CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ART. 7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999, IN RELAZIONE ALL’ART. 29 DEL CCNL DEL 14/9/2000

 

 

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente  Avv. Guido Fantoni         FIRMATO

 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI                          CONFEDERAZIONI SINDACALI

 

CGIL-fp/Enti Locali                  FIRMATO                             CGIL           FIRMATO

 

CISL/FPS                                FIRMATO                             CISL            FIRMATO

 

UIL/FPL                                  FIRMATO                             UIL              FIRMATO

                                                                                                           

Coordinamento Sindacale

Autonomo                                    FIRMATO                          CISAL         FIRMATO

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,

 Confill Enti  Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

 

FED.NE NAZ.LE EE.LL.

(Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,

Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol) FIRMATO                 UGL              FIRMATO

DICCAP/CONFSAL -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI

CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE        

(Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)           

 

                                                                                                CONFSAL           FIRMATO

 

 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato CCNL


CCNL di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999, in relazione all’art. 29 del CCNL del 14.9.2000

 

 

Premesso che il Tribunale ordinario di Pesaro – Sezione Lavoro – in relazione alla causa n.582/2001, tra Moricoli Carlo ed il Comune di Fano, più altre aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpetazione dell’art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare appurare se:

1.      in base a tale clausola contrattuale, ed ai fini della sua applicazione, occorre procedere ad un automatico passaggio di categoria del personale dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali (e inquadrato quindi nella categoria C a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione) nella categoria D;

2.      il profilo professionale ex art.29 dello stesso CCNL del 14.9.2000 risulti simile alle declaratorie della 7^ qualifica funzionale del DPR n.347/1983;

 

Con riferimento al punto 1.:

 

Rilevato che la disciplina dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999 (“…gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.”) era rivolta a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento, ad esempio, allo sviluppo economico orizzontale, alle progressioni verticali nel rispetto dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, ed eventuali incentivi di produttività e di risultato.

 

Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del CCNL del 31.3.1999, essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell’area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in bese al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31.3.1999;

 

Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell’art.52 del D.lgs.n.165/2001 (ex art.56 del D.Lgs.n.29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l’acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;

 

Considerato che, a conferma dell’esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l’art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell’1.4.1999 che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell’area di vigilanza di cui si tratta;

 

Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell’art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell’1.4.1999, l’art.29 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’inquadramento del personale dell’area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;

 

Che tale disciplina non prevede quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore;

 

Con riferimento al punto 2:

 

considerato che non spetta al contratto collettivo nazionale di lavoro stabilire le equivalenze tra i nuovi profili e quelli propri del precedente ordinamento del personale, salvo quanto già espressamente previsto nella tabella C ai fini dell’inserimento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione;

 

Evidenziato che il profilo dello specialista di vigilanza di cui all’art.29 del CCNL del 14.9.2000 risulta correttamente collocato nella categoria D;

 

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l’interpretazione autentica dell’art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999 nel testo che segue:

 

 ART.1

 

1.      L’art.7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999, non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.

2.      L’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3/1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell’art. 29 del CCNL del 14.9.2000.