CCNL
DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ART.
7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999
Il
giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo
l’incontro tra:
ARAN:
nella
persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni FIRMATO
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL-fp/Enti
Locali
FIRMATO
CGIL
FIRMATO
CISL/FPS
FIRMATO
CISL
FIRMATO
UIL/FPL
FIRMATO
UIL
FIRMATO
Coordinamento
Sindacale
Autonomo
FIRMATO
CISAL
FIRMATO
(Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill
Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
FED.NE
NAZ.LE EE.LL.
(Ugl
Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,
Consal-Fedenadel,
Sal, Quadril, Sinpa, Ospol)
FIRMATO
UGL
FIRMATO
DICCAP/CONFSAL
-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
FIRMATO
(Fenal/Confsal,
Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)
CONFSAL
FIRMATO
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato CCNL
CCNL di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999
Premesso
che il Tribunale ordinario di Trapani –
Sezione Lavoro – ha richiesto all’ARAN l’attivazione della procedura di
interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 165/2001, a
seguito del ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 317/200. Il giudice, ha
ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario
risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente l’interpretazione
dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999 con particolare riferimento alla
portata applicativa della espressione “adeguata valorizzazione” cui dovevano
provvedere gli Enti. In particolare il Giudice chiede alle parti contrattuali
nazionali di chiarire se “l’adeguata valorizzazione consisteva:
1.
fin dall’1/4/1999 nell’inquadramento nella categoria D;
2.
nella cd. progressione orizzontale (ed in questo caso come poteva
attuarsi la progressione; in particolare con l’inquadramento nella posizione
C3 o in quella C4);
3.
se si trattasse di norma programmatica rispetto alla quale la coda
contrattuale del 14/9/2000 costituisce attuazione non retroattiva;
4.
infine, se si trattava di facoltà discrezionale della P.A. liberamente
esplicabile nell’uno o nell’altro senso.”.
Rilevato che la disciplina dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999 (“…gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.”) era rivolta, come norma programmatica, a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento; tali iniziative potevano, naturalmente, ricomprendere sia le progressioni verticali secondo la disciplina dell’articolo 4 del CCNL del 31/3/1999, sia eventuali compensi di produttività e di risultato o di incentivazione delle responsabilità rivestite secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1/4/1999.
La progressione orizzontale nella categoria C poteva essere praticata dall’Ente con le regole definite in sede decentrata e valide per tutti i lavoratori della medesima categoria, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31/3/1999;
Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del CCNL del 31/3/1999, essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell’area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in base al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31/3/1999;
Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001 (ex art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l’acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;
Considerato che, a conferma dell’esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l’art.24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1/4/1999 che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell’area di vigilanza di cui si tratta;
Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell’art.24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1/4/1999, l’art. 29 del CCNL del 14/9/2000, ai fini dell’inquadramento del personale dell’area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;
Che tale disciplina esclude quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore e trova applicazione per il periodo successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 14/9/2000, senza efficacia retroattiva;
Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999 nel testo che segue:
ART. 1