Roma, lì 21  giugno 2005

 

                                                                                              Alle strutture territoriali

                                                                                              LORO SEDI

 

         La corte suprema di cassazione si è espressa, il  14.1.2005, rigettando il ricorso del comune di Torino  contro CGIL CISL UIL , in merito al calendario scolastico; sul tempo delle 42 settimane e le attività aggiuntive (artt.30 e 32 bis del CCNL 14.9.2000) affermando ” la chiara formulazione della norma contrattuale non autorizza ad avviso di questa Corte interpretazioni alternative, il ricorso deve essere pertanto rigettato”..

Al riguardo è stato importante e determinante ,il ruolo del sindacato, che ha individuato tutti i percorsi utili al fine di fornire al giudice elementi utili per una corretta interpretazione della norma contrattuale.

Tale pronuncia mette la parola fine ad una serie di interpretazioni di comodo che le amministrazioni hanno inteso adottare nel corso di questi ultimi anni  per non affrontare con il sindacato, così come previsto dal CCNL, le tematiche relative alla organizzazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia.

Per queste ragioni le scriventi segreterie nazionali invitano le strutture in indirizzo a vigilare affinché in tutto il territorio nazionale sia osservato il rispetto del dettato contrattuale, così come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione

A tal fine s’invia in allegato la lettera a suo tempo inviata dalle scriventi al giudice di Torino che ha successivamente consentito l’espressione della Corte

Fraterni saluti  

le Segreterie Nazionali

  FP CGIL                          CISLFPS                         UIL FPL
 Pagliarini                             Alia                            Fiordaliso
       
           


 

SEGRETERIE NAZIONALI

                                                                       
                                                                                    Al Tribunale di Torino
                                                                                    Sez. Lavoro

 

Oggetto: Causa iscritta al R.G.L. 6634/2001. Richiesta interpretazione autentica ai sensi art. 64 D.L.gsl. 165/2001.

 

Con la seguente nota le sottoscritte OO.SS. Nazionali intendono assumere una posizione ufficiale circa le problematiche di natura contrattuale sollevate da codesto Tribunale, circa la causa in oggetto citata, tenuto conto che in data 7 maggio scorso presso l’Aran non è stato possibile raggiungere una accordo sulle questioni interpretative poste in merito all’art. 30 e 32 bis del CCNL del 14.9.2000. 

Per un esame completo della problematica e per meglio comprendere il quadro di insieme della normativa cennata, (in particolare l’art. 30) occorre preliminarmente delineare cosa si debba intendere per calendario scolastico, per attività integrativa, ecc. 

A questo scopo a titolo di esempio per meglio comprendere la posizione sindacale si delinea la seguente situazione, posta come esempio tipico: 

Periodo “A” – dall’8 settembre al 30 giugno dell’anno successivo – totale 42 settimane (Calendario Scolastico) 

Periodo “B1” – dal 1° al 7 settembre – 1 settimana (Ulteriore settimana) 

Periodo “B2” – dal 1° luglio al 21 luglio – 3 settimane (Ulteriori settimane) 

Periodo “C” – dal 22 luglio al 31 agosto – 6 settimane (Ferie) 

Il tutto per un totale di 52 settimane pari all’anno solare. 

Il Giudice pone una serie di domande alle quali puntualmente diamo la nostra unitaria risposta: 

a) L’attività integrativa prevista dal 2° comma dell’art. 30 quando va svolta? 

Questo comma individua le ore di attività integrative da svolgersi nel periodo cosiddetto “A”, in quanto il comma esclude il periodo “C” e i periodi “B1” e “B2”, vale a dire il periodo citato nel 7 comma (le ulteriori settimane). Essa  va svolta dunque nel periodo del calendario scolastico. 

b) Cosa sta a significare “esclusione ….del periodo di attività di cui al comma 7?” 

