FUNZIONE PUBBLICA

 

 


 

               Roma, 11 maggio 2006 

                                                        Alle segreterie regionali e territoriali

                                                                  LORO SEDI

                                                        e pc.

                                                          Al presidente dell’ANCI
                                                               On.le Leonardo Dominici 

                                                           Al presidente dell’UPI
                                                               Dott. Fabio Melilli 

                                                           Al Presidente dell’ARAN
                                                               Consigliere Raffaele Perna

 

 

Oggetto: fondo ex art 15 del  CCNL 1.4.1999 relativamente  al personale  ATA                          trasferito al Comparto Scuola
 

Le scriventi segreterie nazionali sono venute a conoscenza che la  ragioneria generale dello stato sta ancora  effettuando in numerose regioni, in particolare nel Lazio ed in Piemonte, controlli a tappeto nei confronti di comuni di piccole-medie dimensioni, intervenendo nel merito degli accordi stipulati in sede di contrattazione decentrata, spesso mettendone in discussione gli  esisti e le risorse stanziate.

In particolare, in più di una occasione, sono stati contestate quelle risorse che, in pro quota, erano calcolate per il salario accessorio del  personale ATA  transitato nel 2000 nello Stato e che le amministrazioni, legge permettendo, hanno ritenuto a buon ragione di consolidare nel fondo dopo la fuoriuscita di questi lavoratori.

Tali comportamenti, come la pretesa di fare restituire da parte degli Enti ai lavoratori le somme “indebitamente riscosse relative alla parte del fondo riferita ai lavoratori ATA”  a partire dal 1 gennaio 2000. vanno duramente  respinti chiamando le Amministrazioni ad assumersi le dovute responsabilità nei confronti dell’ atteggiamento censorio dei funzionari della Ragioneria dello Stato, chiaramente illegittimo e privo di fondamento.

Ciò perché tale interpretazione, frutto dell’ evidente volontà di condizionare gli atti ed i comportamenti dei comuni,  stravolge completamente quanto disposto dalla  legge 124 del maggio 1999 e del decreto del Ministero dell’Interno del 16 ottobre 1999 pubblicato sulla GU n.9 del 13 gennaio 2000 ed inoltre invade senza legittimazione la sfera autonoma della contrattazione nazionale.

In particolare i CCNL di comparto successivi al 2000 e l’apposito accordo, nella specifica materia del trasferimento, ARAN - sindacati del 20/7/99 che nulla hanno modificato né previsto rispetto ai fondi del salario accessorio del personale trasferito.

A tale proposito è bene ricordare che, diversamente da tutte le altre procedure di trasferimento, eseguite nel corso di questi ultimi anni con decreti ministeriali, le norme richiamate non fanno alcun riferimento ai fondi di amministrazione ed alla loro eventuale decurtazione dei pro-quota, bensì esclusivamente alla detrazione complessiva  dei trasferimenti erariali in proporzione al numero dei passaggi degli ATA  alla Scuola, per  ognuna delle Amministrazioni degli Enti Locali interessate.

Tale affermazione è ben spiegata  nella scheda dell’allegato C del Decreto Ministero Interni del 16/10/99;  in particolare, riguardo al  salario accessorio,  ben si evidenzia che sono  considerate  ai fini della decurtazione esclusivamente le  particolari indennità che la legge riconosce al personale ATA per l’esercizio delle proprie funzioni.

Per queste ragioni le amministrazioni che all’epoca non hanno ritenuto scaricare gli effetti delle decurtazioni sui fondi, né in sede di contrattazione nazionale né integrativa, defalcando i pro quota del personale ATA, non possono essere soggette a censura da parte  dei solerti funzionari della Ragioneria dello Stato, né tantomeno può essere ritenuta accoglibile la pretesa di restituzione delle somme “indebitamente percepite” da parte dei lavoratori.

Come abbiamo già detto tali addebiti sono da considerarsi  illeggitimi sia sul piano legislativo che  contrattuale; in particolare su quest’ultimo aspetto ricordiamo  che il CCNL 2004 ha consolidato i fondi antecedenti, comunque formati, ponendo così la parola fine ad una lunga disputa che aveva riguardato la loro costituzione.

In ragione di ciò invitiamo le strutture in indirizzo a vigilare con la massima attenzione e determinazione per impedire ogni tentativo d’intromissione nel merito degli accordi decentrati  stipulati, contrastandone ogni intenzione.

Nel frattempo, appena definiti gli incarichi del  nuovo Governo, le scriventi si faranno carico di sollecitare il Dipartimento della Funzione Pubblica per un incontro con  la Ragioneria Generale dello Stato che chiarisca definitivamente i termini di una  annosa vicenda che interferisce indebitamente su materie di stretta pertinenza  della contrattazione decentrata tra sindacati e le delegazioni trattanti degli Enti.

Cordiali saluti. 

FP CGIL                                   CISL FP                                   UIL FPL
         Santucci                                      Alia                                     Fiordaliso

 

Allegati: a) legge124 del 1999
                        b)
decreto Min Interno del 16 ottobre 1999
                    
   c)
accordo ARAN 20/7/00 art. 2 e 9
                        d)
scheda di trasmissione
 

 

ALLEGATO A:  articolo 8 della legge 124 del 3 maggio  1999

 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado é a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, é trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed é inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale é consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto. 

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, é analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed é inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. 

