Piattaforma Ccnl 2002/2005 - Segretari Comunali e Provinciali

 

La definizione della presente piattaforma programmatica interviene in un contesto di notevoli mutamenti del sistema delle autonomie locali determinati dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalle incertezze conseguenti alla ritardata attuazione della stessa.

Interviene, inoltre, in un momento particolarmente delicato per la categoria, oggetto di irresponsabili ed immotivati attacchi alla sua stessa esistenza ed aggravato, da un lato, dalla mancata definizione della contrattazione decentrata nazionale e regionale relativa al quadriennio 1998/2001 e, dall'altro, dalle difficoltà frapposte dagli Enti per l'apertura sollecita dei negoziati per il rinnovo del CCNL del settore, ed in presenza di interventi normativi episodici, frammentari e quindi privi di una visione strategica condivisa.

A questo proposito registriamo da parte governativa, a seguito delle nostre sollecitazioni, un primo positivo interesse alle richieste sindacali, tradottosi nella costituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero dell'Interno tra Organizzazioni Sindacali ed Associazioni degli Enti, attivato con riferimento alle problematiche dei Segretari in disponibilità e che nel prosieguo dovrà rappresentare la sede concertativa per gli interventi modificativi dei DPR 465/97 e 396/98, oltreché del T.U. 267/00, non più rinviabili.

Attesa tale prospettiva, la piattaforma prefigura interventi che interessano sia la sfera ordinamentale che quella più strettamente contrattuale, nell'intento di porre in essere un'azione sinergica attraverso la quale definire compiutamente ruolo e funzioni della figura.

A tal fine, il nuovo impianto normativo, in conseguenza della Legge n.131/2003 di attuazione del nuovo titolo V della Costituzione, dovrà ribadire con forza che il rafforzamento delle Autonomie conseguente al federalismo prefigurato dalla riforma costituzionale rende ancora più attuale e centrale la necessità di tale figura professionale all'interno della pubblica amministrazione locale .
La condivisione di tale affermazione deve, però, tradursi in una serie di interventi, contrattuali e normativi, atti a garantire la piena valorizzazione della professionalità dei segretari comunali e provinciali, in primo luogo attraverso un rafforzamento del ruolo che veda, da un lato, esaltate e maggiormente definite le attuali funzioni individuate dall'art. 97 del TUEL( ed in particolare della essenziale funzione di garanzia della legalità sostanziale dell'azione amministrativa degli enti, che risulta indispensabile alla stessa imparzialità e buon andamento degli enti locali, specie in considerazione di una sostanziale assenza di controlli esterni) e dall'altro si concretizzi in un completamento del ruolo che, recependo le indicazioni dell'esperienza di questi ultimi anni, riconnetta al Segretario competenze espressive della sua naturale posizione di unico riferimento della direzione complessiva dell'ente ed unico centro di imputazione della correlata responsabilità.

E' evidente che, in ipotesi dovessero concretizzarsi, anche gradualmente, le proposte di superamento dell'artificioso dualismo con la figura del direttore generale, con conseguente imputazione delle relative competenze in capo al SCP, l'assetto stesso del nuovo contratto andrebbe adeguato al nuovo ruolo ricoperto dalla figura.

Appare indispensabile che l'Agenzia, quale datore effettivo di lavoro, sia parte legittimata, attraverso l'intervento di ANCI ed UPI, del tavolo contrattuale al fine di evitare le scollature che il precedente contratto ha fatto registrare a seguito della mancata partecipazione dell'Agenzia al tavolo contrattuale: si ovvierebbe in tal modo anche ad una serie di problemi determinati dalle difficoltà della stessa di intervenire, unitamente alle oo.ss., sul generale piano contrattuale e sulla interpretazione dei relativi istituti .

