CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE C.C.I.A.A. PESCARA 1998 / 2001

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PIATTAFORMA CONTRATTUALE CCNL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
CCNL 1998 - 2001

 

Costituzione della Delegazione Trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'articolo 10 del vigente CCNL è così composta:

- per la parte pubblica:

Presidente: Dott. Vittorio Di Carlo, membro della Giunta Camerale
Componenti: Dott. Remo Fricano, Segretario Generale
Dott. Umberto De Angelis, Vice Segretario Generale Vicario
Dott. Fabrizio Fioroni, Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Del Grosso, Vice Segretario Generale

Dott. Roberto Parisio, Resp.le Servizio Affari Generali e Personale
( con funzioni di Segreteria )
Dott.ssa Tosca Chersich, Resp.le Ufficio Personale
( con funzioni di Segreteria )

- per la parte sindacale

Dott.ssa Ivana Galli Componente RSU
Sig. Ernesto D'Onofrio Componente RSU
Sig. Antonio Buccilli Componente RSU
Rag. Tino Di Sipio Componente RSU
Sig.ra Maria Bucci CGIL
Rag. Dania Di Medio Di.C.C.A.P. / CONF. S.A.L.
Sig. Pasquale Galasso UIL
Sig. Agostino Di Giovanni CISL
Sig. Giuseppe Zanelli CSA

Articolo 1
Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- sia firmato, per la parte sindacale, dalla maggioranza delle RSU
- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL dell'1/4/1999
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta camerale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 2
Vigenza del contratto

Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL e comunque per gli esercizi 1998- 2001, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario.
Alla scadenza, il presente Contratto, qualora non ne sia stata disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, si rinnova tacitamente e comprenderà gli eventuali aumenti che saranno attribuiti dal CCNL.
Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione e alle modalità di erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ( articolo 15 e 17 del CCNL ).

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

PARTE I^
I DIRITTI SINDACALI

Articolo 3
La rappresentanza sindacale

I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ed i terminali Associativi delle associazioni sindacali rappresentative.
In materie di contrattazione decentrata integrativa, di concertazione ed informativa, i soggetti sindacali di riferimento sono le RSU, le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del CCNL nonché i terminali associativi delle associazioni sindacali rappresentative .
Le ore di permesso sindacale delle RSU e dei dipendenti camerali eventualmente delegati dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria firmatarie del CCNL, necessarie alla contrattazione decentrata integrativa, se svolte in orario di servizio, sono a carico dell'Ente nei limiti del monte ore di permessi sindacali determinato dalla vigente normativa.

Le ore di permesso sindacale verranno quantificate annualmente in base a quanto previsto dal CCNL.

La gestione di tale monte ore è affidata alle RSU ed alle OO.SS. che documenteranno formalmente ogni utilizzo di permessi all'Ufficio Personale.

Articolo 4
Le relazioni sindacali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 ( materie della contrattazione collettiva decentrata integrativa ); dall'articolo 5 ( tempi e procedure per la contrattazione collettiva decentrata integrativa ); dall'articolo 6 ( contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ); dall'articolo 7 ( informazione );dall'articolo 8 ( concertazione ) del CCNL, al fine di garantire corrette relazioni sindacali tra le parti, si conviene quanto segue:

a) L'amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni di cui all'articolo 9 e 10 del CCNL entro 7 giorni ogni qualvolta le stesse ne facciano richiesta; garantisce altresì lo svolgimento dell'incontro entro 20 giorni dalla richiesta stessa

b) Proposte, documentazione, circolari, argomenti relativi alle materie oggetto di contrattazione , devono essere presentati, a seguito di una specifica richiesta presentata dalla Parte Sindacale, anche su supporto informatico, almeno tre giorni prima della riunione della delegazione trattante in cui siano all'ordine del giorno; a ciascun componente delle RSU e delle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale verrà trasmessa la documentazione di parte pubblica relativa agli incontri;

c) Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura all'inizio della riunione successiva. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti le delegazioni trattanti;

d) Qualora gli argomenti in discussione all'ordine del giorno, non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo;

e) Saranno messi a disposizione della RSU e delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, spazi per le comunicazioni di interesse sindacale;

f) Le parti concordano di incontrarsi ogni sei mesi per la verifica dello stato di applicazione del presente contratto; le modalità della verifica saranno stabilite nella prima riunione specificatamente dedicata al seguente punto

g) Il presente accordo verrà distribuito a tutti i dipendenti a cura dell'Ente

Articolo 5
Diritti e Libertà sindacali

a) La RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL comunicheranno di norma, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa;

b) L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali;

c) La RSU e le OO.SS. hanno il diritto di affiggere in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Ente, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto dei Lavoratori; tale luogo è oggi identificato nel locale dove è collocato il badge

d) I dipendenti hanno il diritto di partecipare, compatibilmente alle esigenze di servizio , ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le ore eventualmente in eccesso dovranno essere recuperate;

e) In materia di libertà e dignità personale e di libertà sindacale si applica ai lavoratori in servizio, sia assunti con contratto a tempo indeterminato, sia assunti con contratto a tempo determinato, le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori.

PARTE II^
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Articolo 6
Salute e sicurezza nel luogo di lavoro

Le parti, in attuazione del d. lgs. 626/94, danno pronta applicazione a quanto previsto nello specifico accordo che forma parte integrante della presente contrattazione decentrata integrativa.

Il rappresentante della sicurezza per i lavoratori viene consultato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 626 /94 e nelle materie di cui al D. Lgs. 29/93.

ATTRIBUZIONI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA :

· Partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi.
· Consultano il rapporto di valutazione dei rischi.
· Accedono ai luoghi di lavoro e avvertono il responsabile prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività.
· Possono fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei.
· Sono consultati preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione.
· Promuovono l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore.
· Presentano proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
· Partecipano agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità.
· Concordano con l'Amministrazione, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della Legge n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro dell'ULSS o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
· Concordano di volta in volta con l'Amministrazione, nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali, tenuto conto dei riflessi sul gruppo di lavoratori direttamente esposti, vengano individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medici specialistici per il personale interessato nell'area di rischio
· Verificano l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

INFORMAZIONI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA :

· Informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
· Informazioni sulle attività formative.
· Informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori.
· Informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all'interno dei luoghi di lavoro laddove previsti.
· Informazioni tempestive sui casi di infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.

FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

II rappresentanti per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUL TEMA DELLA SICUREZZA

L'Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con i rappresentanti, le attività formative in materia di sicurezza, di salute e dei rischi.
La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione.
L'attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Articolo 7
Le Pari Opportunità

In materia di pari opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell'articolo 7 del D.P.R.13 maggio 1987 n. 268 e dell'articolo28 del D.P.R. 19 novembre 1990 n. 333.
L'amministrazione deve garantire ed attuare tutte le misure necessarie per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Articolo 8
Sviluppo delle Attività Formative

L'Amministrazione, consapevole dell'importanza della formazione professionale e della necessità di un continuo aggiornamento del personale camerale, si impegna a far frequentare ai propri dipendenti corsi di formazione, in relazione alle esigenze di servizio.
Le parti concorderanno entro il primo semestre 2001 l'attivazione di corsi di formazione interni con l'obiettivo di elevare la qualità dei servizi e l'efficienza complessiva dell'Ente. Il programma formativo è attuato favorendo l'integrazione tra attività di formazione e l'attività di lavoro, coinvolgendo l'aspetto tecnico professionale e quello gestionale - comportamentale , orientandoli alla soluzione delle problematiche lavorative concrete.
Le parti concordano sulla necessità di impegnare fondi per la formazione.
I costi della formazione relativi a tali fondi sono a titolo meramente esemplificativo:

- costo di partecipazione a seminari formativi
- costo di partecipazione a convegni
- costi di eventuali corsi organizzati in proprio
- costo della progettazione dei fabbisogni formativi eventualmente affidata all'esterno

In conformità a quanto previsto dall'articolo 23 CCNL 98 - 2001 le parti concordano sulla necessità di destinare alla formazione professionale una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale.
Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità

Articolo 9
Gestione del Lavoro Straordinario

Dall'1/1/1999 le risorse per lo straordinario non possono essere superiori a quelle già destinate nell'anno 1998.
A partire dall'anno 2000 di addiverrà ad una riduzione del 3 % del relativo fondo alimentando con il risparmio il nuovo sistema di classificazione.
Il fondo può essere incrementato solo per disponibilità derivanti da leggi, per eventi eccezionali e per consultazioni elettorali.
Per il limite massimo individuale si applica, fermo restando la sua validità, l'articolo 16 del D.P.R. 268/87.
L'amministrazione si impegna a fornire, alla fine di ogni quadrimestre, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per aree.
Sulla base dei dati forniti le parti si incontrano, entro i successivi 15 giorni, per esaminare congiuntamente l'utilizzo dell'Istituto contrattuale dello straordinario.

Articolo 10
Orario di Lavoro

L'orario di lavoro è stabilito privilegiando le esigenze dell'utenza nel rispetto della normativa nazionale.

L'attuale articolazione dell'orario di lavoro ( pari a 36 ore settimanali ), definita come segue:

Dal lunedì al venerdì E 08.00 - 08.30 ( flessibilità)
U 13.30 - 14.30 ( flessibilità )

Con obbligo di presenza dalle 8.30 alle 13.30

2 Rientri Pomeridiani E 15.00 - 16.00 ( flessibilità )
Obbligatori ( a turnazione )

Con obbligo di presenza di almeno due ore

In riferimento all'istituto del permesso retribuito di cui all'articolo 19 CCNL del 6.4.95 previsto per un massimo di giorni 3 ( tre ), il dipendente potrà usufruirne anche frazionatamente in ore e comunque sempre nel limite massimo sopraindicato.

PARTE III^
LE POLITICHE PER LO SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE

Articolo 11
Costituzione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio triennio 1999 - 2001

Per il 1999, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del CCNL del 1 aprile 1999, tenuto conto che si è concretizzata l'elaborazione degli obiettivi specifici per i singoli uffici si conviene di utilizzare la somma a disposizione per il pagamento di una quota parte del premio di produttività a tutto il personale coinvolto sulla base dello stato di avanzamento dei progetti realizzati nel primo semestre 2000. Tale stato avanzamento sarà da verificare sulla base della relazione svolta dal Capo Servizio e dal Dirigente. Le economie realizzate incrementeranno la quota di risorse destinata ai fondi di sede per la produttività dell'anno 2000.

Con riferimento all'articolo 15 e 17 del C.C.N.L. 1998/2001, si evidenziano la costituzione dei fondi articolo 15 e le modalità di spesa a norma dell'articolo 17.

ACCUMULO FONDO A NORMA DELL'ARTICOLO 15 PER L'ANNO 1999

a) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (a) 164.445.749
b) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (b) 24.236.970
c) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (g) 16.722.333
d) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (h) 6.000.000
e) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (n) 133.128.861
f) gli importi di cui all'articolo 15 comma 2 31.950.927

TOTALE F.DO ARTIC. 15 ANNO 1999 Lit. 376.484.840
MODALITA' DI SPESA A NORMA DELL'ARTICOLO 17 ANNO 1999


Produttivita' 158.000.000 ( 120 mil. a settembre 2000 ed il saldo entro l'anno)
( articolo 17 comma 2 lettera a )

Progressione Economica
( articolo 17 comma 2 lettera b )

Pagamento L.E.D. 16.722.733

Posizioni Organizzative e di Risultato 0
( articolo 17 comma 2 lettera c)

Turni / Reperibilità / Maneggio Valori / ecc. .. 11.511.000
( articolo 17 comma 2 lettera d)

Disagio 10.000.000
( articolo 17 comma 2 lettera e)

Posizioni di Particolare Lavoro e Responsabilità 6.500.000
( articolo 17 comma 2 lettera f)

Ex Progetti Finalizzati 133.128.861*
( articolo 17 comma 2 lettera h ) )

Indennita' Direzione 4.625.000
( articolo 17 comma 3 )

Reinquadramento V^ ex accordo 31.3.99 33.136.188 **

TOTALE SPESE ARTIC. 17 ANNO 1999 Lit. 373.623.782

RESIDUO FONDO 1999 : 2.861.058

NB:GLI IMPORTI, A CAUSA DI PICCOLI ARROTONDAMENTI POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE

* Si precisa che l'importo del fondo relativo ai progetti finalizzati attiene alla normativa disciplinata dal DPR n. 268/87 ( art. 3 e art. 49 ) e dal DPR n. 333/90. Tale normativa è stata definitivamente abrogata dall'accordo sulle code contrattuali firmato tra ARAN e sindacati siglato il 14 settembre 2000. Ne discende che l'importo relativo ai progetti finalizzati è vincolato al solo articolo 15 e non alla obbligatoria realizzazione di specifici progetti finalizzati.

