CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE FEDERCASA

 

PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005



In data 2 marzo 2004, presso la sede di Federcasa, ha avuto luogo l’incontro tra:

 

FEDERCASA,

rappresentata dalla Commissione per i Rapporti di Lavoro, nelle persone di:

 

Graziano PIZZIMENTI

Bruno CARLI

Luciano CECCHI

Federico FANT

Domenico IPPOLITO

Salvatore MELIS

Massimo PANICCIA

Marco PIETRANGELO

Maurizio TIBERI

e le

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 

FP CGIL, rappresentata da:

Sergio Leoni

 

FPS CISL, rappresentata da:

Rino Tarelli

Marco Lombardo

Velio Alia

 

UIL FPL, rappresentata da:

Carlo Fiordaliso

Mario Comono

Sauro Brecciaroli

 

CONFSAL, rappresentata da:

Bruno Mariani

Emilio Fatovic

Fulvio Fantini

 

al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente preintesa, relativa al secondo biennio economico del CCNL 14 marzo 2002.


 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE FEDERCASA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

 

 

ARTICOLO 1

ADEGUAMENTO DELLE NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL FEDERCASA AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE

 

Gli enti che effettuano la prima applicazione del CCNL Federcasa nell'arco del biennio 2004-2005 applicano integralmente le norme di cui al titolo VI del CCNL 14 marzo 2002, integrate dalle seguenti disposizioni.

 

  1. Primo inquadramento

 

Ferma restando la tabella di prima inquadramento di cui all'articolo 77 del CCNL Federcasa, che continua a trovare applicazione per le posizioni ivi previste, le nuove posizioni economiche D6, C5, B7, ed A5, introdotte dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, sono inquadrate secondo la seguente tabella:

 

Posizione economica CCNL Regioni – Autonomie Locali

Area-livelli di inquadramento nel CCNL Federcasa

D6

As (livello di nuova istituzione)

C5

Bs (livello di nuova istituzione)

B7

B2

A5

Ds (livello di nuova istituzione)

 

Gli inquadramento effettuati ai sensi del comma precedente non danno luogo all'assegno ad personam cui al comma 4, articolo 77 del CCNL Federcasa.

I livelli di nuova istituzione As, Bs e Ds per tutto il biennio 2004-2005 costituiscono livelli puramente economici, riservati al primo inquadramento di personale proveniente dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, secondo la disciplina di cui all’articolo 1.

 

 

  1. Alte professionalità

 

Ai dipendenti che all'atto della prima applicazione delle CCNL Federcasa ricoprono incarichi di alta professionalità (articolo 10 del CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004 ) si applica la medesima disciplina prevista dal comma 3, articolo 77, del CCNL Federcasa per le”posizioni organizzative”.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti stipulanti il presente Contratto convengono che in linea di principio, ove ciò non contrasti con i contenuti e gli obiettivi delle leggi regionali di riforma, i procedimenti concorsuali e selettivi in atto al momento della trasformazione in enti pubblici economici devono essere portati a compimento. In caso di controversia a tale riguardo, allo scopo di comporla, può essere richiesto l’intervento della Commissione Nazionale di Gestione.

La stessa Commissione resta a disposizione delle parti per ogni utile intervento atto a comporre controversie locali in merito alla prima applicazione del Contratto.

La CNG è altresì impegnata a seguire direttamente eventuali processi di esternalizzazione attraverso la creazione di società di scopo, al fine di tutelare la continuità contrattuale per i lavoratori che siano destinati a prestarvi attività.

 

 

ARTICOLO 2

RETRIBUZIONI MENSILI DEL BIENNIO 2004-2005

 

Con effetto dal 1° gennaio 2004 la “Tabella A”, annessa al CCNL Federcasa 14 marzo 2002 è sostituita dalla seguente:

 

 

AREA

Livello

Importo mensile decorrenza 1.1.2004 (Euro)

Importo mensile decorrenza 1.12.2004 (Euro)

Quadri

Q1

2.491,50

2.575,50

Q2

2.146,00

2.218,50

A

As

2.047,00

2.047,00

A1

1.825,00

1.877,00

A2

1.692,50

1.741,50

A3

1.552,50

1.601,50

B

Bs

1.582,50

1.582,50

B1

1.492,50

1.532,50

B2

1.417,50

1.455,50

B3

1.343,00

1.379,00

C

C1

1.311,50

1.346,50

C2

1.262,00

1.296,00

C3

1.213,00

1.257,00

D

Ds

1.255,50

1.255,50

D1

1.147,00

1.179,00

D2

1.109,00

1.139,00

 

 

 

ARTICOLO 3

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’

 

Con effetto dal 1° gennaio 2004 il numero il numero massimo di aumenti periodici biennali conseguibili nel livello di appartenenza di cui all’articolo 66 del CCNL Federcasa 14 marzo 2002 è elevato a 14 e la “Tabella B” annessa allo stesso Contratto è sostituita dalla seguente:

 

AREA

Livello

Importo mensile (Euro)

Quadri

Q1

42,50

Q2

35,00

A

As

31,50

A1

28,00

A2

24,50

A3

21,50

B

Bs

21,00

B1

20,50

B2

18,60

B3

17,10

C

C1

16,50

C2

15,50

C3

14,50

D

Ds

14,00

D1

13,40

D2

12,90

 

ARTICOLO 4

PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75 del CCNL 14.3.2002, il contributo a carico dell’Amministrazione è aumentato all’1,5% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura.