Tanto premesso, l'esperienza dell'applicazione del primo contratto e, più in generale della stessa riforma della figura avviata con la l. 127/97, evidenzia la necessità di intervenire con la presente tornata contrattuale ad ampio raggio nell'intento di correggere quelle che sono state le distorsioni del sistema prefigurato e di completarne il disegno riformatore adeguandolo al modificato contesto normativo-ordinamentale.

Obiettivi prioritari della presente piattaforma sono rappresentati da:

1. chiara affermazione della indispensabilità della figura del SCP all'interno del sistema delle autonomie locali, ribadendo la sua necessaria presenza all'interno di ogni comune e di ogni provincia, con soluzione delle problematiche emerse in merito alla presenza dei SCP all' interno delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane;

2. possibilità del convenzionamento tra enti per il servizio di Segreteria da riportarsi nell'alveo naturale di risposta organizzativa alla carenza di organico della categoria e comunque disciplinata da chiare regole che ne evitino l'abuso;

3. definitiva affermazione della unicità della figura del SCP e delle funzioni che gli sono proprie a prescindere della dimensione demografica dell'ente in cui opera;

4. allineamento delle condizioni economiche a quelle proprie della dirigenza del comparto;

5. salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti economici e normativi con previsione di maggiori garanzie di continuità del rapporto di servizio e dei conseguenti livelli retributivi sia della posizione che del risultato;

6. coerentemente alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro ed alle stesse "Norme transitorie e finali" recate dall'art.34 del d.P.R. n.465/1997("Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro …ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge (n.127/1997), nel presente regolamento e per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previdenti…) attrazione alla sfera contrattuale dell'intera disciplina del rapporto di lavoro, con definitivo superamento delle disposizioni dettate dalle diverse fonti individuate nel suddetto art.34 del d.P.R. n.465/1997;

7. rafforzamento delle relazioni sindacali.

8. definizione del contenzioso determinatosi a seguito delle precedenti tornate contrattuali.

In attuazione di tali obiettivi prioritari, particolare attenzione andrà posta alle seguenti materie:

Nomina : pur partendo dal dato acquisito dal sistema della nomina fiduciaria da parte del sindaco, non possono tralasciarsi gli aspetti connessi alla professionalità dei candidati ove voglia contemperarsi tra le esigenze di garanzia sottese al principio di imparzialità e quello di fiduciarietà che presuppone la discrezionalità della nomina.
Discrezionalità della nomina che deve correttamente esercitarsi attraverso la motivazione della scelta e la implementazione di un sistema di incontro tra domanda ed offerta che valorizzi gli aspetti relativi alla professionalità, anche attraverso la definizione di criteri predefiniti che valorizzino, appunto, la preparazione, i titoli, la professionalità in genere degli aspiranti a ricoprire la sede.
Tale ipotesi ha il pregio di salvaguardare il principio di fiduciarietà senza al contempo travolgere completamente i principi di buon andamento ed imparzialità che postulano necessariamente il criterio della professionalità quale strumento di individuazione delle persone fisiche da preporre alle funzioni indicate da leggi e CCNL.
E' necessario quindi, rendere obbligatoria la motivazione della scelta sulla base di dati desunti da curriculum resi obbligatori e certificati dall'Agenzia ed è necessario, altresì, implementare il sistema dei crediti formativi e riconnetterlo alle nomine, anche attraverso una corretta procedimentalizzazione delle stesse che ponga rimedio all' attuale svilimento della pubblicazione della vacanza della sede a mero adempimento formale preclusivo alla formalizzazione di decisioni già assunte .
Deve portarsi in sede contrattuale la possibilità di effettuare, in accordo con i sindaci ed all'interno della medesima fascia professionale, scambio di sedi tra segretari titolari, attualmente gestita attraverso delibere puntuali dell'Ages.
Anche al fine di favorire i processi associazionistici in atto tra enti locali, devono prevedersi forme di disciplina del rapporto dei segretari con le unioni dei comuni e con le comunità montane, favorendo in particolare l'utilizzo dei Segretari in disponibilità.

