IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in
materia di legislazione regionale)
1.
Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle
Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione,
quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di
reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della
Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto
previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della
Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti
alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni
esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei princìpi fondamentali
espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili
dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa
dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le
quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo
è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti
legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza
Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei
testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto
legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni
dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un
contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente
ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme
vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso
il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo,
oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel
parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al
Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una
relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di
difformità dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera
ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le
stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a
norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il
Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della
materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle
funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e
in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi
fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità
giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela
dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei
princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti
concessori o autorizzatori;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali
derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati
dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della
Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale
semplificazione.
Art. 2.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
1. Il Governo
è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la
devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti
legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane
nonchè per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di
riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì,
nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle
disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo
l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata", da rendere
entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri,
il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il
parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e
quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle
Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti
territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
nonchè la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei
Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle
Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e
della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di
governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle
caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e
imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di
bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via
prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da
assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le
caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale
gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione
associata tra i Comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento
delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di
consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di
individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il
funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di
intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di
adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma
4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
f) prevedere una disciplina di princìpi fondamentali idonea a garantire
un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta,
sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle
situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della
attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto
comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta
Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il
sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione,
l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle
disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica
della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio
normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al
disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio
di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città
metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di
rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di
maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche
tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità
e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane
anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori
di Comuni e Province;
m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli
organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale
attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonchè, fatta salva la
polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica nonchè le disposizioni volte ad
assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo
statuto e ai regolamenti;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di
competenza statale affidati ai comuni;
o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia
funzionale;
p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto
dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
q) rispettare i princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e
fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da
quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti
legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine
il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza
unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la
devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il
recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge
è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della
quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della
congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento
delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il
nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere
di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine
di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni
legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione
concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente
formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza
terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta
giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati
anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 4.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti
locali)
1. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà
statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali
in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e
funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché
le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel
rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione
delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è
riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della
legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti
minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a
quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della
Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle
Comunità montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le
vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal
presente articolo.
Art. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla
partecipazione delle regioni in materia comunitaria)
1. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di
loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività
del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza
Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie
speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione
della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal
Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la
partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie
che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di
Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla
base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di
cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di
tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo.
Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi
alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi
comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o
delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso
qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza
assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione
sull'attività internazionale delle regioni)
1. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al
Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi
trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e
osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità
delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti
territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro
sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di
mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali
osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire
a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi
i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa.
Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni
relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni
dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano
gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma,
della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri
Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali
regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a
favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto
della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica
estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi
dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva
comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri
competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e
criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi
si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i
competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con
la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La
Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo,
comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità
dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di
firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969,
ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi
sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento,
rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni
di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e
derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e,
in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia
portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente
della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla
questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando
la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le
disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane
continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle
materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle
Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni
iniziativa.
Art. 7.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio
delle funzioni amministrative)
1. Lo Stato e le Regioni,
secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni
amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare
l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o
economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale,
nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle
attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della
promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse
pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite
spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche
mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del
trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le
Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza
unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati,
presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei
suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere
corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al
nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei
disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti
dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con
le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno
2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine
si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio
dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei
quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi
alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga
di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda
necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi
di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine
per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono
prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono
comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del
Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato
dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei
suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o
gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative
ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla
data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal
presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere
esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti,
fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di
stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo
sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali
o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza,
nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento
dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche
esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà
delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di
adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per
la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno,
la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal
Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della
regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio
delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città
metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due
componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della
Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle
autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal
Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni
rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I
predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e
le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle
materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili;
i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la
durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con
oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal
secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione
regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di
personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui
trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione,
anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le
sue sezioni regionali.
Art. 8.
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le
finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine
di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed
i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo
1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora
l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi
di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede,
sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato
istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia
procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate
dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono
immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle
Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità
perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è
esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli
atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art. 9.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione,
in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)
1. L'articolo 31 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. La questione di legittimità costituzionale di uno
statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della
Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista
dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio
dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e
notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente
della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione".
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione
della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie
locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto
alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell'atto impugnati".
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le
parole: "dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione".
4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal
seguente:
"Art. 35. - 1. Quando è promossa una questione di legittimità
costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte
costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta
giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che
l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il
rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o
all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un
pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso
il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti
di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata
entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è
depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione".
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la
pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra
Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo
1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il
ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta
alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro
quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del
procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte
costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera
abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.
Art. 10.
(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)
1. In ogni Regione a
statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del
Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante
dello Stato cura in sede regionale:
a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale
collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni
dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di
garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse
generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e
di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle
autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli
statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli
articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi
regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il
tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato
avente sede nel capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra
Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate
dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure
di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti
esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e
degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti
sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi
consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché
l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di
entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle
leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli
organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei
rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi
per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza
statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi
uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il
rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del
personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni
previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i
segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18,
comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità
per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei
posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello
Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi
statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le
modalità definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale
di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo
del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, le parole da: "autonomie locali" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "autonomie locali, nonché
dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il
personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario
del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il
proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei
rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal
Presidente del Consiglio dei ministri".
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il
testo è preceduto dalla formula: ''Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale promulga";
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle
leggi regionali".
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le
disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il
riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto
titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione
quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne
le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.
Art. 11.
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3)
1. Per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto
previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a
statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro
potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge
costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di
attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle
ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì
disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di
competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno
2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1545):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (La Loggia) il 26
giugno 2002.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari regionali), in sede referente, il 9
luglio 2002 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, della
Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 30 luglio 2002; 25 settembre 2002;
2, 3, 22, 24 ottobre 2002; 5, 7 e 12 novembre 2002.
Relazione scritta annunciata il 20 novembre 2002 (atto n. 1545/A -
relatore sen.ri Pastore e Magnalbo).
Esaminato in aula il 22 gennaio 2003 e approvato il 23 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3590): Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 28 gennaio 2003 con pareri delle
commissioni II, III, V, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione l'11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, e 27
febbraio 2003; 5, 6, 13, 18 e 20 marzo 2003.
Relazione scritta presentata il 20 marzo 2003 (atto n. 3590/A - relatore
on. Cristaldi).
Esaminato in aula il 24, 27 marzo 2003; 16, 28 aprile 2003 e approvato con
modificazioni il 29 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1545-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 6 maggio 2003 con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, Giunta per gli
affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione l'8, 13, 14 e 15 maggio 2003.
Esaminato in aula il 15 maggio 2003 e approvato il 27 maggio 2003.
Documenti correlati:
LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001 n.
248) - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE recante "Nuove modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione" (testo approvato dal Consiglio dei
Ministri dell'11 aprile 2003).
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