CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVOPERSONALE C.C.I.A.A. CHIETI
1998/2001


A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta Camerale, con deliberazione n. 228 dello 04.12.2002, sulle risultanze degli accordi raggiunti dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale nel corso delle riunioni del 4 novembre 2002 relative alle integrazioni e modifiche da apportare al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale C.C.I.A.A. Chieti 1998/2001, nonché all'interpretazione autentica dell'art. 14 comma 7 del medesimo CCDI, il giorno 18.02.2003, alle ore 10:00, ha avuto luogo l'incontro tra:

La delegazione di parte pubblica:

Dott. Ettore Lalli

Dott. Valentino Cardo

La delegazione di parte sindacale:

R.S.U. OO.SS. Territoriali

Dott.ssa Rosa Maria Fusco CONFSAL

Sig. Mario La Rovere

Sig. Osvaldo Volpe


Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Articolo 1
(Indennità di responsabilità)

L'art. 14 comma 1 del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 è abrogato a decorrere dallo 01.01.2003.
L'art. 14 comma 2 del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 è abrogato a decorrere dallo 01.01.2003.
L'art. 14 comma 3 del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 è abrogato a decorrere dallo 01.01.2003.
L'art. 14 comma 3 quinquies del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 è abrogato a decorrere dallo 01.01.2003.
L'art. 14 comma 7 del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 è abrogato a decorrere dallo 01.01.2003.

All'art. 14 del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 i commi 3 Bis, 3 Ter, 3 Quater e 4, a decorrere dallo 01.01.2003, sono sostituiti dai seguenti:

"3 Bis. Al personale appartenente alla categoria D, cui sia affidata la responsabilità di una unità operativa per la quale, secondo la struttura organizzativa dell'Ente, sia prevista al vertice della stessa un dipendente della medesima categoria, compete un'indennità annua lorda in misura non superiore a € 1.032,91."

"3 Ter. Al personale appartenente alla categoria C, cui sia affidata la responsabilità di una unità operativa per la quale, secondo la struttura organizzativa dell'Ente, sia prevista al vertice della stessa un dipendente della medesima categoria, compete un'indennità annua lorda in misura non superiore a € 774,69."

"3 Quater. In caso di assenza, con esclusione delle ferie, del Responsabile di U.O.S. il Dirigente competente, di concerto con il Segretario Generale, potrà affidare tutti i procedimenti ascrivibili alla stessa unità operativa ad un dipendente di categoria C o D assegnato alla medesima unità operativa al quale competerà un'indennità giornaliera lorda rapportata alla misura annua di € 774,69. Al fine del calcolo dell'indennità giornaliera verranno considerati i giorni lavorativi ricompresi nell'anno di riferimento."

"4 Le indennità di cui sopra sono attribuite dai dirigenti di area, di concerto con il Segretario Generale, con provvedimento motivato nei limiti delle risorse loro assegnate. A tale scopo, all'inizio di ogni anno, e comunque dopo che siano state individuate le destinazioni delle risorse di cui all'art. 15 del 1/4/99 il fondo di cui alla lettera "F" dell'art. 12 del presente accordo è ripartito a cura del Segretario Generale in relazione al personale in
servizio al 1°/1 dello stesso anno titolare della responsabilità sopra richiamata."

Articolo 2
(Interpretazione autenticata)

Le parti concordano sull'interpretazione dell'art. 14 comma 7 del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 nel testo che segue:
"7. Qualora un dipendente, titolare di un'indennità prevista nei precedenti commi, risulti assente dal servizio e l'assenza si protragga per l'intero mese o per frazione superiore a 15 giorni la quota di indennità relativa al mese non verrà corrisposta.
Ai fini dell'applicazione del precedente periodo le ferie sono escluse dal computo delle assenze."

Articolo 3
(Errata corrige)

Al CCDI sottoscritto il 22.07.2002 sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'art. 13, comma 1, il riferimento all'art. 15 è sostituto dall'art.14;
2. Nell'intestazione della tabella di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), nella colonna relativa ai percorsi formativi, il riferimento ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 10 è sostituito dai commi 9, 10 e 11 del medesimo art. 10.