Convenzioni: equilibrata regolamentazione del fenomeno delle convenzioni che, sulla base di parametri riferiti al numero degli enti, alla loro dimensione demografica e distanza, pur senza ledere l'autonomia organizzativa degli enti locali, risponda comunque all'esigenza di salvaguardare ruolo e dignità professionale della figura del SCP, rappresenti soluzione delle effettive problematiche di funzionalità degli enti e renda coerente lo svolgimento della funzione con le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, fermo restando che deve negarsi la possibilità di fare ricorso al convenzionamento ove questo determini il collocamento in disponibilità di uno dei precedenti titolari quando siano decorsi i 120 giorni dall'insediamento del Sindaco.

Trattamento economico: ferma restando la necessità di garantire, a partire dall'accordo Governo-Sindacati del 4/02/2003, il recupero del potere di acquisto della retribuzione sull'inflazione reale, l'allineamento del trattamento economico dei SCP con quello proprio della dirigenza del comparto deve realizzarsi, in primo luogo, attraverso una rimodulazione del trattamento tabellare al cui interno devono confluire, oltre alle nuove risorse, l'indennità integrativa speciale ed una quota del trattamento di posizione, fatti salvi i diritti acquisiti.
Vanno previsti gli importi minimi della retribuzione di posizione per fasce di collocazione, assicurando maggiori vincoli relativi alle ipotesi ed alla corresponsione della sua eventuale maggiorazione.
Deve approfondirsi la trattazione della retribuzione di risultato, riconnettendo a quest'ultima i compensi accessori che, per loro natura, non sono da considerarsi assorbiti dalla retribuzione di posizione (es. compensi ISTAT).
I compensi esclusi dall'omnicomprensività della retribuzione vanno erogati prescindendosi da valutazione.
Devono prevedersi garanzie di erogazione della retribuzione di posizione, compresa la sua eventuale maggiorazione, e della retribuzione di risultato.
Considerato l'attuale assetto normativo, deve confermarsi la corresponsione di indennità aggiuntive in caso di conferimento al SCP delle funzioni di direzione generale.

Risoluzione consensuale rapporto di servizio: l'assunzione delle funzioni di segretario a seguito della nomina del sindaco non dà vita ad una rapporto di impiego con l'ente territoriale, in sostituzione di quello costituitosi con l'Ages per effetto dell'iscrizione all'Albo, ma ad un mero rapporto organico o di servizio a tempo determinato, il quale si inserisce all'interno e nell'ambito del rapporto di impiego con l'Ages medesima.
Con deliberazione n. 405/2001 l'Agenzia ha introdotto la possibilità di risolvere anticipatamente tale rapporto di servizio in caso di concorde attestazione dell'essersi verificati fatti tali che rendano intollerabile la prosecuzione del rapporto che lega il segretario al capo dell'amministrazione, con conseguente collocamento in disponibilità del segretario.
In tali casi il Consiglio nazionale d'Amministrazione dell'Ages può autorizzare la cessazione dall'incarico del segretario titolare, ancorché non sia ancora scaduto il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia che lo ha nominato.
Appare assolutamente indispensabile procedere ad una disciplina contrattuale della presente fattispecie al fine di prevenirne possibili abusi e di evitare eccessivi aggravi economici a carico dell'Agenzia stessa. (prevedendo la nomina solo di segretari in disponibilità o in mobilità)

Revoca: bisognerà intervenire anche sul sistema della revoca per garantire che solo le effettive, gravi e reiterate violazioni dei doveri d'ufficio possano portare alla revoca e bisognerà definire quali fra le complesse attività svolte dai segretari possano dare avvio ad un così grave provvedimento garantendo, attraverso una puntuale disciplina del procedimento di revoca, l'irrinunciabile diritto al contraddittorio ed alla difesa oltre che l'intervento di un soggetto terzo, sia esso un comitato di garanti, il collegio arbitrale di disciplina od altro , nel corso del relativo procedimento.

