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A seguito del parere
favorevole espresso dalla Giunta Camerale, con deliberazione n. 228 dello
04.12.2002, sulle risultanze degli accordi raggiunti dalle delegazioni di
parte pubblica e sindacale nel corso delle riunioni del 4 novembre 2002
relative alle integrazioni e modifiche da apportare al Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo personale C.C.I.A.A. Chieti 1998/2001,
nonché all'interpretazione autentica dell'art. 14 comma 7 del medesimo
CCDI, il giorno 18.02.2003, alle ore 10:00, ha avuto luogo l'incontro tra: Dott. Ettore Lalli R.S.U. OO.SS. Territoriali Dott.ssa Rosa Maria Fusco
CONFSAL Articolo 1 All'art. 14 del CCDI sottoscritto il 22.07.2002 i commi 3 Bis, 3 Ter, 3 Quater e 4, a decorrere dallo 01.01.2003, sono sostituiti dai seguenti: "3 Bis. Al personale appartenente alla categoria D, cui sia affidata la responsabilità di una unità operativa per la quale, secondo la struttura organizzativa dell'Ente, sia prevista al vertice della stessa un dipendente della medesima categoria, compete un'indennità annua lorda in misura non superiore a € 1.032,91." "3 Ter. Al personale appartenente alla categoria C, cui sia affidata la responsabilità di una unità operativa per la quale, secondo la struttura organizzativa dell'Ente, sia prevista al vertice della stessa un dipendente della medesima categoria, compete un'indennità annua lorda in misura non superiore a € 774,69." "3 Quater. In caso di assenza, con esclusione delle ferie, del Responsabile di U.O.S. il Dirigente competente, di concerto con il Segretario Generale, potrà affidare tutti i procedimenti ascrivibili alla stessa unità operativa ad un dipendente di categoria C o D assegnato alla medesima unità operativa al quale competerà un'indennità giornaliera lorda rapportata alla misura annua di € 774,69. Al fine del calcolo dell'indennità giornaliera verranno considerati i giorni lavorativi ricompresi nell'anno di riferimento." "4 Le indennità di
cui sopra sono attribuite dai dirigenti di area, di concerto con il
Segretario Generale, con provvedimento motivato nei limiti delle risorse
loro assegnate. A tale scopo, all'inizio di ogni anno, e comunque dopo che
siano state individuate le destinazioni delle risorse di cui all'art. 15
del 1/4/99 il fondo di cui alla lettera "F" dell'art. 12 del
presente accordo è ripartito a cura del Segretario Generale in relazione
al personale in Articolo 2 Le parti concordano
sull'interpretazione dell'art. 14 comma 7 del CCDI sottoscritto il
22.07.2002 nel testo che segue: Al CCDI sottoscritto il 22.07.2002 sono apportate le seguenti modifiche: 1. All'art. 13, comma 1, il
riferimento all'art. 15 è sostituto dall'art.14; |