Comunicato contro la costituzione della Segreteria Comunale convenzionata dei Comuni di Monteprandone e Venarotta

 

 

 Avendo i comuni di Monteprandone e Venarotta recentemente deliberato in merito alla costituzione della Segreteria comunale convenzionata, le scriventi organizzazioni sindacali rilevano come attualmente le due sedi di segreteria siano regolarmente coperte dai rispettivi titolari e non risultino, allo stato, le condizioni per poter legittimamente costituire la convenzione di Segreteria comunale.

Atteso quanto sopra, e ricordato che gią in precedenza era stato necessario l' intervento delle scriventi a tutela del diritto della dottoressa Doriana De Angelis, titolare del comune di Venarotta, di frequentare il corso di specializzazione per il passaggio in fascia B, le organizzazioni sindacali, alla luce di giurisprudenza ormai pacifica (Tribunale Mantova, Tribunale Potenza, Tribunale Ascoli Piceno, Corte di Appello de L'Aquila) sul tema del pieno diritto soggettivo del Segretario, nominato o confermato dal Sindaco, di mantenere il rapporto istaurato fino al termine del mandato dello stesso, salva la possibilitą di revoca prima del termine per violazione dei doveri di ufficio con provvedimento motivato,

CHIEDONO

- alla Sezione Regionale Marche dell'Agenzia per la gestione dei segretari comunali e provinciali, di non procedere a ratifica della convenzione in oggetto in considerazione della palese illegittimitą della stessa;

- agli organi consiliari dei comuni di Monteprandone e Venarotta di revocare, in autotutela, le deliberazioni adottate in merito, anche al fine di evitare le conseguenti responsabilitą patrimoniali connesse al ricorso che uno dei due segretari attualmente titolari delle sedi interessate si vedrebbe costretto ad intraprendere ove venga data esecuzione alle deliberazioni in questione.

Roma, 23 ottobre 2002