Oltre alle finalità espresse con la precedente risposta, detta esclusione serve anche a determinare il calcolo annuo (max venti ore mensili) per il solo periodo del calendario scolastico (42 settimane), che equivale a 9 mesi e 3 settimane in base annua. 

c) Cosa significhi “periodo di attività di cui al comma 7” (del 2° comma, art. 30)? 

Nella logica contrattuale di cui sopra il periodo citato è quello relativo allo spazio di tempo corrispondente ai punti B1 e B2 dell’esempio sopra menzionato (vale a dire le ulteriori, possibili, 4 settimane). 

d) In relazione all’art. 30, settimo comma, i periodi di Natale e Pasqua, sono all’interno delle 42 settimane o al di fuori? 

Dall’esempio sopra riportato appare evidente che le 42 settimane di calendario scolastico prevedano al proprio interno le interruzioni relative alle summenzionate festività.

E’ di tutta evidenza che il calendario scolastico, ossia le 42 settimane, sia composto da n. 39 settimane di rapporto frontale con i bimbi e n. 3 settimane di “messa in disposizione” secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 30, secondo periodo.

Se così non fosse, vale a dire se fossero effettivamente 42  le settimane da fare frontalmente ci si troverebbe in questa “bizzarra” situazione:

n. 42  settimane frontali

n.   3  settimane corrispondenti alle interruzioni di Natale e Pasqua

n.   4  settimane di “ulteriore possibile attività”

n.   6  settimane di ferie,

per un totale di 55 settimane in un anno solare. Anche alla più sprovveduta controparte dovrebbe risultare evidente che o ci si trova di fronte ad una spettacolare ed innovativa scoperta scientifica, oppure qualcosa nel conteggio totale stride. Infatti nell’ipotesi, sostenuta dall’ARAN, delle 42 settimane frontali le parti non avrebbero usato la loculazione “per un periodo non superiore a quattro settimane “, bensi’ avrebbero scritto “la residua settimana”. 

e) L’Ente può esigere, nel periodo di chiusura delle scuole e al di fuori delle ferie, la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento senza fare precedere la richiesta dalle procedure di concertazione? 

No, non è possibile. Per maggiore chiarezza occorre distinguere i due casi:

  • il primo è quello di corsi previsti nella chiusura della scuola nei periodi di Natale e Pasqua. In questo caso è necessaria la concertazione, prevista dal primo periodo del comma 7, art 30, in quanto le interruzioni per dette festività “rientrano” nel calendario scolastico.

  • Il secondo è quello di corsi previsti “nelle ulteriori 4 settimane”. In questo caso oltre alla concertazione, prevista dal medesimo comma, 3° periodo, è prevista anche la contrattazione per quanto riguarda gli aspetti economici.

f) Non si risponde in quanto rappresenta una fattispecie dovuta ad una risposta positiva al precedente quesito. 

g) in relazione all’art. 32-bis, l’articolo si riferisce al Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali)  l’ente possa esigere, nei periodi di chiusura della scuola, la partecipazione a  corsi per un periodo superiore a 20 ore mensili, senza concertazione? 

La risposta è negativa. Anche in questo caso l’Ente deve attivare le procedure di concertazione. Vale in sostanza quanto già risposta alla sesta domanda. 

Per concludere va sottolineato che questa nota è stata predisposta per delineare con chiarezza e buona fede, la posizione sindacale sulle materie sollevate in sede di giudiziale, non essendo stato possibile, e non per colpa nostra, raggiungere un accordo in sede ARAN altrettanto trasparente e in buona fede, al fine delle procedure previste dall’art. 64 del D.lgs. 165/2001, così come si evince dal gia’ citato verbale di mancato accordo interpretativo sottoscritto dalle parti in data 7 maggio scorso. 

Con viva cordialità. 

le Segreterie Nazionali

  FP CGIL                          CISLFPS                         UIL FPL
 Pagliarini                             Alia                            Fiordaliso