CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE FEDERCASA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
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In
data 2 marzo 2004,
presso la sede di Federcasa, ha avuto luogo l’incontro tra: FEDERCASA, rappresentata
dalla Commissione per i Rapporti di Lavoro, nelle persone di: Graziano
PIZZIMENTI Bruno
CARLI Luciano
CECCHI Federico
FANT Domenico
IPPOLITO Salvatore
MELIS Massimo
PANICCIA Marco
PIETRANGELO Maurizio
TIBERI e
le ORGANIZZAZIONI
SINDACALI FP
CGIL, rappresentata
da: Sergio
Leoni FPS
CISL, rappresentata
da: Rino
Tarelli Marco
Lombardo Velio
Alia UIL
FPL, rappresentata
da: Carlo
Fiordaliso Mario
Comono Sauro
Brecciaroli CONFSAL,
rappresentata da: Bruno
Mariani Emilio
Fatovic Fulvio
Fantini al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente preintesa,
relativa al secondo biennio economico del CCNL 14 marzo 2002. CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE FEDERCASA PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2004-2005 ARTICOLO
1 ADEGUAMENTO
DELLE NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL FEDERCASA AGLI ENTI DI
NUOVA TRASFORMAZIONE Gli enti che
effettuano la prima applicazione del CCNL Federcasa nell'arco del biennio
2004-2005 applicano integralmente le norme di cui al titolo VI del CCNL 14
marzo 2002, integrate dalle seguenti disposizioni.
Ferma restando
la tabella di prima inquadramento di cui all'articolo 77 del CCNL
Federcasa, che continua a trovare applicazione per le posizioni ivi
previste, le nuove posizioni economiche D6, C5, B7, ed A5, introdotte dal
CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, sono inquadrate secondo
la seguente tabella:
Gli
inquadramento effettuati ai sensi del comma precedente non danno luogo
all'assegno ad personam cui al comma 4, articolo 77 del CCNL Federcasa. I livelli di
nuova istituzione As, Bs e Ds per tutto il biennio 2004-2005 costituiscono
livelli puramente economici, riservati al primo inquadramento di personale
proveniente dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, secondo
la disciplina di cui all’articolo 1.
Ai dipendenti
che all'atto della prima applicazione delle CCNL Federcasa ricoprono
incarichi di alta professionalità (articolo 10 del CCNL Regioni -
Autonomie Locali 22 gennaio 2004 ) si applica la medesima disciplina
prevista dal comma 3, articolo 77, del CCNL Federcasa per le”posizioni
organizzative”. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA Le parti
stipulanti il presente Contratto convengono che in linea di principio, ove
ciò non contrasti con i contenuti e gli obiettivi delle leggi regionali
di riforma, i procedimenti concorsuali e selettivi in atto al momento
della trasformazione in enti pubblici economici devono essere portati a
compimento. In caso di controversia a tale riguardo, allo scopo di
comporla, può essere richiesto l’intervento della Commissione Nazionale
di Gestione. La stessa
Commissione resta a disposizione delle parti per ogni utile intervento
atto a comporre controversie locali in merito alla prima applicazione del
Contratto. La CNG è
altresì impegnata a seguire direttamente eventuali processi di
esternalizzazione attraverso la creazione di società di scopo, al fine di
tutelare la continuità contrattuale per i lavoratori che siano destinati
a prestarvi attività. ARTICOLO
2 RETRIBUZIONI
MENSILI DEL BIENNIO 2004-2005 Con effetto dal
1° gennaio 2004 la “Tabella A”, annessa al CCNL Federcasa 14 marzo
2002 è sostituita dalla seguente:
ARTICOLO
3 AUMENTI
PERIODICI DI ANZIANITA’ Con effetto dal
1° gennaio 2004 il numero il numero massimo di aumenti periodici biennali
conseguibili nel livello di appartenenza di cui all’articolo 66 del CCNL
Federcasa 14 marzo 2002 è elevato a 14 e la “Tabella B” annessa allo
stesso Contratto è sostituita dalla seguente:
ARTICOLO
4 PREVIDENZA
INTEGRATIVA Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 75 del CCNL 14.3.2002, il contributo a
carico dell’Amministrazione è aumentato all’1,5% per tutti i
lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari
misura. ARTICOLO
5 MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI DEL CCNL 14.3.2004
“ 4 bis.
La retribuzione globale giornaliera è pari ad un ventiduesimo o ad un
ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, rispettivamente nei casi
di settimana lavorativa di cinque o di sei giorni.”
“2 bis.
Il periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive di cui ai commi
precedenti coincide con l’anno solare in cui devono essere erogate.” ARTICOLO
6 DISPOSIZIONI
AGGIUNTIVE Viste
le disposizioni introdotte dai decreti legislativi n° 66/2003 (“orario
di lavoro”) e n° 276/2003 (“occupazione e mercato del lavoro”) le
modalità di applicazione degli articoli contrattuali di seguito
richiamati restano così precisate: 1.
ORARIO DI LAVORO (D.Lgs.
