CCNL
DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ART.
7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999, IN RELAZIONE ALL’ART. 29 DEL CCNL DEL
14/9/2000
Il
giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo
l’incontro tra:
ARAN:
nella
persona del Presidente Avv.
Guido Fantoni FIRMATO
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL-fp/Enti Locali
FIRMATO
CGIL
FIRMATO
CISL/FPS
FIRMATO
CISL
FIRMATO
UIL/FPL
FIRMATO
UIL
FIRMATO
Coordinamento
Sindacale
Autonomo
FIRMATO
CISAL FIRMATO
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
FED.NE
NAZ.LE EE.LL.
(Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,
Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol) FIRMATO
UGL
FIRMATO
DICCAP/CONFSAL
-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)
CONFSAL
FIRMATO
CCNL
di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999, in
relazione all’art. 29 del CCNL del 14.9.2000
Premesso
che
il Tribunale ordinario di Pesaro – Sezione Lavoro – in relazione alla causa
n.582/2001, tra Moricoli Carlo ed il Comune di Fano, più altre aventi il
medesimo oggetto, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al
giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l’interpetazione dell’art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare
appurare se:
1.
in base a tale clausola contrattuale, ed ai fini della sua applicazione,
occorre procedere ad un automatico passaggio di categoria del personale
dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo già
collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali
(e inquadrato quindi nella categoria C a seguito dell’applicazione del nuovo
sistema di classificazione) nella categoria D;
2.
il profilo professionale ex art.29 dello stesso CCNL del 14.9.2000
risulti simile alle declaratorie della 7^ qualifica funzionale del DPR
n.347/1983;
Con
riferimento al punto 1.:
Rilevato
che
la disciplina dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999 (“…gli enti
adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di
coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della
medesima area a seguito di procedure concorsuali.”) era rivolta a sollecitare
le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione
del personale previste dai contratti collettivi in riferimento, ad esempio, allo
sviluppo economico orizzontale, alle progressioni verticali nel rispetto
dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, ed eventuali incentivi di produttività e
di risultato.
Che,
conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di
sottoscrizione del CCNL del 31.3.1999, essere interpretata nel senso di
consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del
personale dell’area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo
(ex sesta qualifica funzionale in bese al precedente ordinamento del personale),
che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione,
in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31.3.1999;
Tenuto
conto che
una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto
con le previsioni dell’art.52 del D.lgs.n.165/2001 (ex art.56 del
D.Lgs.n.29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di
reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando
l’acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o
selettive o a forme di sviluppo professionale;
Considerato
che,
a conferma dell’esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente
intervenuto l’art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell’1.4.1999 che ha demandato
ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del
personale dell’area di vigilanza di cui si tratta;
Considerato
che, in attuazione, di
tale rinvio dell’art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell’1.4.1999, l’art.29
del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’inquadramento del personale dell’area
di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento
e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla
vigenza del DPR 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure
concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha
dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue
previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e
limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e
le modalità (anche temporali) per l’inquadramento nella categoria D,
posizione economica D1, del suddetto personale;
Che
tale
disciplina non prevede quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella
categoria superiore;
Con
riferimento al punto 2:
considerato
che
non spetta al contratto collettivo nazionale di lavoro stabilire le equivalenze
tra i nuovi profili e quelli propri del precedente ordinamento del personale,
salvo quanto già espressamente previsto nella tabella C ai fini
dell’inserimento del personale in servizio nel nuovo sistema di
classificazione;
Evidenziato
che il
profilo dello specialista di vigilanza di cui all’art.29 del CCNL del
14.9.2000 risulta correttamente collocato nella categoria D;
Tutto
quanto sopra valutato,
le parti concordano l’interpretazione autentica dell’art.7, co.5, del CCNL
del 31.3.1999 nel testo che segue:
1.
L’art.7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999, non consente un automatico
passaggio nella categoria D del personale dell’area di vigilanza in posizione
di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale
a seguito di procedure concorsuali.
2.
L’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3/1999, deve ritenersi, di
fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in
vigore della disciplina dell’art. 29 del CCNL del 14.9.2000.