NORME
DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative
alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello
di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.
Art.
1.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, come
modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da
considerare essenziali sono i seguenti:
1) gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in
proprieta' o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla
tutela dell'incolumita' di cose e persone;
2) servizi del personale.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le
modalita' di cui all'art. 2, la continuita' delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
1) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti,
nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
2) attivita' antinfortunistica e di pronto intervento;
3) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti
retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla
compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi
previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovra' essere garantito
solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi
del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e
il 15 di ogni mese;
4) servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza
dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilita';
3. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove
esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di
effettuazione dello sciopero.
Art.
2.
Contrattazione aziendale e contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 1 sono individuati per le diverse qualifiche e
professionalita' addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di
personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in
reperibilita', per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili
inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per ciascuna
azienda.
2. Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale e
comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a) le professionalita' e le qualifiche di personale, di cui al presente
contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalita',
tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, da esonerare
dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a
livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sugli accordi di cui al comma 1,
sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede
locale, di cui all'art. 4 del presente accordo.
4. In conformita' agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti
responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli
ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i
nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti
all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerati
dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto
di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso sia possibile.
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le parti
assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.
1, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente
contrattazione decentrata. La presente disposizione vale, anche in sede di prima
applicazione del CCNL Federcasa, per gli ex IACP trasformati in enti pubblici
economici, con riferimento agli accordi decentrati vigenti al momento di tale
trasformazione.
Art.
3.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne
comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferire a dieci
giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le
modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di
revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione
all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il
periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi dovra' essere notificata ai competenti
livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l'individuazione
dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale
comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterra' inoltre
l'indicazione delle unita' organizzative e del personale interessati nonche' le
modalita' di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo
sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere
agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le
modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione vieneeffettuata dalle
aziende anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata
massima di una giornata lavorativa (ventiquattro ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere
durata superiore a due giornate lavorative (quarantotto ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo
di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo
l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unita' organizzative o
sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti
singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le
prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' organizzative,
funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero
quali le assemblee permanenti.
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi,
distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso
bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di
sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle
quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un
medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
d) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
e) da ventiquattro ore prima a ventiquattro ore dopo le operazioni di voto
relative alle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravita' o di calamita' naturale.
Art.
4.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare
alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del
capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo
di provincia.
In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla
comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale
proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura
conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare
la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici
coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di
conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre
giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 3, nel caso di
controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per
l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni
lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque
giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 2
non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una
durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata
complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto
apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche
posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale e' inviato alla
commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra'
contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le
ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo
le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative
e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi
di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito
della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale e' previsto un
periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero
entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi
precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all'art. 6, comma 5.
Art.
5.
Norme finali
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli
articoli 4 e 6 della predetta legge n. 146/1990.
Firmato
da:
FEDERCASA, FPS CISL, FESICA CONFSAL, FP CGIL, UIL FPL.