 

 

ARTICOLO 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI DEL CCNL 14.3.2004

 

  1. L’articolo 64 è integrato dal seguente comma:

“ 4 bis. La retribuzione globale giornaliera è pari ad un ventiduesimo o ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, rispettivamente nei casi di settimana lavorativa di cinque o di sei giorni.”

  1. Il comma 4 dell’articolo 66 è soppresso.
  2. L’articolo 69 è integrato dal seguente comma:

“2 bis. Il periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive di cui ai commi precedenti coincide con l’anno solare in cui devono essere erogate.”

 

 

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

 

Viste le disposizioni introdotte dai decreti legislativi n° 66/2003 (“orario di lavoro”) e n° 276/2003 (“occupazione e mercato del lavoro”) le modalità di applicazione degli articoli contrattuali di seguito richiamati restano così precisate:

 

1. ORARIO DI LAVORO  (D.Lgs. 66/2003)

 

Agli effetti della applicazione del D.Lgs. 66/2003 è confermata la normativa in materia di orario di lavoro di cui al vigente CCNL, con le precisazioni, modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

L’orario settimanale di lavoro è confermato in 36 ore e si considera straordinario il lavoro prestato oltre tale limite.

Sono fatte salve le deroghe di cui al Capo V del D.Lgs. 66/2003.

Eventuali forme di riposo compensativo di prestazioni di lavoro straordinario possono essere introdotte da appositi Accordi aziendali.

Ferma restando la definizione di “lavoro notturno” fornita dall’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 66/2003, sono confermate le percentuali di maggiorazione per il compenso per il lavoro straordinario di cui all’art. 26, comma 5 del vigente CCNL e la loro applicabilità alle prestazioni di lavoro che si svolgono tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

 

2. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Titolo III Capo I del D.Lgs. 276/2003)

E’ integralmente confermata la disciplina degli articoli 56, 57, 58, 59 del vigente CCNL (“Contratti di lavoro temporaneo”), ivi compreso il limite medio dell’8% di cui all’art. 58, comma 2.

Fermo restando quanto disposto al comma 1, le espressioni “lavoro temporaneo” e “lavoro interinale” contenute negli articoli contrattuali indicati al comma precedente sono sostituite da “somministrazione di lavoro” ed i riferimenti alla L. 196/1997 sono soppressi.

Resta esclusa, nel biennio 2004-2005, l’utilizzazione di forme di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

 

3. APPRENDISTATO (Titolo VI Capo I del D.Lgs. 276/2003)

 

Ai sensi del comma 3, art. 47 del D.Lgs. 276/2003 la disciplina di cui all’art. 60 del vigente CCNL è integralmente confermata.

 

4. CONTRATTO DI INSERIMENTO (Titolo VI Capo II del D.Lgs. 276/2003)

 

Per gli effetti dell’art. 86, comma 9 del D.Lgs 276/2003 l’art. 61 del vigente CCNL (“Contratto di formazione e lavoro)” è soppresso, fatta salva la prosecuzione dei contratti in corso fino alla scadenza.

Le Parti firmatarie del vigente CCNL si riservano la stipulazione di un apposito Accordo per l’eventuale introduzione del “Contratto di inserimento”, nell’ambito dell’Accordo Interconfederale 11.2.2004.

 

5. LAVORO A TEMPO PARZIALE  (Titolo V Capo III del D.Lgs. 276/2003)

 

E’ integralmente confermata la disciplina di cui all’art. 20 del vigente CCNL (“Assunzioni a tempo parziale”), ivi compresa la maggiorazione del 50% nel caso di prestazione di lavoro supplementare  superiore al 10% della durata di lavoro a tempo parziale, di cui al citato art. 20, punto 3, comma 4.

 

6. LIMITI COMPLESSIVI DELLE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

 

Fermi restando i limiti specifici già stabiliti dal Contratto,  il ricorso a forme di lavoro flessibile, deve essere contenuto entro il limite massimo complessivo del 30% del personale a tempo indeterminato.

Gli enti sono impegnati a recuperare eventuali eccedenze nell’arco del biennio 2004-2005.

 

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere transitorio. Le Parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell’intera materia, fermo restando che le disposizioni del presente articolo decadono comunque con il 31.12.2005.

 

 

ARTICOLO 7

ATTIVITA’ SINDACALE

 

Considerata l’entità dei processi di trasformazione in atto, la rilevazione del numero dei dipendenti cui trova applicazione il CCNL Federcasa, nell’arco del biennio 2004-2005, viene aggiornata con cadenza trimestrale. Con pari decorrenza si procede all’adeguamento del monte ore previsto dall’art. 9, p. 2, lettera c) del Contratto, sulla base delle quote calcolate al 30 settembre precedente.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti si danno atto che le vigenti disposizioni contrattuali, limitandosi a richiamare gli obblighi di legge in tema di TFR, non limitano l’autonomia aziendale in merito alle possibili forme di accantonamento e di gestione dei relativi fondi. Ricorrendone la necessità, la Commissione Nazionale di Gestione provvederà ad emanare una risoluzione interpretativa in tal senso.

Si danno altresì atto che che l’indennità di comparto istituita dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, al pari di ogni altro trattamento retributivo non contemplato dalle norme di prima applicazione del CCNL Federcasa, trova capienza ed è assorbito nei trattamenti economici stabiliti dal Contratto Federcasa stesso.

ALLEGATI

 

Allegato 1:

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP). (Deliberazione della Commissione di Garanzia n. 03/69 del 16 aprile 2003, in G.U. n. 104 del 7 maggio 2003).

Allegato 2:

COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE – Regolamento di funzionamento.

Allegato 3:

Accordo Interconfederale 11.2.2004