I Consorzi per lo Sviluppo
Industriale costituiti ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 06.03.1978, n°
218, sono Enti pubblici economici a norma dell'art. 36 della legge
5.10.1991 n° 317, così come modificato dalla L. 341/95. Ad essi si
applicano le norme della leggi regionali
Fanno parte dei Consorzi:
1) Le Regioni
2) La Provincie
3) I Comuni
Possono farne parte, oltre agli altri enti pubblici territoriali , gli
Enti pubblici che concorrono a favorire lo sviluppo economico e produttivo
e le associazioni imprenditoriali, secondo le modalità previste dagli
statuti consortili. Possono, altresì, farne parte le banche, le
finanziarie e gli Istituti di Credito Speciale, gli Enti Fieristici, le
Comunità Montane e gli Enti economici privati, la cui attività concorre
al perseguimento dello scopo consortile.
Finalità
I Consorzi promuovono, nell'ambito dei propri comprensori e dei propri
agglomerati, le condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di
attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale
scopo realizzano e gestiscono, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati, infrastrutture per l'industria, rustici industriali,
servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei
giovani Imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla
produzione artigianale e industriale.
Per il perseguimento delle
suddette finalità i consorzi possono
promuovere la costituzione di apposite società di capitali e di
joint - ventures e partecipazioni. :
Essi provvedono in
particolare:
a) agli studi, ai progetti,
alle proposte per promuovere lo sviluppo produttivo del comprensorio;
b) all'acquisto o all'esproprio delle aree e degli immobilioccorrenti per
l'attrezzatura delle zone di intervento per l'impianto delle singole
aziende e per i servizi comuni;
e) alla programmazione, progettazione, esecuzione e gestione di opere e
servizi di interesse comune anche ad altri enti pubblici e/o privati e
comunque utili per il raggiungimento dei prbpri fini istituzionali ed allo
sviluppo del territorio;
d) alla costruzione di rustici industriali da vendere e cedere in
locazione, anche finanziaria, ad imprese che svolgono attività produttive
ed economichè in forma singola o associata;
e) a vendere o cedere in uso alle imprese le aree e gli immobili a
qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio; al recupero ove necessario,
delle aree e degli immobili non economicamente utilizzati al fine di una
loro effettiva valorizzazione;
f) a realizzare e gestire centri direzionali e servizi di
infrastrutturazione telematica;
g) ad assumere e promuovere l'erogazione di servizi per favorire
l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso
la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio
convenzionati con i Consorzi;
h) ad espletare le attività e le funzioni emanate dalle Regioni;
i) a promuovere la costituzione, ovvero partecipare a società consortili
che abbiano le caratteristiche e finalità previste dall' art.27 della
legge n. 317 del 1991 a favore delle piccole e medie imprese;
j) alla partecipazione e gestione del servizio idrico integrato regionale,
nonché dell1 erogazione di energia e metano, alla gestione dei
depuratori, acque industriali, potabili, raccordi viari, aree portuali,
discariche e poli ecologici e quant'altro di tecnologico i Consorzi
intendono avvalersi anche in associazione con soggetti pubblici e/o
privati;
k) ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini
istituzionali;
1) agli studi, progetti, proposte e realizzazioni relativi alle aree
territoriali svantaggiate (Art.15, 16 L. 317/91) e ai distretti
industriali indicati dalla Regioni laddove per distretti industriali
l'art. 36 della legge 317/91 intende: le aree territoriali locali
caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese con
particolare riferimento al rapporto tra presenza delle imprese e
popolazione residente";
m) redazione di studi economici, piani urbanistici, progetti di opere ed
infrastrutture per conto delle Regioni, dei Comuni ," di Enti
pubblici, o anche di privati, e/o loro realizzazione e/o gestione.
n) Realizzazione e/o gestione di società , joint venture con privati o
Enti 'pubblici per trattamento di rifiuti liquidi, gassosi e solidi,
nonché per lo studio, la progettazione di impianti ecologici.
Mezzi finanziari
I mezzi finanziari di cui i
Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre da quelli provenienti da
mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria
attività anche:
a) da fondi regionali, statali, comunitari appositamente
destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi.
A tali scopi devono essere destinati, di , norma, anche i mezzi derivanti
ai Consorzi dallo svolgimento delle proprie attività;
b) dai contributi annuali ordinari di dotazione da parte degli organismi
partecipanti, in funzione delle spese di funzionamento
e) da finanziamenti concessi da Istituti di Credito anche a medio termine.
Organi
Sono organi del consorzio:
o 1 'Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti
partecipanti;
o il Consiglio di Amministrazione;
o il Presidente;
o il Collegio Sindacale.
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