** L'importo di cui al punto ** viene esclusivamente destinato alla remunerazione dei passaggi dalla ex V° q.f. alla ex VI° q.f., come da accordo tra ARAN ed OO.SS. nazionali del 31 marzo 1999 e tra Delegazione di Parte Pubblica e Delegazione di parte sindacale del 27.12.1999

ACCUMULO FONDO A NORMA DELL'ARTICOLO 15 PER L'ANNO 2000

a) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (a) 166.610.749
b) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (b) 24.236.970
c) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (e) 7.234.956
d) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (g) 12.430.333
e) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (h) 6.000.000
f) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (l) 10.552.077
g) gli importi di cui all'articolo 15 comma 1 lettera (n) 133.128.861
h) gli importi di cui all'articolo 15 comma 2 31.950.927
i) Risorse Fresche 2000 Articolo 15 comma 1 lett. J 13.845.402
j) Residuo 1999 2.861.058

TOTALE F.DO ARTIC. 15 ANNO 2000 Lit. 408.851.333

NB:GLI IMPORTI, A CAUSA DI PICCOLI ARROTONDAMENTI POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE

Per quanto riguarda le indennità di turno/ reperibilità'/ disagio, le parti concordano di ridefinire le modalità agli aventi diritto alla corresponsione delle varie indennità.
In particolare per quanto riguarda il disagio, le parti individuano nel personale autista, nel personale addetto alla mansione di usciere, nel personale addetto all'economato, nel personale addetto alla segreteria nonché in particolari figure che potrebbero sopportare disagi , le risorse umane alle quali corrispondere tale indennità.
Per quanto riguarda il 1999, l'Amministrazione provvederà ad esaminare le diverse fattispecie relative all'eventuale particolare condizione di disagio subita dai dipendenti. Su tale presupposto potrà essere erogata l'indennità in questione.

MODALITA' DI SPESA A NORMA DELL'ARTICOLO 17 ANNO 2000

Produttivita' Lit. 130.000.000
( articolo 17 comma 2 lettera a )

Progressione Economica Lit. 60.000.000
( articolo 17 comma 2 lettera b )

Pagamento L.E.D. Lit. 12.430.333

Posizioni Organizzative Lit. 27.000.000
( articolo 17 comma 2 lettera c)

Turni / Reperibilità / Maneggio Valori / ecc. .. Lit. 11.511.000
( articolo 17 comma 2 lettera d)

Disagio Lit. 10.000.000
( articolo 17 comma 2 lettera e)

Posizioni di Particolare Lavoro e Responsabilità Lit. 13.000.000
( articolo 17 comma 2 lettera f)

Ex Progetti Finalizzati Lit. 124.128.861
( articolo 17 comma 2 lettera h ) )

Indennita' Direzione Lit. 4.000.000
( articolo 17 comma 3 )

Reinquadramento V^ ex accordo 31.3.99 Lit. 15.440.373 *

Residuo 2000 da assegnare Lit. 1.340.766

TOTALE SPESE ARTIC. 17 ANNO 2000 Lit. 408.851.333

* L'importo di cui al punto * viene esclusivamente destinato alla remunerazione dei passaggi dalla ex V° q.f. alla ex VI° q.f., come da accordo tra ARAN ed OO.SS. nazionali del 31 marzo 1999 e tra Delegazione di Parte Pubblica e Delegazione di parte sindacale del 27.12.1999

Per l'anno 2001, si procederà, sentite le Organizzazioni Sindacali, ad individuare l'ammontare del fondo di cui all'articolo 15 e le connesse modalità di spesa a norma dell'articolo 17.

Articolo 12
Criteri di utilizzo dei fondi per lo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività


Con riferimento agli articoli 17-18-19 del CCNL 1998 / 2001 la Parte Pubblica e le OO.SS. concordano che, per il momento, le risorse finanziarie saranno destinate come segue:

a) erogare compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi previa realizzazione di piani di progetti di produttività connessi ad obiettivi prefissati e volti ad un miglioramento organizzativo e funzionale dei servizi istituzionali. Tali obiettivi interessano l'insieme dei dipendenti. La produttività realizzata, nonché il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, saranno oggetto di monitoraggio a cura del Nucleo di Valutazione operante presso l'Ente;

b) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale ;

c) corrispondere agli aventi diritto la retribuzione di posizione e di risultato;

d) erogare un'indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno per le seguenti situazioni:

1) remunerare la posizione di lavoro legata all'uso di videoterminali e personal computer. Si fa presente che l'indennità spetta ai dipendenti che utilizzano continuamente tali attrezzature
2) remunerare posizioni di lavoro relative al personale tenuto a fornire prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro anche in giorni non lavorativi e festivi
3) remunerare posizioni di lavoro degli addetti che comportino disagi connessi alla loro responsabilità;

e) corrispondere agli aventi diritto un'indennità legata a particolari condizioni di lavoro e responsabilità;

f) incentivare il personale coinvolto nella realizzazione dei cosiddetti progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del DPR 268/87. Tali progetti saranno realizzati e compensati secondo i criteri generali fissati dall'accordo del 21.12.1998 e che di seguito vengono riportati, tenendo in debito conto degli avvenuti mutamenti intervenuti ( passaggio dalle ex qualifiche funzionali alle categorie, istituzioni delle posizioni organizzative, ecc. …):