Disponibilità: premessa la necessità di attivare tutti gli strumenti utili per favorire il ricollocamento dei segretari in disponibilità, non esclusi possibili incentivi economici alla mobilità territoriale, vanno definiti i criteri per l'utilizzo dei segretari in disponibilità, prevedendo al contempo elementi di salvaguardia in merito alla posizione giuridica ed all'erogazione dei trattamenti economici .
Al riguardo risulta assolutamente necessario attivare le ipotesi di intervento, individuate nel Verbale d'Intesa sottoscritto presso il Ministero dell'Interno in data 23/07/2003, ritenute praticabili in ordine al reinserimento e/o utilizzazione dei segretari in disponibilità attraverso, in particolare, la definizione contrattuale : a) delle incentivazioni alla mobilità volontaria; b) del trattamento economico complessivo del personale in mobilità d'ufficio, per i periodi superiori a quelli attualmente previsti dal DPR n. 465/1997. Strettamente connessa a tale ultima esigenza è la rimodulazione dei criteri di computo del periodo massimo di disponibilità(esclusione dei periodi di comando o comunque di utilizzo continuativo); c) della fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Mobilità: garanzie di maggiore certezza nei casi di mobilità volontaria e di mobilità d'ufficio, anche attraverso la previsione di percorsi di collegamento tra le competenze in merito dell'Agenzia e le disposizioni in tema recate dalla Legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), con disciplina contrattuale a supporto delle azioni indicate nel suddetto Verbale d'Intesa.

Progressione in carriera : completa regolamentazione contrattuale del sistema delle progressioni in carriera con definitivo superamento delle previsioni dell'art.14 del dpr 465/97, peraltro già non coerente al nuovo assetto delle fasce professionali definito dal CCNL del 16/05/2001 in quanto impostato per fasce demografiche non coerenti con quelle professionali.
Eliminazione delle limitazioni alla possibilità di nomina e di partecipazione ai corsi di specializzazione all'interno della stessa fascia professionale, con verifica dell'attuale coerenza delle articolazioni di quest'ultime.


Formazione: maggiori garanzie in merito alla obbligatorietà e reale possibilità di partecipazione a percorsi formativi ed al sostenimento dei loro costi
Rafforzamento delle procedure concertative in merito ai criteri generali di elaborazione dei programmi di formazione, aggiornamento, studio e specializzazione della Sspal.
Definizione del sistema dei crediti formativi e sua uniforme applicazione sul territorio.
Con riferimento alla Sspal si ritiene indispensabile una maggiore presenza della categoria nella gestione e programmazione delle attività della stessa anche attraverso una sua diversa organizzazione istituzionale, così come risulta necessario un collegamento chiaro della Sspal con il sistema delle autonomie locali, attraverso il quale si possano veicolare le esigenze che il sistema stesso evidenzia, ponendo le premesse per la formazione di una figura professionale sicuramente condivisa e richiesta dagli enti locali.

Relazioni sindacali: l'attuale sistema di relazioni sindacali deve essere confermato nelle sue diverse articolazioni ma deve essere rafforzato il legame tra le procedure d'informazione, di concertazione e di contrattazione. In particolare vanno rese più cogenti le relazioni tra OO.SS. ed Agenzia sulla scorta della negativa esperienza realizzata con il vigente CCNL, atteso che la cogestione nell'ambito dei C.D.A. Nazionale e Regionali, che per altro vede la componente eletta dai segretari in condizioni minoritarie rispetto alle altre componenti, non può in alcun modo considerarsi esaustiva della dialettica sindacale.
Devono prevedersi maggiori vincoli temporali nella definizione dei diversi livelli contrattuali, considerata la negativa esperienza del primo contratto che ha visto accumularsi macroscopici ritardi
In considerazione dell'esperienza del primo Ccnl, appare assolutamente opportuna l'assunzione tra le parti (OO.SS., Agenzia, Aran ed Associazioni degli Enti) di un codice di comportamento che eviti il continuo ricorso a pareri di parte.
A tal fine dovrà essere costituito un tavolo di confronto preventivo sulle problematiche del Ccnl che, pur non sostituendosi né esautorando la procedura di interpretazione autentica ed il suo valore modificativo ed integrativo del Ccnl, costituisca un orientamento applicativo delle previsioni contrattuali condiviso dalle parti.
Dovrà inoltre essere ricondotta nell'ambito della disciplina normativa contrattuale l'attuale attività deliberativa dell'Agenzia, riguardante la disciplina del rapporto di lavoro dei segretari comunali, in forte contraddizione con la natura privatistica dello stesso sancita dalla legge..