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito. 

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI. 

ALLEGATO B:  decreto del Ministero dell’Interno del 16 ottobre 1999 (GU n.9 del 13.1.2000)

Art. 1.
Gli enti interessati al trasferimento del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono tenuti a certificare entro il primo trimestre dell'anno in cui e' avvenuto il passaggio, mediante l'unito modello che fa parte integrante del
presente decreto l'onere sostenuto dagli stessi nell'anno finanziario precedente. L'operazione, decorre dal 1o gennaio 2000.
L'onere e' riferito:
a) al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999 ed a quello assunto successivamente a seguito di selezioni indette prima di tale data;
b) alle spese sostenute limitatamente agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito (appalti, progetti LSU stabilizzati, convenzioni);
c) alla spesa sostenuta per assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica nell'anno precedente a quello dell'effettivo trasferimento per vacanze di organico.

Art. 2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta del Ministro dell'interno, provvede con appositi decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento, dallo stato di previsione del Ministero dell'interno allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dei fondi corrispondenti al totale degli oneri risultanti dalle certificazioni di cui al precedente art. 1 che gli enti interessati devono presentare, anche se negative, entro il 31 marzo 2000 tramite prefettura.

ALLEGATO C

ACCORDO ARAN –OO.SS IN APPLICAZIONE DELL'Art. 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, n. 124 

1 Art. 1. Ambito di applicazione.

Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2000 al personale dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e degli articoli 5 e 10 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell'ente locale. 

Art. 2. Regime contrattuale

1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2000 il contratto collettivo nazionale del lavoro 1o aprile 1999 di regioni-autonomie locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. 26 maggio 1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.

2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi enti locali.

3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato C.C.N.L. 26 maggio 1999.

4. In applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993 al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell'amministrazione cedente e dell'amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità - limitatamente all'a.s. 2000-2001 - di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell'Amministrazione locale di provenienza.

5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31 dicembre 1999 dagli enti locali che rientrano in servizio nell'ente locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell'ente locale stesso, senza soluzione di continuità.

6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex sesta qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l'utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando "ad personam" l'inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3. 

Art. 3.Inquadramento professionale e retributivo

1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità.
Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 16 luglio 1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del C.C.N.L. 1o aprile 1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lettera d), del medesimo C.C.N.L.
L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.
L'inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata.

2. L'inquadramento e l'attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all'attività amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9. Il personale anzidetto potrà optare per l'inquadramento nell'area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio.

3. Al personale ausiliario degli enti locali appartenente alla ex quarta e quinta qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell'area A secondo quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto.

4. Nella sequenza di cui all'art. 36 del C.C.N.L. citato il profilo A/2 e la lettera d) del comma 2 dello stesso art. 36 saranno opportunamente integrati.

5. Trova applicazione il disposto dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di revocare l'opzione esercitata per l'ente locale entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica.

6. Per il personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili nido delle amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse amministrazioni considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente. 

Art. 4. Regime pensionistico e previdenziale

1. Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. I sei mesi previsti dall'art. 5 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica per l'opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale - comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata - di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. Entro lo stesso termine deve essere confermata o può essere revocata l'eventuale opzione già esercitata. 

Art. 5. Inquadramento nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi

1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli enti locali e inquadrate dal 1° settembre 2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l'allegata tabella A, sarà inquadrato nell'area D, a decorrere dal 1° settembre 2000 - previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale - colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31 dicembre 1999.

2. Le altre unità di personale provenienti dagli enti locali con qualifiche che danno titolo all'inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l'allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrate nell'area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell'a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l'a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale.

3. Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all'ente locale di precedente appartenenza - previo consenso del medesimo - entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4.

4. Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall'art. 3, comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 

Art. 6. Ferie

1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruite e maturate entro il 31 dicembre 1999. Dal 1o gennaio 2000 si applicano le disposizioni dell'art. 19 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo.

2. Limitatamente all'anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre. 

Art. 7. Malattia

1. Per l'assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31 dicembre 1999, comunicati dai rispettivi enti locali, vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del comparto scuola. 

Art. 8. Tempo parziale

1. lavoratori transitati dagli enti locali, con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446.

2. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato. 

Art. 9. Retribuzione fondamentale e salario accessorio

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella Al allegata al C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola.
Ai responsabili amministrativi è corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dal C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola.

3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. scuola 26 maggio 1999, sarà definito l'utilizzo - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del medesimo C.C.N.L. e degli articoli 26, 27, 28 e 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d'intesa siglato il 5 giugno 2000, tra organizzazioni sindacali e Ministero della pubblica istruzione, nonché a quelle derivanti dall'applicazione del decreto interministeriale 16 ottobre 1999.

4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Al personale che svolge tali compiti potrà essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola.

5. Sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell'area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del compatto scuola non inquadrati al 1osettembre 2000 nell'area D, e mediante apposite procedure, il personale del comparto scuola appartenente all'area B.

6. In via transitoria e fino all'inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all' art. 3, comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e all'art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999. 

Art. 10. Personale in distacco sindacale

1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31 dicembre 1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e della funzione pubblica.

2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1, che sia rientrato in servizio presso l'ente locale nel periodo transitorio dal 1o gennaio 2000, alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.

 

 

ALLEGATO D:                  SCHEDA DI TRASMISSIONE