66/2003)
Agli
effetti della applicazione del D.Lgs. 66/2003 è confermata la normativa
in materia di orario di lavoro di cui al vigente CCNL, con le
precisazioni, modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi. L’orario
settimanale di lavoro è confermato in 36 ore e si considera straordinario
il lavoro prestato oltre tale limite. Sono
fatte salve le deroghe di cui al Capo V del D.Lgs. 66/2003. Eventuali
forme di riposo compensativo di prestazioni di lavoro straordinario
possono essere introdotte da appositi Accordi aziendali. Ferma
restando la definizione di “lavoro notturno” fornita dall’art. 1,
comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 66/2003, sono confermate le
percentuali di maggiorazione per il compenso per il lavoro straordinario
di cui all’art. 26, comma 5 del vigente CCNL e la loro applicabilità
alle prestazioni di lavoro che si svolgono tra le ore 22 e le ore 6 del
giorno successivo. 2.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Titolo III Capo I del D.Lgs. 276/2003) E’
integralmente confermata la disciplina degli articoli 56, 57, 58, 59 del
vigente CCNL (“Contratti di lavoro temporaneo”), ivi compreso il
limite medio dell’8% di cui all’art. 58, comma 2.
Fermo
restando quanto disposto al comma 1, le espressioni “lavoro
temporaneo” e “lavoro interinale” contenute negli articoli
contrattuali indicati al comma precedente sono sostituite da
“somministrazione di lavoro” ed i riferimenti alla L. 196/1997 sono
soppressi. Resta
esclusa, nel biennio 2004-2005, l’utilizzazione di forme di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. 3.
APPRENDISTATO (Titolo VI Capo I del D.Lgs. 276/2003)
Ai
sensi del comma 3, art. 47 del D.Lgs. 276/2003 la disciplina di cui
all’art. 60 del vigente CCNL è integralmente confermata. 4.
CONTRATTO DI INSERIMENTO (Titolo VI Capo II del D.Lgs. 276/2003)
Per
gli effetti dell’art. 86, comma 9 del D.Lgs 276/2003 l’art. 61 del
vigente CCNL (“Contratto di formazione e lavoro)” è soppresso, fatta
salva la prosecuzione dei contratti in corso fino alla scadenza. Le
Parti firmatarie del vigente CCNL si riservano la stipulazione di un
apposito Accordo per l’eventuale introduzione del “Contratto di
inserimento”, nell’ambito dell’Accordo Interconfederale 11.2.2004. 5.
LAVORO A TEMPO PARZIALE (Titolo V Capo III del D.Lgs. 276/2003)
E’
integralmente confermata la disciplina di cui all’art. 20 del vigente
CCNL (“Assunzioni a tempo parziale”), ivi compresa la maggiorazione
del 50% nel caso di prestazione di lavoro supplementare
superiore al 10% della durata di lavoro a tempo parziale, di cui al
citato art. 20, punto 3, comma 4. 6.
LIMITI COMPLESSIVI DELLE FORME DI LAVORO FLESSIBILE Fermi
restando i limiti specifici già stabiliti dal Contratto,
il ricorso a forme di lavoro flessibile, deve essere contenuto
entro il limite massimo complessivo del 30% del personale a tempo
indeterminato. Gli
enti sono impegnati a recuperare eventuali eccedenze nell’arco del
biennio 2004-2005. Le
disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere transitorio. Le
Parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell’intera
materia, fermo restando che le disposizioni del presente articolo decadono
comunque con il 31.12.2005. ARTICOLO
7 ATTIVITA’
SINDACALE Considerata
l’entità dei processi di trasformazione in atto, la rilevazione del
numero dei dipendenti cui trova applicazione il CCNL Federcasa,
nell’arco del biennio 2004-2005, viene aggiornata con cadenza
trimestrale. Con pari decorrenza si procede all’adeguamento del monte
ore previsto dall’art. 9, p. 2, lettera c) del Contratto, sulla base
delle quote calcolate al 30 settembre precedente. DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le
Parti si danno atto che le vigenti disposizioni contrattuali, limitandosi
a richiamare gli obblighi di legge in tema di TFR, non limitano
l’autonomia aziendale in merito alle possibili forme di accantonamento e
di gestione dei relativi fondi. Ricorrendone la necessità, la Commissione
Nazionale di Gestione provvederà ad emanare una risoluzione
interpretativa in tal senso.
Si
danno altresì atto che che l’indennità di comparto istituita dal CCNL
Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, al pari di ogni altro
trattamento retributivo non contemplato dalle norme di prima applicazione
del CCNL Federcasa, trova capienza ed è assorbito nei trattamenti
economici stabiliti dal Contratto Federcasa stesso.
ALLEGATI Allegato 1:
Norme
di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle
aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP). (Deliberazione
della Commissione di Garanzia n. 03/69 del 16 aprile 2003, in G.U. n. 104
del 7 maggio 2003).
Allegato 2:
COMMISSIONE
NAZIONALE DI GESTIONE – Regolamento di funzionamento.
Allegato 3:
Accordo
Interconfederale 11.2.2004
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