SEDE REFERENTE
Mercoledì 19 maggio
2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il
Sottosegretario di Stato per l'interno, Antonio D'Alì.
La seduta comincia alle
14.05.
Ordinamento della
polizia locale
C. 2 d'iniziativa popolare, C. 3 d'iniziativa popolare, C. 5 d'iniziativa
popolare, C. 558 Molinari, C. 1288 Lusetti, C. 1292 Tidei, C. 2034
Ascierto, C. 2139 Buemi, C. 2169 Buontempo, C. 2431 Tucci, C. 2951 Marone
e C. 3434 Ricciotti.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue
l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta delL'11 maggio 2004.
Donato BRUNO, presidente,
ricorda che nella precedente seduta si è proceduto all'abbinamento di
quattro ulteriori proposte di legge rispetto a quelle che avevano formato
oggetto della relazione svolta il 4 luglio 2002. Invita pertanto il
relatore ad illustrare i contenuti dei predetti progetti di legge.
Nicolò CRISTALDI, relatore,
procede all'integrazione della relazione svolta il 4 luglio 2002, facendo
presente che la proposta di legge n. 2431 a prima firma del deputato Tucci
introduce, all'articolo 1, comma 1, una novella al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al fine di ricomprendere le forze di polizia locale
tra il personale il cui rapporto di lavoro rimane disciplinato in regime
di diritto pubblico, mentre il comma 2 del medesimo articolo è volto a
modificare l'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
disponendo che la polizia locale è considerata forza di polizia e può
essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e
sicurezza pubblica. Ai sensi del comma 3 si dispone inoltre che, con
riguardo alle forze di polizia locale, le norme in materia di sicurezza e
della salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato. Il comma 4 stabilisce che al personale
dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale si
applichino le disposizioni di cui ai titoli I e III del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, mentre il comma 5 dispone che con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una
apposita classe di rischio, equiparata a quella prevista per gli
appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, per il personale
dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale. Ai
sensi dell'articolo 2, il personale dipendente dei corpi di polizia
municipale e locale viene inquadrato in apposito comparto di
contrattazione collettiva nazionale, mentre l'articolo 3 reca la norma di
copertura finanziaria, stabilendo, al comma 2, che le regioni e gli enti
locali concorrono alla copertura di tali oneri mediante l'utilizzo di
parte dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle
violazioni al codice della strada. La proposta di legge n. 2951, il cui
primo firmatario è il deputato Marone, ha quale finalità principale,
secondo quanto previsto all'articolo 1, la promozione, attraverso la
disciplina della polizia locale, di un sistema integrato di sicurezza
delle città e del territorio delle regioni, incentivando forme di
collaborazione tra la polizia locale e le altre Forze di polizia.
L'articolo 2 elenca i compiti delle regioni, tra i quali rientrano, in
particolare, il perseguimento della realizzazione di condizioni ottimali
di sicurezza delle città e del territorio extraurbano nonché di tutela
dei diritti di sicurezza dei cittadini e la promozione del monitoraggio
dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità diffusa.
Le funzioni da attribuire alla polizia locale, dettate dal comma 1
dell'articolo 3, comprendono quelle di polizia amministrativa che sono
esercitate, in via esclusiva, relativamente a tutte le materie di
competenza dell'ente locale attribuite o delegate ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione, unitamente a quelle invece afferenti alla polizia
giudiziaria, stradale, tributaria, ambientale ed ittico-venatoria. Il
comma 3 precisa inoltre le ipotesi in base alle quali la polizia locale
concorre alla sicurezza pubblica, in collaborazione con le altre Forze di
polizia, per la prevenzione e la repressione dei reati. L'articolo 4
dispone, al comma 1, che la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia
conferita dal prefetto a seguito del superamento di un esame di idoneità,
tenuto al termine di un corso di formazione teorico-pratica nonché di una
prova psico-attitudinale. Tuttavia, le qualifiche connesse alle funzioni
di polizia locale non possono essere attribuite, ai sensi del comma 3, a
coloro che non godono dei diritti civili e politici, o che hanno subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono sottoposti a
misure di prevenzione, o sono stati destituiti dai pubblici uffici o,
ancora, sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati. Quanto agli articoli 5 e 6, tali disposizioni riguardano,
rispettivamente, la disciplina dell'armamento e l'abilitazione alla guida
di veicoli di servizio, mentre l'articolo 7 detta norme in materia di
contrattazione previdenziale e assicurativa, stabilendo, in particolare
che il rapporto di lavoro degli addetti ai Corpi di polizia locale è
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che agli appartenenti ai Corpi
di polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e
infortunistica, le disposizioni previste per le altre Forze di polizia.
