CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ARTICOLO 9 DEL CCNL DEL 31/3/1999, in relazione agli artt. 8 e 16 dello stesso CCNL nonché in relazione agli artt. 4 e 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999.

 

 

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

 

 

ARAN:

nella persona del Presidente  Avv. Guido Fantoni         FIRMATO

 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI                         CONFEDERAZIONI SINDACALI

 

CGIL-fp/Enti Locali       FIRMATO                            CGIL           FIRMATO

 

CISL/FPS                 FIRMATO                                       CISL            FIRMATO

 

UIL/FPL                   FIRMATO                                       UIL              FIRMATO

                                                                                                           

Coordinamento Sindacale

Autonomo                             FIRMATO                     CISAL         FIRMATO

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,

 Confill Enti  Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

 

FED.NE NAZ.LE EE.LL.

(Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,

Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol) FIRMATO   UGL   FIRMATO

 

DICCAP/CONFSAL -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI

CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE     

(Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)            FIRMATO

 

                                                                                        CONFSAL      FIRMATO

 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato CCNL

 
CCNL di interpretazione autentica dell’art. 9 comma 3 del CCNL del 31.3.99 del Comparto Regioni e Autonomie Locali in relazione agli artt. 8 e 16 dello stesso CCNL nonché in relazione agli artt. 4 e 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999

 

 Premesso che il Tribunale Ordinario di Torino - sez. lavoro- in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 6044/00+8889/00, tra Grasso Angelo e il Comune di Torino, nella seduta del 24/2/2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale le seguenti due questioni :

a)      prima questione, riguardante l’interpretazione dell’art. 9, comma 3, del CCNL del 31/3/1999 in relazione all’art. 21, comma 7 del Contratto Integrativo Aziendale del 3/4/2000 del Comune di Torino: <<se l’ipotesi di revoca dell’incarico di posizione organizzativa in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi prevista dall’art. 9 del contratto nazionale, ricomprenda in se l’ipotesi di revoca a seguito di motivata relazione di merito su comportamenti prevista all’art. 21 del contratto integrativo. >>

b)      seconda questione, riguardante l’interpretazione dell’art. 9 del CCNL 31/3/1999 in relazione agli artt. 8 e 16 dello stesso contratto e agli artt. 4 e 17, comma 2, lett. c) del CCNL 1/4/1999: <<se alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sia o meno consentito introdurre ipotesi di revoca degli incarichi di posizione organizzative ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 9 del contratto nazionale>>

 

Rilevato che le ipotesi per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa prima della scadenza sono chiaramente indicate nell’art. 9, comma 3, del CCNL del 31/3/1999 e possono essere così riassunte: a) intervenuti mutamenti organizzativi; b) specifico accertamento di risultati negativi. Il successivo comma 4 del succitato art. 9 precisa che “i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall’Ente”.

 Che il successivo articolo 16, comma 2, lett. c) del ripetuto CCNL del 31/3/1999 ricomprende nelle materie di concertazione espressamente la definizione, tra l’altro, dei criteri generali per la disciplina del “conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica “.

 Preso atto che la disciplina relativa all’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa è soggetta a concertazione, secondo le previsioni dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31/3/1999.

 Che con riferimento allo specifico quesito indicato nella lett. a), nella particolare fattispecie in esame non viene in considerazione un dubbio interpretativo sui contenuti e sulla effettiva portata di una clausola contrattuale nazionale e cioè dell’art. 9 del CCNL del 31/3/1999 in materia di revoca dell’incarico, ma piuttosto un diverso problema giuridico di valutazione della sussistenza di un corretto rapporto tra fonti contrattuali di diverso livello

Ritenuto che, non rientri nelle prerogative delle parti negoziali di livello nazionale di valutare l’esistenza di un eventuale contrasto tra il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello decentrato integrativo, né di dichiararlo o di farlo dichiarare, anche in vista della prevista sanzione di cui all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001

Che per quanto riguarda la seconda questione di cui alla lett. b), essendo da escludere la competenza della contrattazione decentrata integrativa ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal contratto nazionale

 Che conseguentemente alle indicazioni del punto precedente appare non rilevante la prima questione indicata nella lett. a) sulla riconducibilità della “motivata relazione di merito” sui comportamenti alla ipotesi di “accertamenti di risultati negativi”

Tutto quanto sopra valutato le parti concordano l’interpretazione autentica dell’art. 9 del CCNL del 31/3/1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nel testo che segue:

 

ART. 1

 

1)  E’ pienamente confermata la disciplina della revoca degli incarichi per le posizioni organizzative contenuta nell’art. 9, commi 3 e 4, del CCNL del 31/3/1999.

2)  E’ altresì confermata la disciplina delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, contenuta negli artt. 16 del CCNL del 31/3/1999 e 4 del CCNL dell’1/4/1999, e di quelle oggetto di concertazione, contenuta negli artt. 8 del CCNL dell’1/4/1999 e 16, comma 2, del CCNL del 31/3/1999.