Conciliazione ed arbitrato: definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato al fine di garantire ai SCP una risoluzione certa ed adeguata alle controversie di lavoro.

Accesso in carriera: relativamente ai nuovi ingressi in carriera conseguenti ai corsi-concorsi gestiti dalla Sspal si evidenzia l'opportunità di superare l'ostacolo frapposto dalla normativa vigente relativamente al numero di coloro che a seguito del positivo espletamento dell'iter formativo previsto possono poi iscriversi all'Albo.
Considerata la necessità di coprire le sedi di fascia C appare del tutto illogico non consentire a tutti coloro che riusciranno a concludere positivamente l'iter formativo l'iscrizione all'albo.
Superato tale ostacolo bisognerà assicurare da un lato l'entrata in servizio degli iscritti all'Albo e dall'altro dovranno immaginarsi impegni, anche minimi, di permanenza nelle sedi per ovviare all'eccessiva mobilità dei SC in alcune Regioni del Nord che sta determinando la perdita del ruolo di riferimento che la categoria deve rappresentare per i sindaci.
Dovranno essere previste le fattispecie che danno luogo alla cancellazione dall'Albo precisando anche la portata applicativa dell'art.17 comma 3 del vigente contratto.

Previdenza complementare: nell'ambito della stagione contrattuale dovrà essere definita la piena operatività della previdenza complementare previa attenta verifica e valutazione della struttura del salario ai fini del trattamento di quiescenza.
Gli statuti dei fondi dovranno prevedere la possibilità d'anticipazioni economiche per le spese da sostenere durante i periodi previsti dalla legge 53/2000 per i congedi parentali e la formazione.

Interventi in ordine ai precedenti istituti contrattuali: risulta necessario intervenire sulle situazioni che hanno determinato un notevole contenzioso in relazione ai precedenti contratti e definire maggiormente il ruolo e gli obblighi del datore di lavoro nella gestione dei rapporti economici-normativi dei Segretari comunali e provinciali.

CIRCOLARE MINISTERO INTERNI N.19/97: si ravvisa la necessità, per motivi di equità, di provvedere all'estensione del giudicato del TAR che ha annullato parte della circolare applicativa delle norme per i segretari comunali del contratto 93/9.

MOBBING E MOLESTIE SESSUALI: Al riguardo si ravvisa la necessità di introdurre norme contrattuali che siano di efficace contrasto all'insorgenza di tali deprecabili fenomeni.

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA.
Il precedente contratto ha ingiustamente escluso dal mantenimento della retribuzione individuale di anzianità quei segretari che hanno conseguito, nel periodo 01.01.1997 - 16.05.2001 la promozione alla ex qualifica di segretario generale, ed ha poi ammesso alla conservazione della stessa retribuzione tutti i segretari che, di IX qualifica funzionale, hanno poi conseguito contrattualmente il trattamento economico dirigenziale, provocando trattamenti economi tabellari differenziati in posizioni lavorative identiche e con riferimento ad eventi coperti dal medesimo periodo contrattuale (1997/2001.

Roma, 21 ottobre 2003