Allegato n.2

 

al CCNL Federcasa per il biennio economico 2004-2005

 

 

 

CCNL FEDERCASA 14 marzo 2002 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE: Regolamento di funzionamento

 

 

Art. 1: Composizione e compiti della CNG

 

La CNG è costituita ai sensi per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 3, del CCNL Federcasa 2002-2005.

 

Le due parti pariteticamente rappresentate nella CNG sono rispettivamente costituite da:

·         Rappresentanti nazionali di Federcasa;

·         Rappresentanti nazionali delle strutture sindacali firmatarie del CCNL.

 

I compiti della Commissione sono individuati come segue:

 

1.       Osservatorio degli atti e provvedimenti - di livello nazionale, regionale e locale - che riguardino  la materia contrattuale, con particolare riferimento agli atti normativi capaci di incidere sul suo campo di applicazione

2.       Emanazione di indirizzi rivolti alla generalità dei destinatari del Contratto, in merito alla sua interpretazione ed applicazione.

3.       Emanazione di pareri sulla corretta applicazione ed interpretazione delle norme contrattuali  a fronte di quesiti, riguardanti questioni di carattere generale, provenienti da uno dei soggetti abilitati ai sensi del successivo art.2, individualmente o congiuntamente.

4.       Emanazione di pareri in merito a controversie relative a casi concreti, che le vengano sottoposte congiuntamente dalle parti interessate, purché soggetti a ciò abilitati dal successivo art. 2.

 

 

Art. 2: Soggetti abilitati a promuovere risoluzioni

 

La CNG può pronunziarsi esclusivamente in relazione a questioni proposte, individualmente o congiuntamente, dai seguenti soggetti:

·         Federcasa

·         Enti aderenti a Federcasa

·         Strutture sindacali nazionali firmatarie del CCNL e strutture territoriali ed aziendali ad esse aderenti

·         Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

 

 

Art. 3: Sede delle riunioni

 

La Commissione si riunisce di regola  presso Federcasa con cadenza mensile, in giorni preventivamente concordati.

In fase di istruttoria delle controversie che le siano state sottoposte, la Commissione può convocare presso di sé le parti  tra le quali sia insorto il contenzioso, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Qualora ricorrano particolari motivi la Commissione può indire la propria riunione presso l’Ente che ne abbia fatta esplicita richiesta.

 

 

Art. 4: Funzionamento

 

Le singole riunioni sono presiedute da un “Presidente di turno”. Tale carica è espressa a turno dalle due parti che costituiscono la CNG.

Il Presidente di turno ha la responsabilità della firma delle risoluzioni adottate, coordina lo svolgimento dei lavori e convoca la riunione successiva.

La Commissione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei componenti che vi partecipa, purché entrambi le parti siano rappresentate.

Gli atti della Commissione destinati all’esterno sono emanati dalla CNG in nome proprio, tramite Federcasa, che assicura altresì il supporto logistico-organizzativo dell’attività della Commissione, ivi compresa la gestione di un protocollo riservato agli atti della CNG.

 

Art. 5: Risoluzioni

 

La Commissione, in quanto organismo paritetico, si esprime esclusivamente sulla base di valutazioni condivise da entrambi le parti che la costituiscono.

I singoli membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza circa l’andamento della istruttoria e le opinioni espresse in tale sede, che restano comunque prive di rilevanza esterna.

Le istruttorie che si riferiscono ai compiti di cui ai punti 3) e 4)  del precedente Art. 1, devono compiersi nel termine di 60 giorni dall’avvio.

Della eventuale impossibilità di raggiungere una decisione unitaria nei termini indicati al comma precedente, viene data comunicazione al soggetto o ai soggetti che avevano richiesto l’intervento della CNG.

Nel corso della istruttoria i soggetti avevano promosso la risoluzione, le due parti costituenti la Commissione ed i singoli componenti che ne fanno parte, si astengono da qualsiasi iniziativa o comportamento che possa pregiudicare la situazione sotto esame.

Le parti si impegnano ad astenersi da ogni comportamento difforme dalle risoluzioni adottate dalla CNG nell’ambito delle attività di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 1.

 

Art. 6: Interpretazioni autentiche

 

La Commissione Nazionale di Gestione ha facoltà di investire le parti stipulanti il CCNL ove ritenga necessaria la emanazione di interpretazioni autentiche di norme contrattuali o la loro integrazione.

 

Roma, li 30 settembre 2002

 

FIRMATO: FEDERCASA-ANIACAP; F.P. CGIL; F.P.S. CISL; UIL F.P.L.; FESICA CONFSAL