1) i progetti verranno realizzati in orario extra ufficio
2) ove per motivi tecnici non sia possibile realizzare il lavoro nei pomeriggi non lavorativi, il personale dovrà recuperare le ore non lavorate al mattino nei pomeriggi
3) qualora per alcuni partecipanti ai progetti non sia possibile completare il numero di ore individuali che verrà assegnato, le ore residue potranno essere ridistribuite tra tutti gli latri partecipanti in quanto il numero complessivo di ore previste sarà comunque necessario per l'attuazione dei progetti stessi. Coloro che non potranno completare le ore, dovranno pertanto darne tempestiva comunicazione per consentire la ridistribuzione delle ore e la conseguente riorganizzazione
4) per quanto concerne la responsabilità dei progetti, il coordinamento verrà effettuato da un dipendente della categoria D;
5) il capo progetto dovrà formulare una relazione dettagliata con l'indicazione di tutte le operazioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, le ore complessive necessarie per l'esecuzione delle operazioni stesse;
6) le relazioni dei capi progetto, saranno sottoposte all'esame delle delegazioni trattanti che si accordano sulla partecipazione del personale camerale
7) ove il personale disponibile ed avente i requisiti risulti in esubero rispetto alle necessità, si dovrà tenere in debito conto della partecipazione ad altri progetti già realizzati in modo da evitare sperequazioni. In ogni caso, non potranno partecipare o potranno partecipare solo parzialmente ai progetti finalizzati coloro che nel corso dell'anno abbiano già partecipato ad altre attività retribuite al di fuori dell'orario di ufficio, tenuto conto delle ore fatte e della retribuzione complessiva percepita
8) i capi progetto dovranno verificare mensilmente la partecipazione degli addetti ai progetti e l'effettuazione di un minimo di ore mensili
9) la retribuzione oraria sarà la seguente:

- Lit. 32.000 per gli addetti delle categorie A e B
- Lit. 36.000 per gli addetti delle categorie C
- Lit. 40.000 per gli addetti delle categorie D
- Lit. 45.000 per il Capo Progetto

10) resta inteso che, qualora il Capo Progetto risulti essere incaricato di posizione organizzativa, non verrà corrisposto il compenso relativo al progetto finalizzato, a norma dell'art. 10 del CCNL per la Revisione del Sistema di Classificazione del Personale;

g) corrispondere agli aventi diritto l'indennità di direzione a norma dell'articolo 17 comma 3

h) le somme non utilizzate nel corso di un esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo

Articolo 13
13.1) Sistema di valutazione per la progressione economica

Le Camere di Commercio in base all'articolo 6 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali , che testualmente recita " In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 2.", devono progettare ed utilizzare un sistema permanente per la valutazione delle prestazioni e dei risultati.

L'articolo 16, comma 2, del sopracitato Contratto, stabilisce che " …le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie: …..d) metodologia permanente di valutazione di cui all'articolo 6;"

La valutazione delle prestazioni presuppone che non debbano essere valutate le persone bensì le loro prestazioni nell'ambito organizzativo .
Il nuovo Contratto di lavoro del comparto Enti Locali impone la costruzione di un osservatorio permanente delle prestazioni professionali.

Le finalità di un processo di valutazione sono molteplici :

- acquisire ( risorse umane interne ed esterne )
- conoscere ( le professionalità )
- scegliere ( i responsabili )
- sviluppare ( valorizzare le risorse umane per migliorare l'efficienza dell'ente )
- promuovere
- premiare
- disincentivare comportamenti non produttivi

13.2) La Valutazione delle Prestazioni
( articolo 17 comma 2 lettera b CCNL 1998 - 2001 )

Il sistema permanente di valutazione delle prestazioni è strutturato per categorie:

1. valutazione delle prestazioni per la categoria D

2. valutazione delle prestazioni per le categorie C/B afferente all'acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale delle seguenti posizioni: C1à C2; B1àB2; B3àB4) ed all'acquisizione di tutte le posizioni economiche della categoria A

3. valutazione delle prestazioni per le categorie C/B ad esclusione della valutazione afferente all'acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale delle seguenti posizioni: C1à C2; B1àB2; B3àB4) e ad esclusione della valutazione afferente all'acquisizione di tutte le posizioni economiche all'interno della categoria A

Le schede di valutazione, di cui ai punti precedenti, sono allegate ( allegato n. 1) e costituiscono parte integrante del presente contratto.

13.3) Valutazione delle prestazioni per la categoria D (esplicitazione dei punteggi)

A) Giudizio sintetico sulle prestazioni rese nell'anno

Prestazioni insoddisfacenti in termini sia qualitativi che quantitativi; presenza di errori o carenze nello svolgimento delle proprie mansioni; non instaura un clima di consenso nel gruppo in cui opera : (0-1)

Prestazioni nella media o comunque in progresso; può svolgere un ruolo più attivo attraverso azioni formative; non esplica funzioni trainanti nel gruppo (3-4)

Possesso di una buona competenza che viene espressa attraverso prestazioni più che soddisfacenti; svolge un ruolo di stimolo e di guida nel gruppo; in grado di risolvere problemi di lavoro e di sviluppare iniziative (5 )

Prestazioni di notevole quantità e qualità ; competenza approfondita nel proprio campo e tendenza ad ampliare la propria azione in una visione complessiva dei problemi; è punto di riferimento dei collaboratori e di appoggio per la Dirigenza (6):

B) Professionalizzazione

Nessuna attività formativa seguita e nessuna nuova esperienza di lavoro conseguita ( 0 )

Frequenza di seminari brevi ( anche interni ) ovvero significativo arricchimento professionale conseguito nello svolgimento di nuovi compiti ( 1 )

Elevata professionalizzazione conseguita con lo svolgimento di compiti completamente nuovi; acquisizione o possesso di titolo elevato, di studio o abilitazione, coerente con l'attività dell'Ente ( 2 )

Il personale di cui all'art.9 ( Personale Prove selettive ) dell'Accordo sulla Verifica di cui all'art.12, comma 4 del CCNL ARAN- OO.SS. del 31. marzo 1999, consegue, di diritto e per una volta soltanto, e per il solo punto b) professionalizzazione, la valutazione di punti 10 ( dieci).

C)Attività e Comportamento in Servizio

C1 = Produttività

Spesso non raggiunge i risultati previsti; presenza di arretrati e scarso apporto propositivo (0-1 )

Raggiunge in genere i risultati previsti; capace di portare i miglioramenti alle procedure ed all'organizzazione del lavoro ( 3 )

Oltre a sviluppare una elevata produttività personale, determina quella del gruppo anche attraverso innovazioni e validi modelli organizzativi (4)

C2 = Qualità

Presenza di errori o incompletezza nelle procedure svolte; lacune nelle conoscenze normative e procedurali (0-1)

Livello soddisfacente nella correttezza e completezza delle procedure svolte; buona conoscenza e applicazione di norme e procedure; capacità di adeguarsi ai cambiamenti e di farvi reagire il gruppo (3)

Esprime livelli qualitativi superiori alla richiesta; propone ed attua più elevati livelli del lavoro di gruppo (4)

C3 = collaborazione

Trova difficoltà a lavorare nel gruppo; scarsa disponibilità a svolgere mansioni esorbitanti quelle affidate (0-1)

Buona capacità ad operare con il gruppo ; disponibilità a sopperire a problemi momentanei in campi diversi dal proprio (3)

Notevole capacità ad operare in gruppi anche intersettoriali; stabilisce relazioni costruttive con i colleghi e fornisce validi supporti alla Dirigenza (4)

C4 = Capacità organizzativa

Necessità di ricevere direttive e sollecitazioni continue; ruolo passivo ai problemi nuovi o alla programmazione del lavoro di gruppo (0-1)

Autonomia limitata allo svolgimento delle mansioni dirette; presenza nel gruppo senza ruolo attivo (2-3)

Capacità di programmare il lavoro nell'ambito di direttive generali e di risolvere problemi non complessi incontrati; svolge funzioni di coordinamento e di controllo nel gruppo (4)

Notevole capacità di programmare il lavoro e di impiegare al meglio le risorse assegnate; destinatario di deleghe da parte della Dirigenza; attua un efficace controllo delle attività del gruppo (5)

Il valutatore dovrà assegnare in corrispondenza degli indicatori di risultato i punteggi evidenziati in precedenza.

NB: Il punteggio massimo ( 25 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti:

- Indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( punti 6 )
- Indicatore ( B) "Elevazione Professionale" ( punti 2 )
- Indicatore (C) Attività e comportamento in servizio ( punti 17 ) di cui :

C1 : Produttività (punti 4)
C2 : Qualità ( punti 4 )
C3 : Collaborazione ( punti 4 )
C4 : Capacità Organizzativa ( punti 5 )

Il punteggio minimo ( 0 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti: *

- Indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( punti 0 )
- Indicatore ( B) "Elevazione Professionale" ( punti 0 )
- Indicatore (C) Attività e comportamento in servizio ( punti 0 ) di cui :

C1 : Produttività (punti 0)
C2 : Qualità ( punti 0 )
C3 : Collaborazione ( punti 0 )
C4 : Capacità Organizzativa ( punti 0 )

* NB: In sede di prima applicazione, e per una volta soltanto, le parti concordano che, in considerazione dell'impegno lavorativo prestato da tutti i dipendenti camerali nel corso degli anni ed, in particolare nell'ultimo biennio di vacatio contrattuale, l'indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( max punti 6 ),viene valorizzato in partenza con un valore minimo pari al 75 % del massimo (ovvero 4,5 punti ), fermo restando la possibilità per il dirigente di assegnare un punteggio superiore.

13.4) Valutazione delle prestazioni per le categorie C/B ad esclusione della valutazione afferente all'acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale delle seguenti posizioni: C1à C2; B1àB2; B3àB4) ed ad esclusione della valutazione afferente all'acquisizione di tutte le posizioni economiche all'interno della categoria A (esplicitazione dei punteggi )

A) Giudizio sintetico sulle prestazioni rese nell'anno

Prestazioni insoddisfacenti in termini sia qualitativi che quantitativi; presenza di errori e di tempi morti nello svolgimento dei compiti assegnati; non instaura un clima proattivo con colleghi e superiori (0-1)

Prestazioni appena nella media o comunque in progresso rispetto ad un anno precedente negativo; può migliorare la correttezza del lavoro attraverso azioni formative; integrazione nel gruppo ancora incompleta (3-4)

Attività soddisfacente per qualità e quantità ovvero in evidente progresso; svolge le procedure con correttezza e professionalità ; da un buon apporto al lavoro di gruppo , i cui risultati sono positivi (5-6)

Prestazioni eccellenti per quantità e qualità ; oltre a svolgere correttamente le procedure si rapporta alle stesse con spirito di iniziativa; rappresenta elemento attivo del gruppo e fornisce validi supporti ai superiori (7-8)

B) Professionalizzazione

Nessuna attività formativa seguita e nessuna nuova esperienza di lavoro conseguita (0)

frequenza di uno o pochi seminari brevi ( anche interni ) ovvero significativo arricchimento professionale conseguito nello svolgimento di nuovi compiti (1)

Elevata professionalizzazione conseguita con lo svolgimento di compiti completamente nuovi; acquisizione o possesso di titolo elevato, di studio o abilitazione, coerente con l'attività dell'Ente (2)

C) Attività e Comportamento in Servizio

C1 = Rendimento

Lavoro al di sotto della media ; lavoro arretrato non recuperato; scarso apporto propositivo (0-1)

Lavoro superiore alla media; assenza di arretrati, miglioramenti apportati alle procedure (3)

Come sopra, inserito in un gruppo che sviluppa complessivamente un carico di lavoro sopra la media (4)

C2 = Qualità

Presenza di errori o incompletezza nelle pratiche svolte; lacune nelle conoscenze normative e procedurali (0-1)

Livello soddisfacente nella correttezza e completezza delle procedure svolte; buona conoscenza e applicazione di norme e procedure; professionalità in crescita (3)

Come sopra, ma la qualità personale contribuisce ad accrescere quella del gruppo ovvero ad innovare il lavoro del settore ( 4)

C3 = Disponibilità

Trova difficoltà nei rapporti con i colleghi e gli utenti; scarsa disponibilità a svolgere mansioni differenti da quella di stretta competenza (0-1)

Buona capacità ad operare con il gruppo ; disponibilità a sopperire a problemi momentanei in campi diversi dal proprio ovvero ad assumere maggiori carichi di lavoro (3)

Ruolo attivo non solo nel gruppo ma anche in settori diversi; intensa collaborazione con colleghi e superiori (4)

C4 = Attitudine organizzativa

Necessità di ricevere disposizioni continue e dettagliate ; ruolo passivo ai problemi insorti nello svolgimento delle proprie mansioni o in seno al gruppo (0)

Autonomia limitata al corretto svolgimento del compito ed all'andamento ordinario del gruppo (2)

Capacità di organizzare il lavoro nell'ambito di direttive generali e di risolvere problemi non complessi incontrati e di svolgere un ruolo di stimolo nel gruppo ; svolgimento di deleghe da parte dei superiori o di mansioni esorbitanti il profilo (3)

NB: Il valutatore dovrà assegnare in corrispondenza degli indicatori di risultato i punteggi evidenziati in precedenza.

In generale il punteggio finale può assumere la seguente configurazione:

- punteggio minimo : 0 punti
- punteggio massimo: 25 punti

Il punteggio massimo ( 25 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti:

- Indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( punti 8 )
- Indicatore ( B) "Elevazione Professionale" ( punti 2 )
- Indicatore (C) Attività e comportamento in servizio ( punti 15 ) di cui :

C1 : Rendimento (punti 4)
C2 : Qualità ( punti 4 )
C3 : Disponibilità ( punti 4 )
C4 : Attitudine Organizzativa ( punti 3 )

Il punteggio minimo ( 0 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti: *

- Indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( punti 0 )
- Indicatore ( B) "Elevazione Professionale" ( punti 0 )
- Indicatore (C) Attività e comportamento in servizio ( punti 0 ) di cui :

C1 : Rendimento : punti 0
C2 : Qualità : punti 0
C3 : Disponibilità : punti 0
C4 : Attitudine Organizzativa : punti 0

* NB: In sede di prima applicazione, e per una volta soltanto, le parti concordano che, in considerazione dell'impegno lavorativo prestato da tutti i dipendenti camerali nel corso degli anni ed, in particolare nell'ultimo biennio di vacatio contrattuale, l'indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( max punti 8 ),viene valorizzato in partenza con un valore minimo pari al 75 % del massimo (ovvero 6 punti ), fermo restando la possibilità per il dirigente di assegnare un punteggio superiore.

13.5) Valutazione delle prestazioni per le categorie C/B afferente all'acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale delle seguenti posizioni: C1à C2; B1àB2; B3àB4) ed all'acquisizione di tutte le posizioni economiche della categoria A (esplicitazione dei punteggi )

A) Giudizio sintetico sulle prestazioni rese nell'anno

Prestazioni insoddisfacenti in termini sia qualitativi che quantitativi; presenza di errori e di tempi morti nello svolgimento dei compiti assegnati; non instaura un clima proattivo con colleghi e superiori (0-1)

Prestazioni appena nella media o comunque in progresso rispetto ad un anno precedente negativo; può migliorare la correttezza del lavoro attraverso azioni formative; integrazione nel gruppo ancora incompleta (3)

Attività soddisfacente per qualità e quantità ovvero in evidente progresso; svolge le procedure con correttezza e professionalità ; da un buon apporto al lavoro di gruppo , i cui risultati sono positivi (5)

Prestazioni eccellenti per quantità e qualità ; oltre a svolgere correttamente le procedure si rapporta alle stesse con spirito di iniziativa; rappresenta elemento attivo del gruppo e fornisce validi supporti ai superiori (7)

B) Professionalizzazione

Nessuna attività formativa seguita e nessuna nuova esperienza di lavoro conseguita (0)

frequenza di uno o pochi seminari brevi ( anche interni ) ovvero significativo arricchimento professionale conseguito nello svolgimento di nuovi compiti (1)

Elevata professionalizzazione conseguita con lo svolgimento di compiti completamente nuovi; acquisizione o possesso di titolo elevato, di studio o abilitazione, coerente con l'attività dell'Ente (2)

C) Attività e Comportamento in Servizio

C1 = Rendimento

Lavoro al di sotto della media ; lavoro arretrato non recuperato; scarso apporto propositivo (0-1)

Lavoro superiore alla media; assenza di arretrati, miglioramenti apportati alle procedure (2)

Come sopra, inserito in un gruppo che sviluppa complessivamente un carico di lavoro sopra la media (3)

C2 = Qualità

Presenza di errori o incompletezza nelle pratiche svolte; lacune nelle conoscenze normative e procedurali (0-1)

Livello soddisfacente nella correttezza e completezza delle procedure svolte; buona conoscenza e applicazione di norme e procedure; professionalità in crescita (2)

Come sopra, ma la qualità personale contribuisce ad accrescere quella del gruppo ovvero ad innovare il lavoro del settore ( 3)

C3 = Disponibilità

Trova difficoltà nei rapporti con i colleghi e gli utenti; scarsa disponibilità a svolgere mansioni differenti da quella di stretta competenza (0-1)

Buona capacità ad operare con il gruppo ; disponibilità a sopperire a problemi momentanei in campi diversi dal proprio ovvero ad assumere maggiori carichi di lavoro (2)

Ruolo attivo non solo nel gruppo ma anche in settori diversi; intensa collaborazione con colleghi e superiori (3)

C4 = Attitudine organizzativa

Necessità di ricevere disposizioni continue e dettagliate ; ruolo passivo ai problemi insorti nello svolgimento delle proprie mansioni o in seno al gruppo (0)

Autonomia limitata al corretto svolgimento del compito ed all'andamento ordinario del gruppo (1)

Capacità di organizzare il lavoro nell'ambito di direttive generali e di risolvere problemi non complessi incontrati e di svolgere un ruolo di stimolo nel gruppo ; svolgimento di deleghe da parte dei superiori o di mansioni esorbitanti il profilo (2)

D) Esperienza Acquisita

L'esperienza acquisita viene valutata tenendo conto che l'anzianità di servizio, svolta sia all'interno dell'Ente, sia all'interno di altre pubbliche amministrazioni, sia all'interno di strutture private, ha di per sé comportato un accrescimento della propria professionalità.
La valutazione dell'esperienza acquisita è effettuata in base ai seguenti criteri:

- punti 0,2 per ogni anno di anzianità di servizio con un massimo di punti 5
- il periodo inferiore al semestre non viene preso in considerazione, mentre il periodo superiore/uguale al semestre ma inferiori all'anno viene valutato su base annua ( punti 0,2 )
- il range di valori acquisibili per il punto (D) va da un minimo di 0 punti ( anzianità inferiore al semestre ) ad un massimo di punti 5
- per l'esatta definizione di "anzianità di servizio" si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge.

NB: Il valutatore dovrà assegnare in corrispondenza degli indicatori di risultato i punteggi evidenziati in precedenza.

In generale il punteggio finale può assumere la seguente configurazione:

- punteggio minimo : 0 punti
- punteggio massimo: 25 punti

Il punteggio massimo ( 25 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti:

- Indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( punti 7 )
- Indicatore ( B) "Elevazione Professionale" ( punti 2 )
- Indicatore (C) Attività e comportamento in servizio ( punti 11 ) di cui :

C1 : Rendimento (punti 3)
C2 : Qualità ( punti 3 )
C3 : Disponibilità ( punti 3 )
C4 : Attitudine Organizzativa ( punti 2 )

- Indicatore ( D) " Esperienza Acquisita" ( punti 5 )

Il punteggio minimo ( 0 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti: *

- Indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( punti 0 )
- Indicatore ( B) "Elevazione Professionale" ( punti 0 )
- Indicatore (C) Attività e comportamento in servizio ( punti 0 ) di cui :

C1 : Rendimento : punti 0
C2 : Qualità : punti 0
C3 : Disponibilità : punti 0
C4 : Attitudine Organizzativa : punti 0

- Indicatore ( D) " Esperienza Acquisita" ( punti 0 )

* NB: In sede di prima applicazione, e per una volta soltanto, le parti concordano che, in considerazione dell'impegno lavorativo prestato da tutti i dipendenti camerali nel corso degli anni ed, in particolare nell'ultimo biennio di vacatio contrattuale, l'indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( max punti 7 ),viene valorizzato in partenza con un valore minimo pari al 75 % del massimo (ovvero 5 punti ), fermo restando la possibilità per il dirigente di assegnare un punteggio superiore.

ALLEGATO N. 1

- Schede individuali per la valutazioni delle prestazioni
ai fini della progressione economica orizzontale

13.6 ) LA PROGRESSIONE ECONOMICA
( Articolo 17 comma 2 punto b CCNL 1998 - 2001 )

Annualmente sono individuate dalla Camera di Commercio di Pescara, sentite le organizzazioni sindacali, le posizioni da rendere disponibili per la progressione orizzontale nell'ambito e nei limiti delle risorse che a tal fine sono destinate al fondo di cui all'articolo 17 del vigente CCNL.
La quantificazione delle unità di personale interessate alla progressione economica, la ripartizione nell'ambito delle categorie professionali sono definite in sede di individuazione annuale delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999.
Ai fini della progressione economica sono adottate le metodologie permanenti di valutazione di seguito disciplinate.
Il sistema di valutazione adottato è tale da assicurare un equilibrio ottimale tra capacità, lavoro e retribuzione ed uno strumento strategico finalizzato a migliorare l'efficienza del sistema organizzativo dell'ente.
La valutazione è di competenza esclusiva dei dirigenti dei singoli settori e si effettua mediante l'elaborazione di una Scheda Individuale di Valutazione ( SIV).
Le SIV sono conservate, a cura dell'Ufficio di ciascun dirigente interessato, ai fini della legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675.
La SIV deve essere elaborata entro il giorno quindici del mese di novembre di ciascun anno.
Entro il giorno trenta del mese di novembre di ciascun anno, gli uffici dirigenziali interessati:

a) comunicano l'esito della valutazione individuale a ciascun dipendente mediante consegna a mano della relativa SIV;
b) trasmettono copia di ciascuna SIV all'ufficio del dirigente del settore personale;

L'assegnazione della nuova posizione economica ha effetto dal primo giorno del mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione. Entro il giorno trenta del mese di dicembre di ciascun anno, l'Amministrazione informa le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali ammesse alla contrattazione decentrata degli esiti delle procedure di valutazione, consegnando, ove richiesto, copia della relativa documentazione.
In relazione all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 30 luglio 1999 n. 286, costituisce oggetto di specifico di valutazione da parte dell'organo competente la capacità del dirigente nel valutare le prestazioni ed i risultati delle unità di personale assegnate alla sua struttura.
La selezione avviene secondo il punteggio attribuito dalla valutazione di cui al presente regolamento.
Il sistema di valutazione delle prestazioni ed i connessi punteggi generati, costituiranno quindi la base per la gestione delle progressioni orizzontali.
La progressione economica orizzontale all'interno di ciascuna delle quattro categorie A, B, C, D, sarà conseguita da quei dipendenti che avranno ottenuto i punteggi più elevati a seguito della valutazione effettuata, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali 1998 - 2001.
La predetta progressione sarà attribuita in relazione all'entità delle disponibilità finanziarie destinate dall'Ente, di cui all'articolo 17, comma 2 punto b del suddetto CCNL

Le parti concordano che, in attuazione del punto A) della Dichiarazione Congiunta di cui alla verifica ai fini del sistema di classificazione del personale nelle camere di commercio del 31 marzo 1999, la valutazione se "dall'introduzione del sistema di classificazione in qualifiche funzionali……siano emerse figure professionali non adeguatamente valorizzate…." sarà effettuata nell'ambito della valutazione generale relativa alla progressione economica orizzontale.

Le parti concordano che, in attuazione del protocollo di intesa tra le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica del 27.12.1999, l'attuazione del punto 7 ( .." l'amministrazione procederà, in sede di contrattazione decentrata integrativa, alla ricognizione delle posizioni funzionali relative agli altri ex V^ livelli. L'Amministrazione potrà prevedere, con l'individuazione delle altre posizioni in ragione degli esiti sia delle verifiche organizzative, da compiersi nell'ambito della più generale attività di programmazione dei fabbisogni, sia delle valutazioni sulle potenzialità professionali espresse, corsi di riqualificazione ed aggiornamento.") sarà effettuata nell'ambito della valutazione generale relativa alla progressione economica orizzontale.
Saranno in ogni caso rimandate alla contrattazione decentrata tutte le problematiche relative, per tali posizioni funzionali, alla progressione verticale e/o orizzontale.

Articolo 14
14.1) La Valutazione della Produttività e Miglioramento dei Servizi
(articolo 17 comma 2 punto a CCNL 1998 / 2001 )

I criteri generali per la valutazione della produttività e miglioramento servizi sono i seguenti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI
( MAX 10 AD ELEMENTO )

1) Risultati Ottenuti -----------------
2) Qualità della prestazione -----------------
3) Impegno Profuso ------------------
4) Rapporti Esterni ed Interni ------------------
5) Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi ------------------
6) Grado di flessibilità e di semplificazione delle procedure ------------------
7) Capacità di proporre soluzioni innovative ------------------
8) Rispetto dei tempi ------------------
9) Grado di responsabilità ------------------
10) Condizioni di lavoro ------------------

TOTALE GENERALE ------------------------

Il punteggio massimo è fissato in 100 punti ed ad esso corrisponde il premio individuale stabilito.
Per punteggi inferiori o pari a 40 non si assegna nessun premio individuale.
Per punteggi tra 41 e 100 si assegna una percentuale del premio stabilito correlata al risultato raggiunto.

L'amministrazione garantirà l'erogazione del compensi di produttività soltanto al personale dipendente che parteciperà effettivamente a tali progetti.
--------------------------------

14.2) La valutazione della produttività relativa all'anno 1999

Per quanto riguarda la corresponsione relativa all'anno 1999 del compenso di produttività relativo al fondo articolo 15 si precisa quanto segue:

Nel corso del primo semestre dell'anno 2000 sono stati avviati, nella Camera di Commercio di Pescara, una serie di progetti di produttività volti ad accrescere l'efficacia ed efficienza dei servizi erogati da tutti gli uffici camerali.
Tali progetti, redatti dai Dirigenti, dai Capi Servizio o da funzionari investiti di particolari responsabilità, sono stati elaborati sulla scorta degli arretrati che i singoli uffici hanno evidenziato in risposta ad un ordine di servizio ovvero in base a specifiche esigenze degli uffici in parola.
I Dirigenti e i Capi Servizio hanno presentato i rendiconti dei progetti di produttività relativi al primo semestre 2000 che evidenziano sia le ore di lavoro effettivamente prestate dai singoli dipendenti , sia lo stato di realizzazione degli obiettivi prefissati.
Ciò premesso, questa Amministrazione intende premiare coloro che hanno partecipato ai lavori relativi ai progetti di produttività. Pertanto il criterio generale per la remunerazione del personale camerale che ha partecipato ai progetti di produttività è stato quello di tenere presente il numero delle ore impiegate nel predetto lavoro nonché la categoria contrattuale di appartenenza dei singoli dipendenti.
Considerati, inoltre, l'eterogeneità dei progetti suddetti ,e l'impegno di molti dipendenti, che hanno dovuto svolgere un'attività più intensa anche per i dipendenti che hanno partecipato ai progetti di produttività, si è ritenuto opportuno contemperare i predetti criteri di remunerazione tenendo conto anche delle presenze effettive nel primo semestre 2000, con esclusione quindi di malattie, ferie, ecc…. .

L'importo da erogare al settembre 2000 a valere sul 1999, come stabilito nelle modalità di spesa a norma dell'articolo 17 CCNL 1998 - 2001, è pari a Lit. 120.000.000.
Tale importo è suddiviso in due parti: la prima ( legata alle ore effettive di impegno nei progetti di produttività ) è pari a circa Lit. 55.000.000, la seconda ( legata al criterio ponderato della presenza ) è pari a circa Lit. 65.000.000.

Articolo 15
Posizioni Organizzative


Le posizioni organizzative sono individuate e conferite con le modalità definite nel provvedimento dell'Ente. Nel provvedimento è altresì stabilita la durata dell'incarico e il sistema di valutazione delle retribuzioni di posizioni e di risultato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Art. 8 - Sviluppo delle Attività formative, con particolare riferimento al personale di V^ qualifica non transitato nella categoria C.

Le parti rinviano all'intesa già sottoscritta nel verbale del 27.12.1999, "PROTOCOLLO D'INTESA TRA OO.SS. E DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO UNIONCAMERE-ARAN DI CUI AL CONTRATTO STIPULATO IL 31.3.99 PER LA PARTE DELL'ORDINAMENTO ED IL 1°.4.99 PER LA PARTE NORMATIVA", punto 7, che viene integralmente riportata:
… "l'Amministrazione procederà, in sede di contrattazione decentrata integrativa, alla ricognizione delle posizioni funzionali relative agli altri ex quinti livelli. L'Amministrazione potrà prevedere, con l'individuazione delle altre posizioni in ragione degli esiti sia delle verifiche organizzative, da compiersi nell'ambito della più generale attività di programmazione dei fabbisogni, sia delle valutazioni sulle potenzialità professionali espresse, corsi di riqualificazione ed aggiornamento".

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Art. 12, lett. a) Produttività

Si dà atto che l'erogazione dei compensi relativi alla produttività è correlata ad una una maggiore efficienza dei servizi, per cui riguarda l'attività istituzionale dell'Ente svolta dai dipendenti durante l'orario di servizio.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Art. 3 - La rappresentanza sindacale.

Si dà atto che, di norma, le riunioni di contrattazione decentrata verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio; qualora svolte durante l'orario di lavoro, la relativa partecipazione dei delegati sindacali è a carico dell'Ente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Assenze per partecipazione ad eventuale attività di conciliazione ex artt. 59 bis e 69 bis d.lg.vo 80/98.

Su richiesta di parte sindacale, l'Amministrazione ritiene che la avvenuta partecipazione dei dipendenti ai tentativi di conciliazione debba essere considerata quale assenza giustificata retribuita, e pertanto non debba essere recuperata dagli interessati.

C.C.I.A.A. di PESCARA

Contratto Decentrato Integrativo CCNL Regioni - Autonomie Locali
1998 / 2001

Parte Pubblica

Dott. Vittorio Di Carlo ----------------------------------
Dott. Remo Fricano ----------------------------------
Dott. Umberto De Angelis ----------------------------------
Dott.ssa Lucia Del Grosso ----------------------------------

Dott. Roberto Parisio (con funzioni di Segreteria) ----------------------------------
Dott.ssa Tosca Chersich (con funzioni di Segreteria) ----------------------------------

Parte Sindacale

Componenti RSU:

Dott.ssa Ivana Galli -----------------------------------
Sig. Ernesto D'Onofrio -----------------------------------
Sig. Antonio Buccilli -----------------------------------
Rag. F. T. Di Sipio -----------------------------------

Territoriali:

Sig.ra Maria Bucci ( CGIL ) -----------------------------------
Rag. Dania Di Medio ( Di.C.C.A.P. -----------------------------------
SNALCC )
Sig. Di Giovanni Agostino( CISL ) -----------------------------------
Sig. Pasquale Galasso ( UIL ) -----------------------------------
Sig. Fernando D'Andrea ( CISAL ) -----------------------------------
Sig. Giuseppe Zanelli ( C.S.A ) -----------------------------------

Pescara, 06 novembre 2000

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