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Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Cittą metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietą, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Cittą metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Cittą metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivitą di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietą. |