FP                     UIL FPL – ANSAL                             USCP
    CRISPI                   ALIA                           FIORDALISO                              IUDICELLO

  

Al fine di facilitare l’interpretazione della nota si riporta di seguito il testo dell’articolo in questione:

Art.11 del C.C.N.L. del comparto autonomie locali sottoscritto in data 09.05.2006.

“1. Al personale incaricato delle funzioni di vice - segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.

2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.

3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.

4. Il vice segretario è unico ed è l'unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest'ultimo sia assente o impedito.”