SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 14.05.

Ordinamento della polizia locale
C. 2 d'iniziativa popolare, C. 3 d'iniziativa popolare, C. 5 d'iniziativa popolare, C. 558 Molinari, C. 1288 Lusetti, C. 1292 Tidei, C. 2034 Ascierto, C. 2139 Buemi, C. 2169 Buontempo, C. 2431 Tucci, C. 2951 Marone e C. 3434 Ricciotti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta delL'11 maggio 2004.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è proceduto all'abbinamento di quattro ulteriori proposte di legge rispetto a quelle che avevano formato oggetto della relazione svolta il 4 luglio 2002. Invita pertanto il relatore ad illustrare i contenuti dei predetti progetti di legge.

Nicolò CRISTALDI, relatore, procede all'integrazione della relazione svolta il 4 luglio 2002, facendo presente che la proposta di legge n. 2431 a prima firma del deputato Tucci introduce, all'articolo 1, comma 1, una novella al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ricomprendere le forze di polizia locale tra il personale il cui rapporto di lavoro rimane disciplinato in regime di diritto pubblico, mentre il comma 2 del medesimo articolo è volto a modificare l'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, disponendo che la polizia locale è considerata forza di polizia e può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica. Ai sensi del comma 3 si dispone inoltre che, con riguardo alle forze di polizia locale, le norme in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato. Il comma 4 stabilisce che al personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale si applichino le disposizioni di cui ai titoli I e III del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mentre il comma 5 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una apposita classe di rischio, equiparata a quella prevista per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, per il personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale. Ai sensi dell'articolo 2, il personale dipendente dei corpi di polizia municipale e locale viene inquadrato in apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, stabilendo, al comma 2, che le regioni e gli enti locali concorrono alla copertura di tali oneri mediante l'utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada. La proposta di legge n. 2951, il cui primo firmatario è il deputato Marone, ha quale finalità principale, secondo quanto previsto all'articolo 1, la promozione, attraverso la disciplina della polizia locale, di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio delle regioni, incentivando forme di collaborazione tra la polizia locale e le altre Forze di polizia. L'articolo 2 elenca i compiti delle regioni, tra i quali rientrano, in particolare, il perseguimento della realizzazione di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano nonché di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini e la promozione del monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità diffusa.
Le funzioni da attribuire alla polizia locale, dettate dal comma 1 dell'articolo 3, comprendono quelle di polizia amministrativa che sono esercitate, in via esclusiva, relativamente a tutte le materie di competenza dell'ente locale attribuite o delegate ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, unitamente a quelle invece afferenti alla polizia giudiziaria, stradale, tributaria, ambientale ed ittico-venatoria. Il comma 3 precisa inoltre le ipotesi in base alle quali la polizia locale concorre alla sicurezza pubblica, in collaborazione con le altre Forze di polizia, per la prevenzione e la repressione dei reati. L'articolo 4 dispone, al comma 1, che la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia conferita dal prefetto a seguito del superamento di un esame di idoneità, tenuto al termine di un corso di formazione teorico-pratica nonché di una prova psico-attitudinale. Tuttavia, le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale non possono essere attribuite, ai sensi del comma 3, a coloro che non godono dei diritti civili e politici, o che hanno subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono sottoposti a misure di prevenzione, o sono stati destituiti dai pubblici uffici o, ancora, sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati. Quanto agli articoli 5 e 6, tali disposizioni riguardano, rispettivamente, la disciplina dell'armamento e l'abilitazione alla guida di veicoli di servizio, mentre l'articolo 7 detta norme in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa, stabilendo, in particolare che il rapporto di lavoro degli addetti ai Corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che agli appartenenti ai Corpi di polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le altre Forze di polizia. Gli articoli 8 e 9 recano infine disposizioni di modifica della normativa vigente, unitamente alla clausola di copertura finanziaria. La proposta di legge n. 3434 del deputato Ricciotti dispone, all'articolo 1, che le regioni sono titolari della potestà di polizia, nella forma della polizia locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le funzioni di polizia locale consistono nella tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi, nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, nella protezione della sicurezza, incolumità e pacifica convivenza dei cittadini nonché nella prevenzione e nell'intervento nelle situazioni di disagio e marginalità sociali in armonia con le condizioni e i bisogni della comunità territoriale, anche secondo quanto più dettagliatamente specificato al successivo articolo 3. L'articolo 2 dispone invece che le funzioni menzionate sono esercitate unitariamente in ambito regionale e che la struttura dei Corpi di polizia locale è unica e si articola in organi centrali e periferici. È altresì previsto che i sindaci e i presidenti delle province o gli assessori a ciò delegati dispongano dei comandi di polizia locale di cui si avvalgono nell'esercizio delle loro attribuzioni istituzionali. Gli articoli 4, 5, 6 e 7, riguardano, rispettivamente, le qualifiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei corpi di polizia, mentre l'articolo 8 dispone l'istituzione, presso ogni regione, del dipartimento regionale della polizia locale. Di particolare rilievo è anche la disposizione di cui all'articolo 13, a norma della quale è istituito l'Ente nazionale di assistenza per il personale della polizia locale, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di un proprio statuto. L'articolo 14 trasferisce alle regioni, in conformità con quanto previsto all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, una serie di competenze legislative esclusive, disponendo, al comma 2, che, successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali in materia, le province e i comuni emanino appositi regolamenti recanti le modalità tecniche, logistiche e operative dell'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nei limiti del principio di sussidiarietà. La proposta di legge n. 4893 a prima firma del deputato Saia dispone, all'articolo 1, che i comuni e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale e istituiscono, a tale fine, corpi di polizia locale. L'articolo 2 assegna alle regioni due anni di tempo per l'adozione di un provvedimento legislativo volto a disciplinare la polizia locale e stabilisce che il presidente della regione deve essere considerato autorità di polizia locale competente per territorio, cui sono attribuite funzioni di controllo e di coordinamento dei corpi di polizia locale della regione, da porre in essere avvalendosi di un ispettore regionale. L'articolo 4 reca invece le disposizioni inerenti al sindaco, che è qualificato come autorità comunale di polizia locale, cui spetta il compito di impartire direttive, vigilare sull'espletamento del servizio ed adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il comma 2 del medesimo articolo dispone inoltre che, nella sua veste di autorità di polizia locale, il sindaco è obbligatoriamente convocato dal prefetto in occasione delle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. È fatto peraltro obbligo al questore, nell'ipotesi in cui adotti provvedimenti che hanno attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica che coinvolgano uno o più comuni, di comunicarli preventivamente al sindaco o ai sindaci interessati, ai quali è riconosciuta la facoltà di avanzare proposte o fare eventuali osservazioni. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 si soffermano poi, in particolare, sulla figura del comandante, sui compiti, sul coordinamento, sull'ordinamento e, infine, sul regolamento del corpo di polizia locale, mentre l'articolo 10 dispone che il personale appartenente ai corpi di polizia locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ricopre le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia giudiziaria. Il comma 4 del medesimo articolo dispone, peraltro, che, nell'ambito della regione, il personale della polizia locale, in caso di flagranza di reato, abbia facoltà di intervento ai sensi del codice di procedura penale. Gli articoli 11, 12 e 13 recano disposizioni in materia di armamento, di trattamento pensionistico e assicurativo e di distacchi e rinforzi, mentre agli articoli 14 e 15 sono previste modificazioni e abrogazioni di norme, nonché disposizioni finali. Conclusivamente preannuncia che, anche con riferimento alle proposte di legge da ultimo abbinate, si farà carico di procedere alla predisposizione di un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione per il prosieguo dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.