COMUNICATO

 

 

Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA in data 04/02/2003 la LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2003, n. 2 "Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate".

La suddetta legge disciplina l'esercizio delle funzioni e le modalità organizzative relative agli interventi di sviluppo economico, alle attività produttive, alle aree industriali e a quelle ecologicamente attrezzate.

L'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti inerenti la definizione, l'attrezzamento e la gestione delle aree industriali previste dal piano urbanistico generale e la promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive sono attribuiti ai Comuni, che li svolgono, anche attraverso forme associative.

La Giunta Regionale, con apposito atto deliberativo, può dichiarare la soppressione dei CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E PER I SERVIZI REALI ALLE IMPRESE presenti sul territorio regionale, affidando ad un Commissario regionale i poteri propri di commissario liquidatore, determinando le fasi e le modalità della liquidazione.

IL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI soppressi è trasferito agli ENTI LOCALI titolari delle funzioni e compiti conferiti dalla Regione.
L'inquadramento presso gli enti locali del personale degli enti economici soppressi avviene sulla base della tabella di equiparazione, contenuta nel piano operativo, tra la qualifica posseduta e quella corrispondente prevista per il comparto degli enti locali e dalla relativa normativa in materia di contratt di lavoro, compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.

Roma, 14 maggio 2003