Gli articoli 8 e 9 recano infine disposizioni di modifica della normativa
vigente, unitamente alla clausola di copertura finanziaria. La proposta di
legge n. 3434 del deputato Ricciotti dispone, all'articolo 1, che le
regioni sono titolari della potestà di polizia, nella forma della polizia
locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le funzioni di
polizia locale consistono nella tutela delle libertà civili, dei diritti
individuali e collettivi e degli interessi diffusi, nell'attività di
prevenzione e di repressione dei reati, nella protezione della sicurezza,
incolumità e pacifica convivenza dei cittadini nonché nella prevenzione
e nell'intervento nelle situazioni di disagio e marginalità sociali in
armonia con le condizioni e i bisogni della comunità territoriale, anche
secondo quanto più dettagliatamente specificato al successivo articolo 3.
L'articolo 2 dispone invece che le funzioni menzionate sono esercitate
unitariamente in ambito regionale e che la struttura dei Corpi di polizia
locale è unica e si articola in organi centrali e periferici. È altresì
previsto che i sindaci e i presidenti delle province o gli assessori a ciò
delegati dispongano dei comandi di polizia locale di cui si avvalgono
nell'esercizio delle loro attribuzioni istituzionali. Gli articoli 4, 5, 6
e 7, riguardano, rispettivamente, le qualifiche, lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale dei corpi di polizia, mentre
l'articolo 8 dispone l'istituzione, presso ogni regione, del dipartimento
regionale della polizia locale. Di particolare rilievo è anche la
disposizione di cui all'articolo 13, a norma della quale è istituito
l'Ente nazionale di assistenza per il personale della polizia locale,
avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di un proprio
statuto. L'articolo 14 trasferisce alle regioni, in conformità con quanto
previsto all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 3 della legge
15 marzo 1997, n. 59, una serie di competenze legislative esclusive,
disponendo, al comma 2, che, successivamente all'entrata in vigore delle
leggi regionali in materia, le province e i comuni emanino appositi
regolamenti recanti le modalità tecniche, logistiche e operative
dell'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza,
nei limiti del principio di sussidiarietà. La proposta di legge n. 4893 a
prima firma del deputato Saia dispone, all'articolo 1, che i comuni e le
province sono titolari delle funzioni di polizia locale e istituiscono, a
tale fine, corpi di polizia locale. L'articolo 2 assegna alle regioni due
anni di tempo per l'adozione di un provvedimento legislativo volto a
disciplinare la polizia locale e stabilisce che il presidente della
regione deve essere considerato autorità di polizia locale competente per
territorio, cui sono attribuite funzioni di controllo e di coordinamento
dei corpi di polizia locale della regione, da porre in essere avvalendosi
di un ispettore regionale. L'articolo 4 reca invece le disposizioni
inerenti al sindaco, che è qualificato come autorità comunale di polizia
locale, cui spetta il compito di impartire direttive, vigilare
sull'espletamento del servizio ed adottare i provvedimenti previsti dalle
leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il comma 2 del medesimo
articolo dispone inoltre che, nella sua veste di autorità di polizia
locale, il sindaco è obbligatoriamente convocato dal prefetto in
occasione delle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica. È fatto peraltro obbligo al questore, nell'ipotesi in
cui adotti provvedimenti che hanno attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica che coinvolgano uno o più comuni, di comunicarli preventivamente
al sindaco o ai sindaci interessati, ai quali è riconosciuta la facoltà
di avanzare proposte o fare eventuali osservazioni. Gli articoli 5, 6, 7,
8 e 9 si soffermano poi, in particolare, sulla figura del comandante, sui
compiti, sul coordinamento, sull'ordinamento e, infine, sul regolamento
del corpo di polizia locale, mentre l'articolo 10 dispone che il personale
appartenente ai corpi di polizia locale, nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza, ricopre le qualifiche di agente di polizia
giudiziaria e di ufficiale di polizia giudiziaria. Il comma 4 del medesimo
articolo dispone, peraltro, che, nell'ambito della regione, il personale
della polizia locale, in caso di flagranza di reato, abbia facoltà di
intervento ai sensi del codice di procedura penale. Gli articoli 11, 12 e
13 recano disposizioni in materia di armamento, di trattamento
pensionistico e assicurativo e di distacchi e rinforzi, mentre agli
articoli 14 e 15 sono previste modificazioni e abrogazioni di norme, nonché
disposizioni finali. Conclusivamente preannuncia che, anche con
riferimento alle proposte di legge da ultimo abbinate, si farà carico di
procedere alla predisposizione di un testo unificato da sottoporre
all'esame della Commissione per il prosieguo dell'esame.
Donato
BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell'esame ad altra seduta.
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