Art 118 della Costituzione  e la sua prima attuazione


Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Cittą metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietą, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Cittą metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Cittą metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivitą di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietą.