CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO |
Costituzione della
Delegazione Trattante Articolo 1 Il presente contratto
collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e
immediatamente efficace quando: - sia firmato, per la parte
sindacale, dalla maggioranza delle RSU Articolo 2 Il presente contratto è
valido per tutta la vigenza del CCNL e comunque per gli esercizi 1998-
2001, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la
revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio
finanziario. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo. PARTE I^ Articolo 3 I soggetti sindacali nei
luoghi di lavoro sono: le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ed i
terminali Associativi delle associazioni sindacali rappresentative. Le ore di permesso sindacale verranno quantificate annualmente in base a quanto previsto dal CCNL. La gestione di tale monte
ore è affidata alle RSU ed alle OO.SS. che documenteranno formalmente
ogni utilizzo di permessi all'Ufficio Personale. Articolo 4 Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4 ( materie della contrattazione collettiva decentrata
integrativa ); dall'articolo 5 ( tempi e procedure per la contrattazione
collettiva decentrata integrativa ); dall'articolo 6 ( contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ); dall'articolo
7 ( informazione );dall'articolo 8 ( concertazione ) del CCNL, al fine di
garantire corrette relazioni sindacali tra le parti, si conviene quanto
segue: a) L'amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni di cui all'articolo 9 e 10 del CCNL entro 7 giorni ogni qualvolta le stesse ne facciano richiesta; garantisce altresì lo svolgimento dell'incontro entro 20 giorni dalla richiesta stessa b) Proposte, documentazione, circolari, argomenti relativi alle materie oggetto di contrattazione , devono essere presentati, a seguito di una specifica richiesta presentata dalla Parte Sindacale, anche su supporto informatico, almeno tre giorni prima della riunione della delegazione trattante in cui siano all'ordine del giorno; a ciascun componente delle RSU e delle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale verrà trasmessa la documentazione di parte pubblica relativa agli incontri; c) Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura all'inizio della riunione successiva. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti le delegazioni trattanti; d) Qualora gli argomenti in discussione all'ordine del giorno, non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo; e) Saranno messi a disposizione della RSU e delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, spazi per le comunicazioni di interesse sindacale; f) Le parti concordano di incontrarsi ogni sei mesi per la verifica dello stato di applicazione del presente contratto; le modalità della verifica saranno stabilite nella prima riunione specificatamente dedicata al seguente punto g) Il presente accordo
verrà distribuito a tutti i dipendenti a cura dell'Ente Articolo 5 a) La RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL comunicheranno di norma, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa; b) L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali; c) La RSU e le OO.SS. hanno il diritto di affiggere in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Ente, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto dei Lavoratori; tale luogo è oggi identificato nel locale dove è collocato il badge d) I dipendenti hanno il diritto di partecipare, compatibilmente alle esigenze di servizio , ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le ore eventualmente in eccesso dovranno essere recuperate; e) In materia di libertà e
dignità personale e di libertà sindacale si applica ai lavoratori in
servizio, sia assunti con contratto a tempo indeterminato, sia assunti con
contratto a tempo determinato, le disposizioni dello Statuto dei
Lavoratori. PARTE II^ Articolo 6 Le parti, in attuazione del d. lgs. 626/94, danno pronta applicazione a quanto previsto nello specifico accordo che forma parte integrante della presente contrattazione decentrata integrativa. Il rappresentante della sicurezza per i lavoratori viene consultato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 626 /94 e nelle materie di cui al D. Lgs. 29/93. ATTRIBUZIONI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA : · Partecipano alle
riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi. INFORMAZIONI AI
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA : · Informazione e
documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di
prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, gli impianti,
l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali. FORMAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA II rappresentanti per la
sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e
sicurezza, anche i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUL TEMA DELLA SICUREZZA L'Amministrazione provvede
ad organizzare, di concerto con i rappresentanti, le attività formative
in materia di sicurezza, di salute e dei rischi. Articolo 7 In materia di pari
opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell'articolo 7 del
D.P.R.13 maggio 1987 n. 268 e dell'articolo28 del D.P.R. 19 novembre 1990
n. 333. Articolo 8 L'Amministrazione,
consapevole dell'importanza della formazione professionale e della
necessità di un continuo aggiornamento del personale camerale, si impegna
a far frequentare ai propri dipendenti corsi di formazione, in relazione
alle esigenze di servizio. - costo di partecipazione a
seminari formativi In conformità a quanto
previsto dall'articolo 23 CCNL 98 - 2001 le parti concordano sulla
necessità di destinare alla formazione professionale una quota pari
almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Articolo 9 Dall'1/1/1999 le risorse
per lo straordinario non possono essere superiori a quelle già destinate
nell'anno 1998. Articolo 10 L'orario di lavoro è stabilito privilegiando le esigenze dell'utenza nel rispetto della normativa nazionale. L'attuale articolazione
dell'orario di lavoro ( pari a 36 ore settimanali ), definita come segue: Dal lunedì al venerdì E
08.00 - 08.30 ( flessibilità) Con obbligo di presenza
dalle 8.30 alle 13.30 2 Rientri Pomeridiani E
15.00 - 16.00 ( flessibilità ) Con obbligo di presenza di almeno due ore In riferimento all'istituto del permesso retribuito di cui all'articolo 19 CCNL del 6.4.95 previsto per un massimo di giorni 3 ( tre ), il dipendente potrà usufruirne anche frazionatamente in ore e comunque sempre nel limite massimo sopraindicato. PARTE III^ Articolo 11 Per il 1999, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del CCNL del 1 aprile 1999, tenuto conto che si è concretizzata l'elaborazione degli obiettivi specifici per i singoli uffici si conviene di utilizzare la somma a disposizione per il pagamento di una quota parte del premio di produttività a tutto il personale coinvolto sulla base dello stato di avanzamento dei progetti realizzati nel primo semestre 2000. Tale stato avanzamento sarà da verificare sulla base della relazione svolta dal Capo Servizio e dal Dirigente. Le economie realizzate incrementeranno la quota di risorse destinata ai fondi di sede per la produttività dell'anno 2000. Con riferimento
all'articolo 15 e 17 del C.C.N.L. 1998/2001, si evidenziano la
costituzione dei fondi articolo 15 e le modalità di spesa a norma
dell'articolo 17. ACCUMULO FONDO A NORMA
DELL'ARTICOLO 15 PER L'ANNO 1999 TOTALE F.DO ARTIC. 15
ANNO 1999 Lit. 376.484.840 Progressione Economica Pagamento L.E.D. 16.722.733 Posizioni Organizzative e
di Risultato 0 Turni / Reperibilità /
Maneggio Valori / ecc. .. 11.511.000 Disagio 10.000.000 Posizioni di Particolare
Lavoro e Responsabilità 6.500.000 Ex Progetti Finalizzati
133.128.861* Indennita' Direzione
4.625.000 Reinquadramento V^ ex accordo 31.3.99 33.136.188 ** TOTALE SPESE ARTIC. 17 ANNO
1999 Lit. 373.623.782 NB:GLI IMPORTI, A CAUSA DI PICCOLI ARROTONDAMENTI POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE * Si precisa che l'importo del fondo relativo ai progetti finalizzati attiene alla normativa disciplinata dal DPR n. 268/87 ( art. 3 e art. 49 ) e dal DPR n. 333/90. Tale normativa è stata definitivamente abrogata dall'accordo sulle code contrattuali firmato tra ARAN e sindacati siglato il 14 settembre 2000. Ne discende che l'importo relativo ai progetti finalizzati è vincolato al solo articolo 15 e non alla obbligatoria realizzazione di specifici progetti finalizzati. ** L'importo di cui al
punto ** viene esclusivamente destinato alla remunerazione dei passaggi
dalla ex V° q.f. alla ex VI° q.f., come da accordo tra ARAN ed OO.SS.
nazionali del 31 marzo 1999 e tra Delegazione di Parte Pubblica e
Delegazione di parte sindacale del 27.12.1999 TOTALE F.DO ARTIC. 15 ANNO
2000 Lit. 408.851.333 Progressione Economica Lit.
60.000.000 Pagamento L.E.D. Lit. 12.430.333 Posizioni Organizzative
Lit. 27.000.000 Turni / Reperibilità /
Maneggio Valori / ecc. .. Lit. 11.511.000 Disagio Lit. 10.000.000 Posizioni di Particolare
Lavoro e Responsabilità Lit. 13.000.000 Ex Progetti Finalizzati
Lit. 124.128.861 Indennita' Direzione Lit.
4.000.000 Reinquadramento V^ ex
accordo 31.3.99 Lit. 15.440.373 * Residuo 2000 da assegnare Lit. 1.340.766 TOTALE SPESE ARTIC. 17 ANNO
2000 Lit. 408.851.333 Articolo 12 a) erogare compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi previa realizzazione di piani di progetti di produttività connessi ad obiettivi prefissati e volti ad un miglioramento organizzativo e funzionale dei servizi istituzionali. Tali obiettivi interessano l'insieme dei dipendenti. La produttività realizzata, nonché il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, saranno oggetto di monitoraggio a cura del Nucleo di Valutazione operante presso l'Ente; b) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale ; c) corrispondere agli aventi diritto la retribuzione di posizione e di risultato; d) erogare un'indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno per le seguenti situazioni: 1) remunerare la posizione
di lavoro legata all'uso di videoterminali e personal computer. Si fa
presente che l'indennità spetta ai dipendenti che utilizzano
continuamente tali attrezzature e) corrispondere agli aventi diritto un'indennità legata a particolari condizioni di lavoro e responsabilità; f) incentivare il personale coinvolto nella realizzazione dei cosiddetti progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del DPR 268/87. Tali progetti saranno realizzati e compensati secondo i criteri generali fissati dall'accordo del 21.12.1998 e che di seguito vengono riportati, tenendo in debito conto degli avvenuti mutamenti intervenuti ( passaggio dalle ex qualifiche funzionali alle categorie, istituzioni delle posizioni organizzative, ecc. …): 1) i progetti verranno
realizzati in orario extra ufficio - Lit. 32.000 per gli
addetti delle categorie A e B 10) resta inteso che, qualora il Capo Progetto risulti essere incaricato di posizione organizzativa, non verrà corrisposto il compenso relativo al progetto finalizzato, a norma dell'art. 10 del CCNL per la Revisione del Sistema di Classificazione del Personale; g) corrispondere agli aventi diritto l'indennità di direzione a norma dell'articolo 17 comma 3 h) le somme non utilizzate
nel corso di un esercizio finanziario sono portate in aumento delle
risorse dell'anno successivo Articolo 13 L'articolo 16, comma 2, del sopracitato Contratto, stabilisce che " …le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie: …..d) metodologia permanente di valutazione di cui all'articolo 6;" La valutazione delle
prestazioni presuppone che non debbano essere valutate le persone bensì
le loro prestazioni nell'ambito organizzativo . Le finalità di un processo di valutazione sono molteplici : - acquisire ( risorse umane
interne ed esterne ) 2. valutazione delle prestazioni per le categorie C/B afferente all'acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale delle seguenti posizioni: C1à C2; B1àB2; B3àB4) ed all'acquisizione di tutte le posizioni economiche della categoria A 3. valutazione delle
prestazioni per le categorie C/B ad esclusione della valutazione afferente
all'acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento
tabellare iniziale delle seguenti posizioni: C1à C2; B1àB2; B3àB4) e ad
esclusione della valutazione afferente all'acquisizione di tutte le
posizioni economiche all'interno della categoria A 13.3) Valutazione delle prestazioni per la categoria D (esplicitazione dei punteggi) A) Giudizio sintetico sulle
prestazioni rese nell'anno Prestazioni nella media o comunque in progresso; può svolgere un ruolo più attivo attraverso azioni formative; non esplica funzioni trainanti nel gruppo (3-4) Possesso di una buona competenza che viene espressa attraverso prestazioni più che soddisfacenti; svolge un ruolo di stimolo e di guida nel gruppo; in grado di risolvere problemi di lavoro e di sviluppare iniziative (5 ) Prestazioni di notevole quantità e qualità ; competenza approfondita nel proprio campo e tendenza ad ampliare la propria azione in una visione complessiva dei problemi; è punto di riferimento dei collaboratori e di appoggio per la Dirigenza (6): B) Professionalizzazione Frequenza di seminari brevi ( anche interni ) ovvero significativo arricchimento professionale conseguito nello svolgimento di nuovi compiti ( 1 ) Elevata professionalizzazione conseguita con lo svolgimento di compiti completamente nuovi; acquisizione o possesso di titolo elevato, di studio o abilitazione, coerente con l'attività dell'Ente ( 2 ) Il personale di cui all'art.9 ( Personale Prove selettive ) dell'Accordo sulla Verifica di cui all'art.12, comma 4 del CCNL ARAN- OO.SS. del 31. marzo 1999, consegue, di diritto e per una volta soltanto, e per il solo punto b) professionalizzazione, la valutazione di punti 10 ( dieci). C)Attività e Comportamento
in Servizio Raggiunge in genere i risultati previsti; capace di portare i miglioramenti alle procedure ed all'organizzazione del lavoro ( 3 ) Oltre a sviluppare una
elevata produttività personale, determina quella del gruppo anche
attraverso innovazioni e validi modelli organizzativi (4) Livello soddisfacente nella correttezza e completezza delle procedure svolte; buona conoscenza e applicazione di norme e procedure; capacità di adeguarsi ai cambiamenti e di farvi reagire il gruppo (3) Esprime livelli qualitativi
superiori alla richiesta; propone ed attua più elevati livelli del lavoro
di gruppo (4) Buona capacità ad operare con il gruppo ; disponibilità a sopperire a problemi momentanei in campi diversi dal proprio (3) Notevole capacità ad
operare in gruppi anche intersettoriali; stabilisce relazioni costruttive
con i colleghi e fornisce validi supporti alla Dirigenza (4) Autonomia limitata allo svolgimento delle mansioni dirette; presenza nel gruppo senza ruolo attivo (2-3) Capacità di programmare il lavoro nell'ambito di direttive generali e di risolvere problemi non complessi incontrati; svolge funzioni di coordinamento e di controllo nel gruppo (4) Notevole capacità di
programmare il lavoro e di impiegare al meglio le risorse assegnate;
destinatario di deleghe da parte della Dirigenza; attua un efficace
controllo delle attività del gruppo (5) NB: Il punteggio massimo ( 25 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti: - Indicatore (A) "
Giudizio Sintetico" ( punti 6 ) C1 : Produttività (punti
4) Il punteggio minimo ( 0 punti ) si può realizzare con il possesso dei seguenti requisiti: * - Indicatore (A) "
Giudizio Sintetico" ( punti 0 ) C1 : Produttività (punti
0) * NB: In sede di prima applicazione, e per una volta soltanto, le parti concordano che, in considerazione dell'impegno lavorativo prestato da tutti i dipendenti camerali nel corso degli anni ed, in particolare nell'ultimo biennio di vacatio contrattuale, l'indicatore (A) " Giudizio Sintetico" ( max punti 6 ),viene valorizzato in partenza con un valore minimo pari al 75 % del massimo (ovvero 4,5 punti ), fermo restando la possibilità per il dirigente di assegnare un punteggio superiore. 13.4) Valutazione delle
prestazioni per le categorie C/B ad esclusione della valutazione afferente
all'acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento
tabellare iniziale delle seguenti posizioni: C1à C2; B1àB2; B3àB4) ed
ad esclusione della valutazione afferente all'acquisizione di tutte le
posizioni economiche all'interno della categoria A (esplicitazione dei
punteggi ) Prestazioni appena nella media o comunque in progresso rispetto ad un anno precedente negativo; può migliorare la correttezza del lavoro attraverso azioni formative; integrazione nel gruppo ancora incompleta (3-4) Attività soddisfacente per qualità e quantità ovvero in evidente progresso; svolge le procedure con correttezza e professionalità ; da un buon apporto al lavoro di gruppo , i cui risultati sono positivi (5-6) Prestazioni eccellenti per quantità e qualità ; oltre a svolgere correttamente le procedure si rapporta alle stesse con spirito di iniziativa; rappresenta elemento attivo del gruppo e fornisce validi supporti ai superiori (7-8) B) Professionalizzazione frequenza di uno o pochi seminari brevi ( anche interni ) ovvero significativo arricchimento professionale conseguito nello svolgimento di nuovi compiti (1) Elevata
professionalizzazione conseguita con lo svolgimento di compiti
completamente nuovi; acquisizione o possesso di titolo elevato, di studio
o abilitazione, coerente con l'attività dell'Ente (2) Lavoro superiore alla media; assenza di arretrati, miglioramenti apportati alle procedure (3) Come sopra, inserito in un
gruppo che sviluppa complessivamente un carico di lavoro sopra la media
(4) Livello soddisfacente nella correttezza e completezza delle procedure svolte; buona conoscenza e applicazione di norme e procedure; professionalità in crescita (3) Come sopra, ma la qualità
personale contribuisce ad accrescere quella del gruppo ovvero ad innovare
il lavoro del settore ( 4) Buona capacità ad operare con il gruppo ; disponibilità a sopperire a problemi momentanei in campi diversi dal proprio ovvero ad assumere maggiori carichi di lavoro (3) Ruolo attivo non solo nel
gruppo ma anche in settori diversi; intensa collaborazione con colleghi e
superiori (4) Autonomia limitata al corretto svolgimento del compito ed all'andamento ordinario del gruppo (2) Capacità di organizzare il
lavoro nell'ambito di direttive generali e di risolvere problemi non
complessi incontrati e di svolgere un ruolo di stimolo nel gruppo ;
svolgimento di deleghe da parte dei superiori o di mansioni esorbitanti il
profilo (3) In generale il punteggio
finale può assumere la seguente configurazione: - Indicatore (A) "
Giudizio Sintetico" ( punti 8 ) C1 : Rendimento (punti 4) C1 : Rendimento : punti 0 Prestazioni appena nella media o comunque in progresso rispetto ad un anno precedente negativo; può migliorare la correttezza del lavoro attraverso azioni formative; integrazione nel gruppo ancora incompleta (3) Attività soddisfacente per qualità e quantità ovvero in evidente progresso; svolge le procedure con correttezza e professionalità ; da un buon apporto al lavoro di gruppo , i cui risultati sono positivi (5) Prestazioni eccellenti per quantità e qualità ; oltre a svolgere correttamente le procedure si rapporta alle stesse con spirito di iniziativa; rappresenta elemento attivo del gruppo e fornisce validi supporti ai superiori (7) B) Professionalizzazione frequenza di uno o pochi seminari brevi ( anche interni ) ovvero significativo arricchimento professionale conseguito nello svolgimento di nuovi compiti (1) Elevata
professionalizzazione conseguita con lo svolgimento di compiti
completamente nuovi; acquisizione o possesso di titolo elevato, di studio
o abilitazione, coerente con l'attività dell'Ente (2) Lavoro superiore alla media; assenza di arretrati, miglioramenti apportati alle procedure (2) Come sopra, inserito in un
gruppo che sviluppa complessivamente un carico di lavoro sopra la media
(3) Livello soddisfacente nella correttezza e completezza delle procedure svolte; buona conoscenza e applicazione di norme e procedure; professionalità in crescita (2) Come sopra, ma la qualità
personale contribuisce ad accrescere quella del gruppo ovvero ad innovare
il lavoro del settore ( 3) Buona capacità ad operare con il gruppo ; disponibilità a sopperire a problemi momentanei in campi diversi dal proprio ovvero ad assumere maggiori carichi di lavoro (2) Ruolo attivo non solo nel
gruppo ma anche in settori diversi; intensa collaborazione con colleghi e
superiori (3) Autonomia limitata al corretto svolgimento del compito ed all'andamento ordinario del gruppo (1) Capacità di organizzare il
lavoro nell'ambito di direttive generali e di risolvere problemi non
complessi incontrati e di svolgere un ruolo di stimolo nel gruppo ;
svolgimento di deleghe da parte dei superiori o di mansioni esorbitanti il
profilo (2) L'esperienza acquisita
viene valutata tenendo conto che l'anzianità di servizio, svolta sia
all'interno dell'Ente, sia all'interno di altre pubbliche amministrazioni,
sia all'interno di strutture private, ha di per sé comportato un
accrescimento della propria professionalità. - punti 0,2 per ogni anno
di anzianità di servizio con un massimo di punti 5 NB: Il valutatore dovrà assegnare in corrispondenza degli indicatori di risultato i punteggi evidenziati in precedenza. In generale il punteggio
finale può assumere la seguente configurazione: - Indicatore (A) "
Giudizio Sintetico" ( punti 7 ) C1 : Rendimento (punti 3) - Indicatore ( D) "
Esperienza Acquisita" ( punti 5 ) C1 : Rendimento : punti 0 a) comunicano l'esito della
valutazione individuale a ciascun dipendente mediante consegna a mano
della relativa SIV; L'assegnazione della nuova
posizione economica ha effetto dal primo giorno del mese di gennaio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione. Entro il
giorno trenta del mese di dicembre di ciascun anno, l'Amministrazione
informa le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali ammesse alla
contrattazione decentrata degli esiti delle procedure di valutazione,
consegnando, ove richiesto, copia della relativa documentazione. Le parti concordano che, in attuazione del punto A) della Dichiarazione Congiunta di cui alla verifica ai fini del sistema di classificazione del personale nelle camere di commercio del 31 marzo 1999, la valutazione se "dall'introduzione del sistema di classificazione in qualifiche funzionali……siano emerse figure professionali non adeguatamente valorizzate…." sarà effettuata nell'ambito della valutazione generale relativa alla progressione economica orizzontale. Le parti concordano che, in
attuazione del protocollo di intesa tra le organizzazioni sindacali e la
delegazione di parte pubblica del 27.12.1999, l'attuazione del punto 7 (
.." l'amministrazione procederà, in sede di contrattazione
decentrata integrativa, alla ricognizione delle posizioni funzionali
relative agli altri ex V^ livelli. L'Amministrazione potrà prevedere, con
l'individuazione delle altre posizioni in ragione degli esiti sia delle
verifiche organizzative, da compiersi nell'ambito della più generale
attività di programmazione dei fabbisogni, sia delle valutazioni sulle
potenzialità professionali espresse, corsi di riqualificazione ed
aggiornamento.") sarà effettuata nell'ambito della valutazione
generale relativa alla progressione economica orizzontale. Articolo 14 Il punteggio massimo è
fissato in 100 punti ed ad esso corrisponde il premio individuale
stabilito. Articolo 15 Art. 8 - Sviluppo delle Attività formative, con particolare riferimento al personale di V^ qualifica non transitato nella categoria C. Le parti rinviano
all'intesa già sottoscritta nel verbale del 27.12.1999, "PROTOCOLLO
D'INTESA TRA OO.SS. E DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA IN APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO INTEGRATIVO UNIONCAMERE-ARAN DI CUI AL CONTRATTO STIPULATO IL
31.3.99 PER LA PARTE DELL'ORDINAMENTO ED IL 1°.4.99 PER LA PARTE
NORMATIVA", punto 7, che viene integralmente riportata: DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 2 Si dà atto che
l'erogazione dei compensi relativi alla produttività è correlata ad una
una maggiore efficienza dei servizi, per cui riguarda l'attività
istituzionale dell'Ente svolta dai dipendenti durante l'orario di
servizio. Art. 3 - La rappresentanza
sindacale. Si dà atto che, di norma,
le riunioni di contrattazione decentrata verranno svolte al di fuori
dell'orario di servizio; qualora svolte durante l'orario di lavoro, la
relativa partecipazione dei delegati sindacali è a carico dell'Ente. Assenze per partecipazione ad eventuale attività di conciliazione ex artt. 59 bis e 69 bis d.lg.vo 80/98. Su richiesta di parte
sindacale, l'Amministrazione ritiene che la avvenuta partecipazione dei
dipendenti ai tentativi di conciliazione debba essere considerata quale
assenza giustificata retribuita, e pertanto non debba essere recuperata
dagli interessati. C.C.I.A.A. di PESCARA Contratto Decentrato
Integrativo CCNL Regioni - Autonomie Locali Dott. Roberto Parisio (con
funzioni di Segreteria) ---------------------------------- Dott.ssa Ivana Galli
----------------------------------- Territoriali: Sig.ra Maria Bucci ( CGIL )
----------------------------------- Pescara, 06 novembre 2000 |